Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5509 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5509 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 21256-2010 proposto da:
PASETTO SIMONE TONI PSTSNT91E15L353L, COCO GIUSEPPINA
COGPP66H63A028L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato
RAGO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrenti –

2014

contro

128

INA ASSITALIA SPA GESTIONE FONDO DI GARANZIA VITTIME
DELLA

STRADA

00409920584,

in

persona

dell’amministratore delegato sig. GIACOMO NURRA e dal

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

direttore generale sig. MAURO MONTAGNINI, in qualita’
di procuratrice delle societa’ mandanti del gruppo
GENERALI, tra cui l’INA ASSITALIA SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo
studio dell’avvocato FEDELI VALENTINO, che la

notarile del Dott. Notaio CARLO MARCHETTI in MILANO
del 29/01/2010 rep. n. 6352;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 196/2009 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 16/06/2009 R.G.N. 209/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE RAGO;
udito l’Avvocato TIZIANA PICCIOLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

2

rappresenta e difende giusta procura speciale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coc.0 Giuseppina e Pasetto Simone Toni, in proprio e quali eredi di Pasetto
Antonio, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Potenza che, in riforma della sentenza di primo
grado del Tribunale di Matera (che aveva rigettato la domanda), ha condannato
INA Assitalia, quale compagnia designata ai sensi dell’art. 20 della legge 990/1969
e del D.M. 9/3/89, a pagare alla Coco la somma di C 181.319,01 e al Pasetto la

di Pasetto Antonio, in un sinistro automobilistico del 4/9/90, ritenuto il concorso di
colpa della vittima nella misura del 60%.
INA Assitalia resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si
dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto
nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla Coco, pur
avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali.
1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado come si apprende dalla sentenza impugnata – il risarcimento «dei danni morali e
materiali» e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di
tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di inammissibilità della
domanda, per novità, appare di difficile comprensione.

Dige

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti
si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di Simone
Toni Pasetto è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora
nato, al momento del fatto.
2.1.- Il mezzo è fondato. Queste Corte ha infatti affermato che anche il
soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un
terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al
risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di
natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.
3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio,
anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

-2)

somma di C 36.687,11, oltre interessi, a titolo di risarcimento danni per il decesso

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17

gennaio 2014.

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