Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5509 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.R., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso l’avvocato SERGES

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAIVES;

– intimato –

sul ricorso 1914-2005 proposto da:

COMUNE DI LAIVES (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso l’avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BERTORELLE ENRICO, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 7, presso l’avvocato SERGES GIOVANNI, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 508/2003 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato SERGES che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

COSTA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 8 luglio 1992 F.R. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Trento il Comune di Laives ed P.A.A., B.G., M.G., B.A., B.N. e D.J., proprietari di fondi ricompresi in zona di espansione, asseritamente gravati da servitù di non edificare in favore di terreni di sua proprietà, espropriati dal Comune per la realizzazione di alloggi riservati all’edilizia abitativa agevolata, opponendosi alla stima della indennità di espropriazione delle porzioni di sua proprietà e chiedendo anche l’attribuzione di parte delle indennità spettanti ai predetti proprietari in ragione del proprio diritto di servitù di non edificare.

Con sentenza non definitiva dell’8-30 luglio 1997, la Corte di Appello dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei soggetti privati e disponeva lo stralcio della causa relativa alla opposizione all’indennità di esproprio del fondo di proprietà della F. e la sua remissione, con separata ordinanza, dinanzi all’istruttore per l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio.

Con successiva sentenza definitiva del 21 ottobre – 19 novembre 2003, la medesima Corte determinava in Euro 318.655,12 l’indennità dovuta alla parte opponente, con gli interessi di tesoreria sull’importo indicato dall’Amministrazione dal giorno del deposito al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulla maggior somma accertata in sede giudiziale, e condannava il Comune al pagamento delle spese processuali.

Con ricorso notificato il 10 dicembre 2004 la F. impugnava innanzi a questa Suprema Corte detta sentenza definitiva formulando tre motivi.

La parte intimata resisteva con controricorso e proponeva contestualmente ricorso incidentale fondato anch’ esso su tre motivi, cui a sua volta la F. resisteva con controricorso.

Gli atti venivano rimessi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., per la pronuncia in sede camerale sulla questione di giurisdizione proposta con il primo motivo del ricorso principale.

All’udienza all’uopo fissata veniva disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. e le Sezioni Unite dichiaravano inammissibile il primo motivo del ricorso principale concernente la questione sulla giurisdizione rimettendo gli atti per la designazione della sezione destinata all’esame dei due ricorsi.

Questi ultimi sono stati discussi innanzi a questa prima Sezione in data 1.12.09.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale relativo alla giurisdizione è già stato deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte, come rilevato in narrativa, onde esso non è oggetto di esame da parte della presente sentenza.

La ricorrente deduce con il secondo motivo di ricorso la violazione e falsa applicazione della L. P. n. 15 del 1972, asserendo, in buona sostanza, che la detrazione degli oneri di urbanizzazione primaria dalla indennità non poteva esserle applicata in quanto rimasta essa estranea alla comunione, ed inoltre perchè il proprio fondo non necessiterebbe di infrastrutture in quanto collegato ad altra proprietà F. già dotata di infrastrutture.

Con il terzo motivo lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 61 e 101 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello avrebbe attribuito rilievo determinante ad un parere fornito dall’Ufficio acquisizione aree edificabili della Provincia Autonoma di Bolzano, violando così il principio del contraddittorio atteso che gli elementi tecnici di valutazione contenuti in detto parere, provenienti da soggetto estraneo al processo, non sono stati sottoposti all’esame del C.T.U. ed al contraddittorio tra i consulenti di parte.

Il comune di Laives con il primo motivo di ricorso incidentale si duole per l’asserita violazione della L. P. 15 aprile 1991, n. 10, art. 8, comma 2, nonchè la omessa, insufficiente a contraddittoria motivazione poichè la sentenza avrebbe acriticamente recepito i risultati della consulenza d’ufficio esperita in corso di causa, che, rivolta alla individuazione del valore del bene espropriato, conterrebbe alcune contraddizioni.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta sia la violazione di legge, in relazione alla asserita esistenza di un vizio di “ultrapetizione” nella sentenza impugnata nonchè ad un vizio che riguarderebbe la specifica disciplina dell’espropriazione, sia, ancora una volta, la “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Con il terzo motivo si duole per la condanna alle spese.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Venendo all’esame del secondo motivo del ricorso principale,la ricorrente deduce la violazione della L. P. Bolzano n. 15 del 1972, art. 22, perchè la decurtazione operata nei suoi confronti dell’indennità di esproprio per gli oneri di urbanizzazione primaria sarebbe stata effettuata illegalmente poichè essa non faceva parte della comunione volontaria dei proprietari lottizzanti di cui alla L. P., art. 21, in esame in quanto il terreno espropriato era confinante con altro terreno di proprietà di essa ricorrente, situato al di fuori della zona di lottizzazione, che già usufruiva di opere di urbanizzazione e che rendeva quindi non necessaria per il terreno espropriato ricadente nel piano di lottizzazione alcuna opera di urbanizzazione. In tal senso, osserva la ricorrente che essa non aveva mai sottoscritto la convenzione di cui alla L. P. n. 15 del 1972, art. 22, in base alla quale era prevista l’assunzione degli oneri di urbanizzazione a carico dei proprietari dei terreni.

Il motivo è inammissibile essendosi sulla questione già formato il giudicato.

La citata sentenza n. 4637/07 di questa Corte, nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso riguardante il difetto di giurisdizione, ha infatti à rilevato che l’esame di questa questione era precluso “dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva in data 8-30 luglio 1997, con la quale la Corte di Appello di Trento aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei proprietari di terreni ricompresi nella zona di espansione, in relazione alla pretesa della F. di attribuzione di parte delle indennità loro spettanti in ragione di una asserita servitù di non edificazione gravante a proprio vantaggio sui rispettivi fondi, e disposto lo stralcio e la rimessione della causa relativa alla opposizione alla indennità di espropriazione dinanzi all’istruttore …”.

La richiamata pronuncia non definitiva infatti ” chiaramente implicava il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di opposizione alla stima, in quanto sotteso alla affermazione della competenza funzionale della Corte adita a conoscere unicamente di detta opposizione” (Cass 4637/07).

A seguito di ciò la sentenza delle Sezioni Unite in esame ha altresì affermato che “detto giudicato copre certamente la questione della detraibilità dalla indennità di espropriazione degli oneri di urbanizzazione, che non ha formato oggetto di separato e autonomo accertamento, ma è stata esaminata in funzione della sua incidenza diretta sulla determinazione della indennità spettante, secondo il disposto della L. P. 20 agosto 1972, n. 15, art. 22 e succ. modif., il quale prevede la detrazione di un importo corrispondente a quella quota parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, che è a carico dei lotti destinati all’edilizia residenziale privata e che ai sensi dell’art. 24 dell’ordinamento urbanistico provinciale deve essere ceduta gratuitamente al Comune” (Cass. 4637/07).

L’accertato giudicato sul punto, rende quindi non scrutinabile il secondo motivo di ricorso.

Il terzo motivo del ricorso è infondato e per certi aspetti inammissibile.

Risulta invero dalla sentenza impugnata che questa ha preso in considerazione ai fini del decidere il parere fornito dall’Ufficio acquisizione aree fabbricabili della provincia di Bolzano prodotto in causa dal comune di Laives.

Ogni parte è libera di produrre in giudizio la documentazione che ritiene opportuna ed il giudice può, se la ritiene rilevante, prenderla in considerazione ai fini della decisione.

Ciò non comporta nessuna violazione del contraddittorio una volta che la documentazione sia stata prodotta tempestivamente e la controparte abbia avuto la possibilità di controdedurre.

Nel caso di specie la ricorrente principale non ha in alcun modo lamentato la tardività della produzione nè l’impossibilità di controdedurre.

Si aggiunge che non sussiste alcun obbligo di depositare la documentazione tecnica durante la fase di espletamento della perizia potendo la stessa essere depositata anche successivamente a confutazione delle risultanze della consulenza, essendo lasciata alla valutazione del giudice la rilevanza e l’attendibilità dei documenti ulteriormente prodotti ed alla controparte la possibilità di controdedurre o produrre documentazione di segno contrario.

Venendo all’esame del ricorso incidentale, si rileva l’inammissibilità del primo motivo con cui contestano alcune risultanze della CTU poste dalla Corte d’appello a base della decisione.

Invero la Corte trentina,in ordine alla determinazione della indennità di esproprio, ha condiviso le conclusioni della CTU in relazione alle quali osservazioni del consulenti di parte attrice. Inoltre, contesta la valutazione circa l’equità della stima in relazione alla scarsa disponibilità delle aree fabbricabili.

Il ricorrente incidentale però non deduce in alcun modo, in violazione del principio di autosufficienza, in quale dei propri scritti difensivi o di quelli del proprio CTP aveva contestato le affermazioni del consulente di controparte o della CTU, onde le censure mosse non possono trovare ingresso in questo giudizio di legittimità, non essendo questo giudice – cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito – valutare la fondatezza delle censure stesse in relazione ad una carenza motivazionale da parte della sentenza impugnata.

Sotto altro profilo, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00).

Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece fondato.

Il comune di Laives si duole che la sentenza impugnata pur avendo accertato che la detrazione da effettuare sull’indennità di esproprio risultava maggiore di quella di L. 232 milioni (pari ad Euro 119,998,76) operata dal comune, dovendo essa ammontare a 149.798,45 Euro,non procedeva a tale maggiore detrazione in assenza di una domanda da parte del comune di Laives che aveva chiesto la conferma dell’indennità stabilita dal decreto di esproprio, deducendo che in caso contrario sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l’opposizione alla stima, di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la determinazione dell’indennità di esproprio dovuta per legge. La proposizione dell’azione determina in primo luogo il venir meno del carattere vincolante della determinazione amministrativa, e del riferimento ai presupposti normativi su cui essa è basata.

Compito del giudice è la corretta applicazione, e prima ancora l’individuazione, dei criteri indennitari applicabili alla procedura ablatoria avviata dai pubblici poteri, senza per questo essere vincolato dalle indicazioni delle parti, ma con il potere-dovere di autonoma individuazione delle norme applicabili, in ossequio al generale principio iura novit curia (Cass. 30,12.1998, n. 12880;

9.7.1999, n. 7185; 9.3.2001, n. 3456; 17.9.2002, n. 13582; 10899/04).

Tali affermazioni giurisprudenziali fanno riferimento al noto principio che la decisione sulla legge applicabile alla fattispecie concreta compete al giudice in modo del tutto svincolato dalle indicazioni delle parti.

Ma non è questa l’ipotesi applicabile al caso di specie in cui non si controverte sulla normativa applicabile ma solo sulla determinazione concreta dell’indennità in relazione alla quale il giudice resta pur sempre vincolato alla domanda delle parti.

E’ pertanto evidente che quando una di esse abbia accettato la determinazione effettuata dal giudice di primo grado,il giudice di appello, in assenza di esplicita impugnazione o comunque domanda in ordine a tale punto,non possa autonomamente procedere ad una modifica della precedente statuizione.

La Corte di merito ha pertanto del tutto correttamente rilevato che, in assenza di doglianza da parte del comune di Laives in ordine all’ammontare delle detrazioni da apportare all’indennità di esproprio,era ad essa inibita ogni modificazione al riguardo.

Il terzo motivo, con cui il Comune di Laives si duole della condanna alle spese è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 8532/200) in tema di spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione. Non integra, peraltro, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, l’accoglimento parziale della domanda ovvero la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può peraltro tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese.

Nel caso di specie, non è dubbio che la domanda della F. sia stata, sia pure parzialmente, accolta, onde la stessa deve comunque ritenersi parte vittoriosa nel giudizio mentre il comune di Laives non è in alcun modo risultato vincitore ma soltanto parzialmente soccombente. Del tutto correttamente pertanto sono state poste a suo carico le spese di giudizio, non avendo il giudice di merito avvalersi del suo potere discrezionale di compensarle in parte.

In conclusione dunque entrambi i ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA