Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5508 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BRASCHI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI CRISTIANO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARGO TRACTORS SPA GIA’ LANDINI SPA (OMISSIS), in persona del suo

procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA

MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI ZACCHINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 432/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

2/4/09, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BRASCHI FRANCESCO che si riporta

agli scritti;

e’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in sede di relazione si era ritenuto improcedibile il primo motivo, articolato in due censure.

Letta la memoria difensiva del ricorrente con la quale si contesta, sul punto, il contenuto della relazione, osserva quanto segue.

Le censure denunziano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 come modificato nel 2006, diverse violazioni di disposizioni di contratti collettivi.

L’art. 369 c.p.c., n. 4 anch’esso modificato, richiede, “a pena di improcedibilita’” che, “insieme al ricorso” per cassazione “debbono” essere depositati “i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Il ricorrente non ha provveduto a tale deposito.

Ha si depositato il fascicolo di primo grado contenente un contratto collettivo, ma ha omesso di indicare nell’indice dei documenti allegato al ricorso per cassazione il riferimento al contratto collettivo prodotto in primo grado.

Questo peraltro e’ il ccnl dell’8 giugno 1999, che copre solo gli ultimi mesi del rapporto di lavoro, terminato a fine 1999, mentre i contratti collettivi che rilevano ai fini della decisione sono quelli, ben piu’ risalenti nel tempo, vigenti all’epoca a decorrere dalla quale si chiede l’accoglimento della domanda di riconoscimento della qualifica superiore.

Per tali motivi deve confermarsi che le due censure sono improcedibili, il che implica anche il rigetto, della terza, contenuta nel secondo motivo di ricorso, strettamente connessa, onde il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 30,00 Euro, nonche’ 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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