Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5508 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 08/03/2010), n.5508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Cristina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALATAFINI 21, presso l’avvocato ELISABETTA

BULDO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASTORE GAETANO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

09/06/2008, 2961/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che C.P., con ricorso del 13 novembre 2008, ha impugnato per Cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Napoli depositato in data 9 giugno 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 8.466,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro della Giustizia;

che il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Considerato che, con il primo motivo di censura, è contestato, per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, il quantum dell’indennizzo liquidato dalla Corte napoletana;

che il Ministro controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, per omessa formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

che il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, a tenore del quale l’illustrazione dei singoli motivi si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (cfr., ex plurimis, la sentenza delle sezioni unite n. 7258 del 2007);

che, con il secondo motivo, viene denunciata la nullità della sentenza, perchè – nel dispositivo del decreto impugnato – i Giudici a quibus, pur condannando il convenuto Ministro della Giustizia al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, hanno omesso di liquidarne gli specifici importi per spese, diritti ed onorari, lasciando i relativi spazi in bianco;

che il Ministro controricorrente eccepisce l’inammissibilità anche di tale motivo, perchè la denunciata omissione non è suscettibile di impugnazione mediante ricorso per Cassazione, ma rimediabile mediante il procedimento della correzione di errori materiali ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.;

che il motivo è inammissibile, perchè, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, in materia di spese giudiziali, il ricorso per cassazione può investire solo gli errori della pronuncia che si risolvano in un vizio logico di motivazione o nella violazione di una norma giuridica, non già in quelli consistenti – come nella specie – in una mera svista del giudice che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto, desumibile dal contesto della pronuncia, in tal caso la parte interessata dovendo infatti avvalersi del procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12982 del 1999 e n. 15874 del 2004);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

 

 

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