Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5508 del 06/03/2017


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Cassazione civile, sez. I, 06/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.06/03/2017),  n. 5508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18351-2013 proposto da

ORCEANA COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO

(c.f. -02327900987-), in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 32, presso

l’avvocato CORRADO GIACCHI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO TATOZZI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ORCEANA COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Curatore dott. P.F., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso l’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI FERRARI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

TERMOIMPIANTI BRESCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, R COSTRUZIONI S.R.L.,

NULLI PROJECT S.R.L., 3 ELLE LA LAVORAZIONE DEL LEGNO S.C.,

R.A., PA.LI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 822/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato C. GIACCHI che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato G. PAFUNDI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brescia, su segnalazione ex art. 173 L. Fall. del Commissario

– Giudiziale, revocò l’ammissione di Orceana Costruzioni s.p.a. in liquidazione alla procedura di concordato preventivo e, con contestuale sentenza, dichiarò il fallimento della società.

Il reclamo proposto da Orceana contro le due decisioni è stato respinto dalla Corte d’appello di Brescia con sentenza del 25.6.013.

La corte del merito ha condiviso l’assunto del primo giudice, secondo cui nella proposta di concordato erano stati taciuti fatti rilevanti per la formazione del consenso informato dei creditori ed ha, nello specifico, osservato: a) che (secondo quanto scoperto e segnalato dal C.G.), fra i crediti non realizzabili erano stati inclusi crediti fittizi nei confronti di Basso s.r.l., GDM s.r.l. e Cogem s.r.l., documentati da fatture emesse per operazioni inesistenti, ed era stata pertanto omessa l’esposizione di una condotta illecita che, oltre ad integrare gli estremi per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, avrebbe potuto comportare l’aggravio del passivo, in modo da far apparire il concordato maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare; b) che, quanto alle passività, nella domanda non era stato incluso il credito vantato dall’ing. C., mente il credito di Arpa Immobiliare era stato indicato in un ammontare di gran lunga inferiore a quello poi quantificato dalla società; c) che da tali circostanze doveva trarsi un giudizio di generale inattendibilità della relazione del professionista che aveva attestato la veridicità dei dati aziendali; d) che, in definitiva, oltre all’accertato compimento di atti di frode, non ricorrevano neppure le condizioni prescritte dall’art. 161, comma 3, L.fall. per l’ammissibilità del concordato.

La sentenza è stata impugnata da Orceana Costruzioni con ricorso per cassazione affidato a sette motivi ed illustrato da memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 173, comma 1, L. Fall., la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla corte del merito, la domanda di ammissione al concordato preventivo conteneva già sufficienti riferimenti alle circostanze oggetto di segnalazione da parte del commissario giudiziale. Orceana deduce, in particolare, che nella proposta era stato dato atto del valore nominale complessivo dei crediti verso i clienti (pari ad Euro 26.324.321), comprensivo di quelli verso Basso, GDM e Cogem, che però, ai fini della determinazione dell’attivo concordatario, erano stati valorizzati in un importo prudenziale di soli Euro 1.387.200, in ragione dell’elevatissimo ammontare degli insoluti: in sostanza, a dire della ricorrente, i suddetti elementi di fatto (e gli eventuali atti di frode ad essi connessi), non essendo stati “accertati” dal commissario, non avrebbero potuto dar luogo alla revoca del concordato.

2) Col secondo motivo, nel lamentare ulteriore violazione dell’art. 173 L. Fall., Orceana afferma che l’omessa allegazione dell’inesistenza dei crediti esposti e svalutati, ininfluente sulla soluzione economica prospettata nella domanda, non integrava un

atto di frode atipico, sanzionabile con la revoca del concordato, in quanto non incideva sulla corretta rappresentazione dei dati aziendali, nè faceva apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare; osserva, inoltre, che la corte del merito si sarebbe limitata ad esprimere il proprio contrario convincimento sul punto in via meramente assertiva, sostanzialmente omettendo di dar conto delle ragioni della decisione (con conseguente nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) od incorrendo, in subordine, in un vizio di motivazione per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

3) Con il terzo motivo Orceana ribadisce che i fatti segnalati dal C.G. erano privi di significatività giuridica nell’ambito del procedimento di cui all’art. 173 L. Fall. ed avrebbero unicamente potuto formare oggetto di valutazione da parte del ceto creditorio (cui spetta in via esclusiva di pronunciarsi sulla convenienza della proposta concordataria) in sede di espressione del voto.

4) Col quarto motivo la ricorrente denuncia il difetto assoluto di motivazione o, in subordine, il vizio di motivazione della sentenza in ordine all’accertamento concernente l’idoneità dei fatti segnalati dal Commissario a fondare le basi per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

5) Con il quinto assume che, quand’anche i fatti costitutivi di tale azione fossero stati sussistenti, la loro omessa allegazione nella proposta di concordato non avrebbe potuto costituire ragione di revoca dell’ammissione ai sensi dell’art. 173 L. fall., atteso che i creditori, una volta informati dal Commissario di tali fatti, avrebbero potuto esprimersi con piena cognizione sulla convenienza del concordato e sarebbero, inoltre, rimasti liberi di agire contro gli amministratori, ai sensi degli artt. 2394 e 2395 c.c., anche nel corso della procedura.

6)I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, non meritano accoglimento.

6.1)Va ricordato che dalla premessa sistematica che vorrebbe assegnare natura contrattuale al concordato preventivo, così come riformato dal D.Lgs. n. 5 del 2006e succ. modd., non è dato ricavare la conclusione dell’irrilevanza della verifica officiosa di eventuali atti fraudolenti, commessi anteriormente all’ammissione alla procedura, una volta che i creditori ne siano stati informati: quand’anche si voglia convenire sul fondamento eminentemente negoziale dell’istituto, occorre infatti tener conto che il concordato non si risolve in un mero atto di autonomia delle parti, ma si realizza in un contesto proceduralizzato ed in un ambito di controlli pubblici, affidati al giudice per garantire il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore (cfr. Cass. n. 14552/014, nonchè, in motivazione, Cass. S.U. n. 1521/013), fra i quali si iscrivono a pieno titolo – già solo per il carattere ufficioso da cui sono connotati- quelli volti ad accertare la ricorrenza di uno dei presupposti per la revoca dell’ammissione alla procedura contemplati dall’art. 173 L. Fall..

Con riferimento agli “atti di frode” di cui all’articolo appena citato, questa Corte ha poi sottolineato come il dolo del proponente consista anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze influenti sulla formazione del consenso dei creditori (Cass. n. 10778/014) che siano state successivamente accertate dal commissario giudiziale (Cass. n. 23387/013); ed ha precisato che la disposizione in esame non esaurisce il suo contenuto precettivo nel richiamo al fatto “scoperto” perchè ignoto nella sua materialità, ma ricomprende nella nozione di atti di frode anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria, che possono ritenersi accertati dal C.G. in quanto solo da questi successivamente individuati nella loro completezza e nella loro rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori (Cass. nn. 9050/014, 9027/016).

6.2) Ciò precisato, il fatto che la ricorrente riconosca di aver incluso, fra i crediti indicati nella proposta come non realizzabili, crediti in realtà fittizi, documentati da fatture emesse per operazioni mai poste in essere, vale di per sè stesso a smentire l’assunto secondo cui la domanda di ammissione al concordato preventivo conteneva già sufficienti riferimenti alle circostanze oggetto di segnalazione da parte del C.G.; assunto con il quale si pretende che venga ignorata la differenza – ben illustrata dalla corte del merito – che intercorre fra l’esposizione a bilancio di crediti inesistenti (integrante la commissione di illeciti penali e fiscali) e la (doverosa) svalutazione di crediti esistenti divenuti inesigibili.

6.3) Il giudice del reclamo, contrariamente a quanto si deduce nelle censure, ha poi ampiamente chiarito perchè, omettendo di dar conto di ciò che era stato scoperto dal commissario giudiziale, Orceana aveva pregiudicato il diritto al consenso informato dei creditori: ha infatti rilevato, per un verso, che, anche nell’interpretazione più benevola, le false fatturazioni avevano consentito alla società di simulare un merito creditizio in realtà insussistente, ed avrebbero pertanto potuto comportare l’aggravamento della sua posizione debitoria verso le banche, e, per l’altro, che la condotta illecita degli amministratori avrebbe potuto costituire solida base per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti.

Orceana, d’altro canto, ha contestato solo in via generica i predetti accertamenti, sulla scorta dei quali la corte del merito ha motivatamente concluso che l’omessa evidenziazione del compimento dell’illecito era valsa a nascondere ai creditori la reale consistenza delle attività e delle passività patrimoniali della debitrice, non corrispondenti a quanto rappresentato nella proposta.

Nè rileva se, in concreto (secondo quanto la ricorrente afferma, senza però specificare da quali elementi istruttori dovrebbe trarsi tale convincimento), i fatti taciuti fossero del tutto ininfluenti rispetto alla soluzione prospettata nella domanda di concordato, atteso che l’omissione aveva inficiato ab origine, ed in misura non verificabile, la veridicità dei dati economici illustrati nella proposta, impedendo ai creditori di valutarne l’effettiva convenienza e, pertanto, di esprimere una regolare e consapevole accettazione della stessa.

6.3) Palesemente infondato, infine, è l’assunto della ricorrente secondo cui il concordato non avrebbe potuto essere revocato essendo, comunque, residuata in capo ai creditori la legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori, ai sensi degli artt. 2394 e 2395 c.c.: presupposto della revoca, ai sensi dell’art. 173 L. Fall., è infatti unicamente l’accertato compimento dell’atto di frode, mentre a nulla rileva che qualora- come nel caso – tale atto sia valso a dissimulare l’esistenza di una posta attiva, questa possa eventualmente essere recuperata al di fuori della procedura concordataria.

6.4) Il rigetto delle censure che investono la prima delle due autonome rationes decidendi, di per sè sufficiente a sorreggere la decisione, sulle quali si fonda la sentenza impugnata, rende superfluo l’esame del sesto e del settimo motivo del ricorso, con i quali Orceana contesta la seconda ratio, lamentando che non siano state ritenute sussistenti le condizioni di ammissibilità del concordato prescritte dall’art. 161, comma 3, L. Fall..

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017

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