Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5507 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3308 del ruolo generale dell’anno 2014,

proposto da:

A.R., T.P. e A.M., la prima nella

qualità di ex legale rappresentante pro tempore di s.a.s. T.P.

& 2a di A.R., i secondi nella qualità di soci della

suddetta società, rappresentati e difesi, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dagli avvocati Paolo Pacifici ed Elido

Guerrini, domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, alla via

Vallisneri, n. 11;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata in data 1 luglio 2013, n.

75/5/13;

sentita la discussione del consigliere relatore Perrino

Angelina-Maria, svolta nel corso dell’adunanza del 15 ottobre 2019.

Fatto

RILEVATO

che:

– i contribuenti, già, rispettivamente, socia accomandataria legale rappresentante e socio accomandante di s.a.s. T.P. & 2A di A.R., impugnarono gli avvisi di accertamento concernenti gli anni d’imposta 2003 e 2004, loro notificati in seguito ad un processo verbale di constatazione di settembre 2009, relativamente all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ai fini iva ed irap, rappresentando che la notificazione dell’avviso e, ancor prima, il processo verbale di constatazione erano successivi alla cancellazione della società dal registro delle imprese, risalente al luglio 2006;

– la Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso e quella regionale ha rigettato il successivo appello, ritenendo che la cancellazione della società di persone, per la sua natura dichiarativa, non ne determini l’estinzione sino a quando non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo ad essa e rimarcando, nel merito, la genericità delle doglianze del gravame;

– avverso questa sentenza propongono ricorso i contribuenti, per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, che illustrano con memoria, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, col quale i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., comma 2, nonchè l’omesso esame del fatto decisivo dell’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in epoca antecedente anche al processo verbale di constatazione, è infondato e va in conseguenza respinto, conformemente ad altra decisione relativa a fattispecie analoga e riguardante alcune delle parti oggi in giudizio (Cass. 7 ottobre 2015, n. 20063);

– ciò in quanto, per un verso, il giudice d’appello riferisce che gli avvisi di accertamento sono stati “…notificati al legale rappresentante ed ai soci accomandatari della s.a.s. in epigrafe, dopo la cancellazione della stessa dal registro delle imprese” (punto 4 della sentenza, non contestato in ricorso); per altro verso, i contribuenti espongono di aver impugnato gli avvisi anche spendendo la loro qualità di soci (“contro i predetti avvisi A.R. nella sua qualità di ex legale rappresentante e in proprio, unitamente a T.P. e A.M. nella loro qualità di ex soci proponevano ricorso alla CTP di Lucca…”) e di aver altresì proposto appello “…la Sig.ra A.R. quale ex legale rappresentante della T.P. e 2A Sas e in proprio quale ex socia della predetta società, unitamente agli ex soci T.P. e A.M….” (pag. 2 del ricorso);

– con riguardo al ricorso per cassazione, la spendita della qualità di socia pure da parte di A.R. emerge dalla formulazione del secondo motivo di ricorso, col quale, unitamente all’altro socio, ella ha inteso far valere l’accertamento con adesione che assume sottoscritto anche in qualità di socia. Ad ogni modo, sul punto, l’evidente infondatezza del primo motivo di ricorso e l’inammissibilità del secondo, su cui infra, comportano l’applicabilità dell’indirizzo delle sezioni unite (Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826), in base al quale, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, al cospetto di ragioni all’uopo idonee, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio;

– in relazione al motivo in esame, trova applicazione l’orientamento della Corte, derivazione della regola fissata da Cass., sez. un., n. 6070/13, secondo cui la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente (Cass. 6 novembre 2013, n. 24955; 5 novembre 2014, n. 23574 e, tra le più recenti, 12 ottobre 2018, n. 25487); sicchè il credito tributario può essere azionato nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori ex lege della società (Cass. 28 dicembre 2017, n. 31037);

– inammissibile è, poi, per difetto di autosufficienza, il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, col quale i contribuenti lamentano la violazione del D.L. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, là dove il giudice d’appello ha trascurato di esaminare la rilevanza dell’accertamento con adesione cui avevano aderito la società e i suoi soci;

– i contribuenti omettono di trascrivere il contenuto dell’accertamento, il punto dei ricorsi introduttivi col quale l’hanno dedotto in giudizio (limitandosi, genericamente, a riferire alla pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’indicazione del contenuto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, commi 3 e 4) e lo stralcio dell’appello col quale hanno reiterato la questione in secondo grado;

– il che non consente alla Corte di apprezzarne la rilevanza, a fronte della mancanza, in sentenza, di specifici riferimenti all’accertamento con adesione;

– il ricorso va in conseguenza respinto, senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva;

– sussistono i presupposti ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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