Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5507 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. III, 26/02/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 26/02/2021), n.5507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34426-2018 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/A, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO LENDVAI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI

CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

LLOYD’S OF LONDON, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Regina

Margherita, n. 278, presso lo studio degli Avvocati Marco Ferraro, e

Stefano Giove, che li rappresentano anche disgiuntamente;

– controricorrente –

e contro

GB SRL, G.A., F.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5825/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2020 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con scrittura privata del 28 gennaio 2005, autenticata dal notaio F.P., il fallimento della società (OMISSIS) S.r.l., in persona della curatrice M.I., vendeva alla società GB S.r.l. in persona dell’amministratore unico G.A., i diritti inerenti il marchio figurativo “(OMISSIS)” per il prezzo di Euro 240.000. A ciò la curatrice era stata autorizzato con provvedimento del giudice delegato del 29 dicembre 2004, dando esecuzione a quanto concordato con verbale di conciliazione del 3 maggio 2004;

con atto di citazione del 17 dicembre 2010, il fallimento (OMISSIS) S.r.l., esponeva che il giudice delegato, con provvedimento del 29 dicembre 2004, aveva già autorizzato la curatrice del fallimento (OMISSIS) a trasferire il medesimo marchio in favore di (OMISSIS) “alle condizioni già autorizzate” e che tale società aveva già corrisposto il prezzo di Euro 240.000 prima del trasferimento che, invece, era avvenuto in favore della diversa società GB S.r.l. Tale società era stata costituita (in data 24 gennaio 2005) pochi giorni prima della data di perfezionamento della scrittura privata di trasferimento (28 gennaio 2005). Di tale società il 25% del capitale apparteneva a B.D. che era anche socio di (OMISSIS), mentre il restante 75% apparteneva ad G.A., parente di un consulente fiscale della società (OMISSIS) Sulla base di tali elementi rilevava che il fallimento era stato privato del marchio, indebitamente ceduto ad altra società, la quale non aveva corrisposto nulla alla (OMISSIS) L’operazione presentava profili di rilevanza penale con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta e per tale motivo la società chiedeva al Tribunale di Roma di condannare B.D., M.I., G.A. e la S.r.l. GB al pagamento in solido, in favore del fallimento attore, della somma di Euro 240.000, oltre interessi e rivalutazione e di condannare il solo B.D. a restituire al fallimento l’importo di Euro 82.527.000, di cui si sarebbe appropriato indebitamente;

si costituivano, sia i convenuti, che i terzi chiamati, rispettivamente, F.P., citato da M.I. e LLoyds of London quale compagnia di assicurazioni di quest’ultimo, chiamata in causa da F.;

il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 novembre 2015, accoglieva la domanda proposta dal fallimento, condannando i convenuti al pagamento delle somme richieste, come rivalutate. Rigettava, invece la domanda fatta valere nei confronti di G. e del notaio F., provvedendo sulle spese;

avverso tale decisione proponevano separati appelli M.I. e la S.r.l. GB. Si costituivano tutti gli appellati, ad eccezione di B.D.. Il fallimento (OMISSIS) Srl proponeva appello incidentale per la condanna anche di G. e F.. I due procedimenti venivano riuniti;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2018, rigettava l’appello incidentale proposto dal fallimento e accoglieva quelli principali proposti da M. e GB S.r.l. e, conseguentemente, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal fallimento nei confronti degli appellanti dal fallimento provvedendo sulle spese;

la Corte d’appello dava atto che nei confronti di B., rimasto contumace, erano passate in giudicato le statuizioni di condanna. Nel merito osservava che la pretesa del fallimento si fondava sul fatto che, con verbale di conciliazione del 3 maggio 2004, la S.r.l. (OMISSIS) avrebbe acquistato, quando era in bonis, il marchio oggetto di contestazione per il prezzo di Euro 200.000, richiedendo al GD – una volta intervenuto il fallimento – l’autorizzazione alla cessione del marchio, facendo presente di avere corrisposto precedentemente tre quarti del prezzo. Il giudice delegato aveva autorizzato con decreto del 29 dicembre 2004 il fallimento di (OMISSIS). Il marchio era stato ceduto in data 28 gennaio 2005. Poichè, però non era stato prodotto il verbale di conciliazione contenente i termini dell’obbligo che gravava sugli amministratori della società (OMISSIS), in bonis, non era possibile accertare alcuna ipotesi di responsabilità a carico di questi ultimi, atteso che l’onere probatorio incombeva sul fallimento attore (S.r.l. (OMISSIS)). Nello stesso modo, mancando il verbale di conciliazione, doveva escludersi ogni profilo di responsabilità a carico della M.,-curatrice del fallimento S.r.l. (OMISSIS) Infine, mancando la fonte del diritto di (OMISSIS) all’acquisizione del marchio non sarebbe provato l’illecito depauperamento del suo patrimonio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il fallimento (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi. Resistono con controricorso gli Assicuratori dei LLOYD’S e M.I..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova, ponendo a carico del fallimento quello di esibizione del verbale di conciliazione del 3 maggio 2004. Al contrario, il verbale di conciliazione non sarebbe stato posto dal fallimento a fondamento della responsabilità dei convenuti, ma citato quale fatto storico richiamato nell’istanza di autorizzazione alla vendita presentata da (OMISSIS). La responsabilità dei convenuti si baserebbe sulla circostanza pacifica che, nonostante la precedente autorizzazione alla cessione del marchio da (OMISSIS) a (OMISSIS), la curatrice del fallimento di (OMISSIS), pur avendo emesso le fatture relative alle somme ricevute da (OMISSIS), aveva ceduto quello stesso bene (il marchio) alla società GB. In sostanza il fallimento non aveva l’esigenza di depositare il verbale di conciliazione, avendo posto a fondamento della domanda l’autorizzazione del giudice delegato, che era preceduta dall’istanza con la quale si faceva presente, al giudice delegato, che la società (OMISSIS) aveva già acquistato. il marchio dalla società (OMISSIS), quando questa era in bonis, e versato il 75% del prezzo complessivo di Euro 200.000. Rispetto a tale assunto la difesa della curatrice M. non avrebbe contestato l’esistenza dell’impegno, ma solo eccepito che l’autorizzazione del giudice delegato conteneva un termine di decadenza per la conclusione del definitivo, per la data del 30 gennaio 2005, termine non rispettato da controparte; per il resto le difese nel merito, sia della predetta curatrice, che della società GB non conterrebbero indicazioni rispetto all’esistenza di “condizioni già autorizzate”, presenti nel verbale di conciliazione del 3 maggio 2004, non prodotto dall’odierna ricorrente;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Parte ricorrente censura la qualificazione della domanda operata dal giudice di appello deducendo che l’azione di responsabilità non sarebbe stata fondata anche sul contenuto del verbale di conciliazione, ma tale documento sarebbe stato citato soltanto perchè richiamato nell’istanza di autorizzazione alla vendita sottoposta al giudice delegato che, con decreto del 29 dicembre 2004, avrebbe autorizzato il trasferimento del marchio “alle condizioni già autorizzate”. La responsabilità dei convenuti, al contrario, secondo la odierna ricorrente, risiederebbe nella circostanza della conoscenza da parte della curatrice del fallimento, M., dell’emissione di fatture relative alla precedente vendita del marchio, quale risulterebbe dal verbale di conciliazione del 3 maggio 2004. Orbene tali differenti elementi fattuali non sono ritualmente dedotti, poichè parte ricorrente omette di trascrivere, allegare o localizzare l’atto di citazione, al fine di individuare gli elementi che oggi si ritengono decisivi e tali dati non emergono neppure dall’esposizione sommaria dei fatti di causa dove, a pagina 3 e 4 la trascrizione dei fatti posti a fondamento della domanda non evidenzia in alcun modo tali elementi. La Corte territoriale non si occupa del riferimento alla conoscenza delle fatture pagate nella misura del 75% del prezzo della cessione del marchio, oggetto del verbale di conciliazione del 3 maggio 2004 e parte ricorrente non specifica in quale fase del processo la questione sarebbe stata ritualmente sottoposta all’attenzione del giudice di merito;

in particolare, parte ricorrente non trascrive il provvedimento del giudice delegato, nè ne riproduce indirettamente il contenuto e, inoltre, neppure lo localizza nel fascicolo del giudizio di legittimità. A pagina tre del ricorso, nella riprodurre la parte della citazione, indica il decreto del giudice delegato come documentazione n. 2, ma non fornisce alcuna indicazione riguardo alla circostanza se effettivamente e dove tale atto sia stato prodotto in sede di legittimità. Pertanto, essendo necessario per individuare i fatti costitutivi, conoscere il contenuto del provvedimento del GD e ciò, anche per apprezzare se la domanda era fondata, evidentemente per un eventuale rinvio da parte del GD al contenuto del verbale, questa Corte non è in grado di scrutinare il motivo;

nello stesso modo il riferimento alle difese tecniche della curatrice e della società GB che avrebbe indebitamente acquisito un marchio già precedentemente venduto, appare lacunoso e tende a una rivalutazione dell’intero materiale probatorio, inibita alla Corte di legittimità;

con il secondo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni oggetto della precedente censura, lamentando che la distribuzione dell’onere della prova affermata in sentenza non avrebbe tenuto conto della prospettiva processuale in base alla quale l’appellante, quale attore nella richiesta di revisione della decisione impugnata, sarebbe il soggetto tenuto a dimostrare il fondamento della propria domanda. Al contrario il motivo di appello si limiterebbe a fornire una lettura alternativa del materiale istruttorio;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 poichè si fonda esclusivamente sulla struttura del corrispondente motivo di appello della curatrice M. senza trascriverlo, allegarlo o localizzare gli elementi essenziali che dimostrerebbero la tesi posta a sostegno della censura dell’odierna ricorrente. Al contrario i passaggi riportati nel motivo evidenziano che proprio le censure dell’appellante M., in ordine all’insufficienza del materiale probatorio posto a fondamento della domanda proposta dal fallimento (OMISSIS) in primo grado, erano state prese in esame e ritenute fondate dalla Corte territoriale;

inoltre, per apprezzare il motivo, sarebbe stato necessario allegare la sentenza di primo grado, che non viene prodotta, nè direttamente, nè indirettamente e neppure localizzato all’interno del fascicolo di legittimità;

analogamente, non viene localizzato l’atto di appello della M. e non si sostiene in ricorso di volere fare riferimento alla presenza di tale atto nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello, come consentirebbe Cass. SU n. 22762 del 2011, per assolvere all’onere previsto all’art. 366 c.p.c., n. 6 e alla fine di evitare l’obbligo di produzione documentale previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

in ogni caso, anche la questione giuridica oggetto del motivo è errata, poichè, da quello che si legge nel ricorso, l’appello proposto dalla curatrice M. tendeva proprio a dimostrare che il materiale probatorio posto a fondamento della originaria domanda era del tutto insufficiente, non essendovi la prova del pagamento delle somme che il fallimento (OMISSIS) affermava che la società in bonis avrebbe versato, non essendo stato depositato il verbale di conciliazione del 3 maggio 2004 che costituirebbe il titolo del trasferimento del marchio; inoltre, non vi sarebbe la comunicazione alla appellante della autorizzazione del giudice delegato che si assume esistente, tanto da ipotizzare che non vi sarebbe stato un trasferimento di marchio, ma soltanto un contratto preliminare tra la curatrice del fallimento (OMISSIS) e la società (OMISSIS) in bonis, stipulato sulla base di condizioni ignote (“condizioni già autorizzate”) nel quale, in sede di definitivo sarebbe subentrata altra società (la GB). Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova riferito alla domanda posta a monte, sulla base dei rilievi contenuti nell’atto di appello;

con il terzo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto dei motivi precedenti, per avere la Corte d’appello attribuito valore probatorio prevalente a fatti non gravi, precisi e concordanti, rispetto alle risultanze documentali. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto insufficienti a dimostrare il diritto della (OMISSIS), sia l’autorizzazione del giudice delegato alla cessione del marchio, sia l’avvenuto pagamento del prezzo, dando invece rilievo ad elementi che non avrebbero la consistenza delle presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.;

il motivo è inammissibile, preliminarmente, perchè non individua i passaggi motivazionali attraverso i quali il giudice di appello avrebbe violato l’art. 2729 c.c.;

in ogni caso, la censura non è specifica, in quanto la Corte territoriale non ha fondato la propria affermazione sulla base di elementi presuntivi, esaminandone i profili di gravità, coerenza e precisione, ma ha ritenuto insufficiente il materiale probatorio per l’omessa allegazione di un elemento documentale ritenuto essenziale, rispetto al quale, gli altri elementi, sono stati ritenuti insufficienti. Valutazione quest’ultima che non è sindacabile in sede di legittimità perchè ragionevolmente motivata;

con il quarto motivo si lamenta la violazione dell’art. 106 c.c., ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’appello esteso alla S.r.l. GB gli effetti dell’accoglimento dell’appello proposto dalla curatrice M.. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, con il primo motivo di appello della società GB non sarebbero stati formulati rilievi analoghi a quelli dell’appellante M., poichè la GB si sarebbe limitata ad affermare che la sentenza di primo grado non si specificava quale fosse il titolo di responsabilità della società GB;

il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 in quanto incentrato esclusivamente sul contenuto del motivo di appello della società GB che non viene trascritto, allegato o adeguatamente localizzato all’interno del fascicolo di legittimità, non essendo sufficiente la indicazione “appello GB, pagg. 4-5” riportata pagina 27 del ricorso;

con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 91 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe individuato uno scaglione errato di riferimento per la liquidazione delle spese di lite. Se è vero che il valore della controversia era pari ad Euro 285.000 (sorte di Euro 240.000, oltre rivalutazione), l’interesse sostanziale dei due appellanti, ai sensi dell’art. 1299 e 1298 c.c., era pari ad 1/3 di quella somma avendo ciascuno di essi regresso verso il B.;

la questione è infondata poichè il valore della controversia resta quello dichiarato da parte ricorrente, corrispondente all’importo della sorte capitale oltre rivalutazione, mentre l’eventuale azione di regresso o i rapporti esistenti tra le parti rilevano solo ai fini interni e non sono oggetto di domanda. Infatti, la misura dell’interesse di ciascuno (riferibile anche al valore delle singole domande) è rilevante soltanto nei rapporti interni. Questa è la regola espressa, per le obbligazioni solidali, dall’art. 1298 c.c., laddove, prevedendo, al comma 1, che “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori… salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi”, disciplina proprio la fattispecie che la “misura” dell’interesse degli obbligati solidali non sia uguale, fino al caso estremo che gli obbligati rispondano in solido anche quando l’interesse sia di uno soltanto dei debitori; cui si aggiunge la presunzione di uguaglianza posta dal comma 2, “se non risulta diversamente”. In sede processuale va esclusa l’eventualità dell’interesse esclusivo poichè è lo stesso art. 97 c.p.c. a porre il limite dell’interesse “comune”. Pertanto, in caso di condanna solidale al pagamento delle spese processuali, sarà rimesso alla definizione dei rapporti interni (ed all’eventuale azione di regresso) tra condebitori, la determinazione della parte di ciascuno. Ma tali rapporti esulano dalle regole processuali in tema di valore della controversia e conseguente condanna al pagamento delle spese processuali;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 2900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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