Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5507 del 10/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 5507 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 18729-2010 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona
del procuratore avv. REGINALDO LECCE, in qualita’ di
procuratore speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA
05779711000, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G. DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUERRA PIETRO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MASULLO GENNARO;

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

- intimato

avverso la sentenza n. 7840/2009 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 19/06/2009 R.G.N. 379/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

2

ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 7840/09 il Tribunale di Napoli respingeva il
gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei
confronti della pronunzia G. di P. Napoli-Barra di accoglimento
della domanda proposta dal sig. Gennaro Masullo di condanna al

sopportati per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli
tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con
cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica di <>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a.,
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con il 2 ° motivo denunzia <> su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360,
l ° co. n. 5, c.p.c.

3

risarcimento del lamentato danno consistente negli oneri

Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 12 L. n. 481 del 1995, 1196 c.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.; nonché <> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.

dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,
c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi ) dell’Autorità per
l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2
lett. h), si può concretare anche nella previsione di
prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di
servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via
riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso
derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili
dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta
dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,
restando, invece, esclusa -salvo che una previsione speciale di

4

Con il 4 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la
consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e
la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6,

modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi
dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte
attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata su
clausola contrattuale invero non risulta inserita nel contratto
di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da ultimo, Cass.,
19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011, n.27474; Cass.,
16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera
di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e
conseguentemente ravvisando sussistente il lamentato
inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’imporne pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Masullo, la cui

5

comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la

infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo di
informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione della
relativa indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata

Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente
compensate tra le parti, essendo notorio che nella
giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia
della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi
opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso, assorbiti
gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel
merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del
Masullo. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna il
Masullo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che
liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per
onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 17/1/2014

insorgenza di un siffatto obbligo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA