Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5506 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAM CALZATURIFICIO CAPPELLETTI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in

persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato VENUTI GIUSEPPINA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MACCARI LORIANO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato FONTANA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RUSCONI FABIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CALZATURIFICIO ANNA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1270/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

2.10.09, depositata il 23/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in sede di relazione si era esposto quanto segue:

“Con sentenza del 20 novembre 2008 il Tribunale di Arezzo accoglieva l’impugnativa di licenziamento collettivo proposta da B. F. e condannava la societa’ convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, nonche’ a risarcirgli il danno mediante il pagamento delle retribuzioni non percepite, previa detrazione dell’indennita’ di mobilita’. La condanna veniva emessa nei confronti della societa’ cessionaria del ramo di azienda. Vi era stata infatti una cessione di ramo d’azienda della societa’ CAM calzaturificio Cappelletti srl in liquidazione nei confronti del Calzaturificio Anna srl. Proponevano appello entrambe le societa’.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato gli appelli con sentenza pubblicata il 23 ottobre 2009.

Si tratta di un licenziamento collettivo. Il Tribunale ha ritenuto violate le norme dettate dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4, e 5 incentrando la sua valutazione sul fatto che dalla comunicazione alla RSU e dall’accordo sindacale successivo emerge che i lavoratori da collocare in mobilita’ erano quelli dei reparti ed uffici oggetto di chiusura: reparto aggiunteria e ufficio amministrazione. Il B. e’ stato licenziato perche’ appartenente all’ufficio amministrativo.

Il focus della decisione viene individuato dalla Corte nella veridicita’ dell’appartenenza del B. all’ufficio amministrativo. Il giudice di primo grado aveva accertato che il B. non apparteneva in realta’ a tale reparto e la Corte, riesaminate le prove, con analitica motivazione, ha concluso che il B. da piu’ di un anno e mezzo non era piu’ fisicamente in tale reparto, che gli erano state affidate mansioni di portineria e centralinista, fino ad allora non sue, che era divenuto una sorta di jolly, cui erano attribuite mansioni plurime, forse di risulta, ma comunque senza che fossero esclusive o anche prevalenti quelle del reparto amministrativo.

La CAM ricorre per cassazione, proponendo tre motivi di impugnazione.

Il B. si difende con controricorso.

Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 in relazione alla comunicazione dei criteri di scelta ed alla comparazione tra lavoratori con funzioni equivalenti.

La tesi e’ che anche ammesso che il B. non facesse parte dell’ufficio amministrativo soppresso, tuttavia avrebbe dovuto comunque essere licenziato in quanto la sua posizione avrebbe dovuto essere comparata con quella di tutto il personale amministrativo presente in CAM e la scelta non avrebbe potuto che ricadere su di lui in ragione della sua minore anzianita’ di servizio e della totale assenza di carichi di famiglia.

Il controricorrente eccepisce che tale tesi propone una questione nuova, rispetto a quanto dedotto dinanzi al Tribunale ed alla Corte d’Appello, che hanno deciso sulla base di una comunicazione che individuava il B. tra i lavoratori da collocare in mobilita’ in ragione della sua appartenenza all’ufficio amministrativo che veniva soppresso. Il ricorso sul punto e’ carente sotto il profilo dell’autosufficienza, perche’ non consente di controllare se e come la questione fosse stata posta nei gradi precedenti e fosse stata quindi oggetto di contraddittorio tra le parti. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla valutazione dell’appartenenza del B. al reparto amministrazione e alla mansioni svolte.

Nell’esposizione del motivo si propone una diversa lettura e valutazione del quadro probatorio, inammissibile in sede di legittimita’, salvo che la motivazione non contenga insufficienze o specifiche contraddizioni, che in questo caso non vengono prospettate.

Con l’ultimo motivo si denunzia un vizio di “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla comparazione del B. con gli altri dipendenti”. Questo perche’ la Corte non dice in sentenza in quale reparto sarebbe stato collocato ovvero con quali altri lavoratori dovesse essere comparato. La questione rimane assorbita dal rigetto del primo motivo, perche’ si basa sul presupposto che il B. pur non appartenendo al reparto amministrativo, avrebbe dovuto comunque essere licenziato, previa comparazione con tutti gli altri impiegati dell’azienda”.

Rilevato altresi’ che non sono state depositate memorie.

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi da quanto osservato in sede di relazione, onde il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la CAM alla rifusione al B. delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 30,00 Euro, nonche’ 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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