Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5506 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/05/2007, n. 3494/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.12.2006 V.A. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 16.03-12.05.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma attualizzata di Euro 6.450,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 387,35, di cui Euro 43,10 per esborsi, Euro 101,00 per diritti ed Euro 205,00 per onorari, oltre alle pese generali ed agli accessori di legge.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il V. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di trattenute attuate su indennità inerenti alla sua attività professionale di medico ospedaliero, da lui introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 29.01.1997 ed ancora pendente in primo grado;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo poteva essere fissata in anni tre, tenuti anche presenti i parametri temporali CEDU, mentre invece si era protratto per circa 10 anni e 2 mesi;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in circa 7 anni e 2 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato nella misura di Euro 900,00 ad anno di ritardo, avuto pure riguardo alla modestia della posta in gioco ed al fatto che si trattava di un ricorso collettivo;

Avverso questo decreto il V. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 25.02.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso notificato il 2.04.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il V. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 6) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia all’insufficienza delle liquidate spese (motivi da 7 a 11), anche a suo parere immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Il ricorso va accolto nei limiti delle argomentazioni che seguono.

Infondate risultano le censure afferenti l’insufficienza dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale, e segnatamente quelle concernenti:

– la necessità di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a)), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844);

– la determinazione in via equitativa del dovuto in Euro 900,00 ad anno, senza maggiorazioni, dal momento che il lieve discostamento peggiorativo dal parametro minimo di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e Euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata è stata supportata da congrue e logiche argomentazioni essenzialmente ricondotte alle peculiarità del caso (tra le numerose altre, cfr. cass. 200704845), che precludevano pure l’incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684).

Fondato è, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, adottando la tariffa per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello ed in relazione ad attività necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del V., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 850,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimità e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

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