Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5505 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorsi riuniti iscritti ai nn. 4180/12 e 9172/16,

rispettivamente proposti da:

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.p.a. Zambon Group e s.p.a. Zambon Immobiliare, in persona del

rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi, giusta procure speciali in calce al controricorso, dagli

avvocati Stefano Mendolia e Dino Valenza, elettivamente

domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via

Giuseppe Ferrari, n. 11;

– controricorrenti –

nonchè da:

s.p.a. Zambon Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al

controricorso, dagli avvocati Stefano Mendolia e Dino Valenza,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via Giuseppe Ferrari, n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– controricorrente –

e nei confronti di:

s.p.a. Enel Distribuzione;

– intimata –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 1/7/11, depositata in data 13 gennaio

2011 e n. 791/15, depositata in data 5 marzo 2015;

sentita la discussione del consigliere relatore Perrino

Angelina-Maria, svolta nel corso dell’adunanza del 15 ottobre 2019.

Fatto

RILEVATO

che:

– la sentenza n. 791/15 è stata pronunciata in esito a giudizio di rinvio scaturente da Cass. 19 aprile 2013, n. 9567, la quale ha stabilito che soggetto passivo delle addizionali all’imposta di consumo sull’energia elettrica, ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, artt. 52 e 54, è il fornitore-produttore, nel caso in esame s.p.a. Enel Distribuzione; ciò perchè il rapporto tributario inerente al pagamento si svolge tra l’Amministrazione finanziaria e il fornitore di energia elettrica, mentre estraneo ne resta l’utente consumatore, nel caso in esame Zambon Immobiliare, nei confronti del quale il fornitore, in esito al pagamento e, dunque, su un piano solo civilistico, può riversare l’onere assolto mediante rivalsa;

– con la medesima sentenza questa Corte ha dichiarato ammissibile l’intervento adesivo dipendente da parte della Zambon, purchè diretto a chiedere l’accoglimento della domanda già proposta dalla contribuente Enel Distribuzione, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum con autonomi motivi di ricorso;

– con la sentenza n. 791/15 la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di Zambon limitatamente alla contestazione della sussistenza di cessioni a terzi dell’energia elettrica acquistata da Enel Distribuzione, perchè autonoma rispetto alle difese di quest’ultima e ha accolto l’appello dell’Agenzia; sul punto, ha riconosciuto fondata la pretesa impositiva avanzata nei confronti di Enel Distribuzione, adducendone a fondamento la mancanza dei presupposti per l’esenzione, a causa della cessione a terzi, da parte di Zambon, dell’energia e, quindi, della frammentazione delle potenze utilizzate;

– contro questa sentenza propone ricorso s.p.a. Zambon Immobiliare per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui reagisce con controricorso la sola Agenzia delle dogane, mentre s.p.a. Enel distribuzione non svolge attività difensiva;

– la sentenza n. 1/7/11, invece, concerne l’atto di contestazione e d’irrogazione delle sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane nei confronti di s.p.a. Zambon Group e di Zambon Immobiliare a seguito e per effetto dell’omesso pagamento da parte delle società delle addizionali all’imposta erariale sul consumo di energia elettrica alle quali si riferiva il giudizio definito con la richiamata sentenza n. 791/15;

– in particolare, la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso proposto dalle due società e quella regionale ha respinto il successivo appello dell’Ufficio, in ragione dell’insussistenza di qualsivoglia accertamento nei confronti della Zambon Group e della Zambon Immobiliare in ordine al debito d’imposta al quale sono correlate le sanzioni delle quali si discute;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle dogane per ottenerne la cassazione, articolato in tre motivi, cui le società replicano con controricorso;

– tutte le parti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, perchè strettamente collegati;

– il ricorso iscritto al n. 9172/16, da esaminare preliminarmente, perchè logicamente prodromico, è inammissibile, in base al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico), laddove la parte adiuvata, come nel caso in esame è avvenuto, non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, oppure abbia fatto acquiescenza alla decisione a essa sfavorevole (tra le più recenti, Cass. 6 febbraio 2018, n. 2818);

– d’altronde questa Corte, con la citata sentenza n. 9567/13, aveva già dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale allora proposto dalla Zambon Immobiliare, facendo leva giustappunto sulla considerazione che l’interventore adesivo dipendente è per definizione estraneo allo specifico rapporto sub iudice (in quanto titolare di situazione sostanziale a esso solo indirettamente collegata);

– il ricorso iscritto al n. 4180/12 è, invece, infondato, in quanto la pretesa sanzionatoria rivolta dall’Agenzia nei confronti della Zambon Immobiliare postula la soggettività passiva di questa del rapporto d’imposta che è, invece, stata esclusa con forza di giudicato dalla richiamata sentenza n. 9567/13 di questa Corte;

– ne consegue il rigetto del ricorso in questione;

– il complessivo esito dei giudizi comporta l’integrale compensazione di tutte le voci di spesa;

– sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione al ricorso iscritto al n. r.g. 9172/16.

P.Q.M.

dispone la riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile quello iscritto al n. r.g. 9172/16 e rigetta quello iscritto al n. r.g. 4180/12. Compensa tutte le voci di spesa.

In relazione al giudizio iscritto al n. r.g. 9172/16, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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