Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5505 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TRENITALIA SPA – Societa’ con socio unico, soggetta all’attivita’ di

direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22,

presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avv. VESCI GERARDO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1538/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3.7.09, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Ponzio (per delega avv.

Gerardo Vesci) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. russo

Libertino Alberto che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in sede di relazione si era esposto quanto segue:

“Trenitalia spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 9 luglio 2009, che ha respinto il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto il diritto del dipendente turnista P.A. a fruire dei buoni pasto per ogni giorno in cui aveva prestato lavoro la mattina nel primo turno e per ogni giorno in cui aveva lavorato nel secondo turno pomeridiano, nel periodo dedotto in giudizio. Ne era derivata la condanna alla corresponsione del controvalore di 218 buoni pasto.

Trenitalia denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione all’art. 27, comma 1, lett. e) nn. 1 e 2 ccnl 1996/1999, nonche’ dell’art. 19, comma 1, del ccnl 16 aprile 2003 e vizio di motivazione per aver la sentenza omesso di fare riferimento a comportamenti delle parti posteriori alla conclusione del contratto.

Si chiede alla Corte di affermare il principio di diritto per cui le disposizioni collettive su indicate vanno interpretate “nel senso di riconoscere il diritto del dipendente al buono pasto quando il turno lavorativo ricomprende interamente una delle fasce orarie concordate per il pasto”.

La questione e’ stata gia’ affrontata e risolta in numerose sentenze di questa Corte che hanno confermato le decisioni della Corte d’Appello di Lecce (da ultime, Cass., 14941/09 e Cass., 15496/09).

Peraltro nel caso in esame manca la produzione integrale dei due contratti collettivi nazionali di lavoro sui quali il ricorso si fonda”.

Rilevato altresi’ che non sono state depositate memorie.

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi da quanto osservato in sede di relazione onde il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 30,00 Euro, nonche’ 1.500,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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