Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5505 del 08/03/2010

Cassazione civile sez. I, 08/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 08/03/2010), n.5505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO AUSCHEM S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. L.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUDOVISI 16, presso l’avvocato CORAIN MAURIZIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELLI ENRICO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONQORD OIL S.r.l. (c.f. (OMISSIS)), gia’ ROLOIL S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1-A, presso l’avvocato COSMELLI

GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio Dott. ALFONSO COLOMBO di MILANO – Rep. n. 122.530 del

16.02.05;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIORGIO COSMELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8 giugno 1999, il fallimento di AUSCHEM S.P.A. conveniva in giudizio la societa’ Roloil S.p.A. (ora CONQORD OIL S.p.A.). Premesso che Auschem era stata ammessa al concordato preventivo con decreto del 4 marzo 1994 e che, con successiva sentenza del 4 gennaio 1995, ne era stato dichiarato il fallimento, la procedura esponeva che nei due anni anteriori all’ammissione al concordato tra le due societa’ era intercorso articolato rapporto commerciale caratterizzato da una serie reciproci acquisti e di vendite di prodotti di rispettiva produzione che, fino al maggio 1992, erano stati normalmente regolati in denaro.

Aggiungeva che, a partire dal mese di giugno 1992, in coincidenza col manifestarsi di problemi di liquidita’ in capo ad Auschem, le due societa’ avevano modificato tale prassi convenendo la compensazione delle reciproche posizioni. Questo, evidenziava l’attrice, aveva consentito alla Roloil rientrare dei proprio credito nei confronti di Auschem al punto da neppure insinuarsi al passivo una volta dichiarato il fallimento. Sosteneva la procedura che l’accordo di compensazione intercorso tra le parti fosse revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, in quanto mezzo anomalo di pagamento.

Aggiungeva la procedura che, in ogni caso, la fattispecie poteva essere ricondotta alla L. Fall., art. 67, comma 2, in quanto le forniture eseguite da Auschem dovevano inquadrarsi nel novero degli atti a titolo oneroso e come tali revocabili in presenza del richiesto e dimostrato elemento soggettivo in capo alla convenuta.

Concludeva pertanto la procedura affinche’ Conqord Oil fosse condannata, previa revoca di tutte le operazioni di compensazione effettuate biennio, al pagamento della somma di L. 9.801.529.3 12 ovvero che, revocate tutte le vendite effettuate da Auschem nell’anno anteriore all’apertura della procedura di concordato, Conqord Oil fosse condannata a restituire al Fallimento la merce fornita ovvero, laddove non fosse stato possibile, a pagare il suo controvalore pari a L. 4.939.606.676.

Infine insisteva perche’ la convenuta fosse condannata al pagamento di L. 16.212.635 pari alla differenza tra quanto gia’ richiesto a saldo di forniture e quanto riconosciuto e pagato dalla convenuta medesima.

Si costituiva Conqord Oil che resisteva alle avversarie domande chiedendo il rigetto di quella proposta L. Fall., ex art. 77, comma 1, n. 2, ed escludendo che potessero poi essere revocate le singole forniture di merce effettuate dalla societa’ fallita trattandosi di atti che nessun pregiudizio avevano arrecato al ceto creditorio, l’appellante negava infine di dovere al Fallimento la cifra dallo stesso richiesta a titolo di saldo del corrispettivo di quanto ricevuto.

Con sentenza in data 11 luglio – 4 settembre 2002,il Tribunale, rigettava la domanda di revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, non sussistendone i requisiti.

Riteneva invece fondata la domanda subordinata relativa alla revoca dei singoli atti di vendita posti in essere Auschem. Al riguardo, spiegava il Tribunale che, nessun rilievo aveva la circostanza che dette vendite fossero avvenute dietro corrispettivo perche’ l’eventus damni nella revocatoria e’ oggetto di presunzione a carattere assoluto. Sotto il profilo soggettivo poi, riteneva raggiunta la prova nella cliente della scientia decoctionis.

Ritenuti quindi perfezionati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie revocatoria, il giudice di primo grado dichiarava inefficaci tutte le vendite effettuate da Auschem nell’anno anteriore all’ammissione al concordato e condannava Conqord Oil alla restituzione della merce acquistata ovvero, qualora questo non fosse stato possibile, a versare a fallimento il tantundem liquidato, giusta le indicazioni di parte attrice, in Euro 2.551.093,95, oltre a rivalutazione e interessi.

Relativamente alla domanda formulata in citazione con riferimento al saldo delle forniture per l’importo di L. 16.2 12.635, il Tribunale la rigettava.

La sentenza, notificata il 28 ottobre 2002, era impugnata dalla soccombente che, con atto notificato il successivo 25 novembre, conveniva il Fallimento di Auschem davanti alla Corte di appello di Brescia chiedendo la riforma della sentenza in questione.

In estrema sintesi, la Corte d’appello riteneva che nel caso di specie la vendita di cose prodotte nel normale ciclo economico d’impresa non fosse atto pregiudizievole per i creditori perche’ non alterava sostanzialmente la consistenza del patrimonio sul quale gli stessi potevano soddisfarsi.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la curatela del fallimento Auschem spa sulla base di un unico articolato motivo, illustrato con memoria, cui resiste con controricorso la Conqord oil srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la curatela della Auschem spa deduce la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e il difetto motivazionale da parte della decisione ricorsa. Sostiene la curatela ricorrente che la L. Fall., art. 67, comma 2, prevede che per gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento esiste una presunzione assoluta di pregiudizio per i creditori derivante dalla violazione della par condicio creditorum.

Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente giustificato perche’ nel caso di specie il pregiudizio per la massa dei creditori doveva ritenersi insussistente.

Il ricorso e’ fondato.

La sentenza impugnata fa riferimento ad un risalente ed ormai superato orientamento giurisprudenziale che riteneva che la revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, dell’atto oneroso fosse subordinato alla effettiva ricorrenza di un danno, in concreto, per la massa. E cio’ appunto sul presupposto del carattere solo relativo della presunzione di danno ai creditori correlata all’atto in questione, vincibile attraverso la prova contraria della sua insussistenza nel caso concreto (cfr. Cass nn. 7649/1987; 5857/1988).

Tale orientamento e’ stato da tempo abbandonato dalla piu’ recente giurisprudenza che ha optato per una configurazione distributiva, e non piu’ indennitaria, della revocatoria di cui al comma secondo della L. Fall., art. 67, affermando che, in relazione alla stessa, il danno della massa e’ “in re ipsa”, ovvero presunto in via assoluta, e consiste nella pura e semplice lesione della “par condicio creditorum” (cfr. Cass. 20 settembre 1991 n. 9853; 16 settembre 1992 n. 10570; 12 novembre 1996 n. 9908; 19 febbraio 1999 n. 1390; 12 gennaio 2001 n. 403; 14 novembre 2003 n. 17189).

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato definitiva conferma da parte delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che “il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall’imprenditore nell’anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correla non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dell’ordinamento bensì alla specialita’ del sistema fallimentare, ispirato all’attuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consiste nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio, ricollegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dell’atto vietato nel periodo indicato dal legislatore” (Cass. sez. un. 7028/06).

Da cio’ discende che ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, l’eventus damni” e’ “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione.

In tale contesto dunque grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente (Cass. sez. un. 7028/06).

La medesima sentenza delle Sezioni unite ha ulteriormente chiarito che il principio appena affermato non puo’ essere messo in discussione neppure dalla circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto) poiche’ cio’ non esclude la possibile lesione della “par condicio”, ne’ fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiche’ e’ solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potra’ verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi. (Cass. sez. un. 7028/06).

Alla luce dunque della giurisprudenza di questa Corte, la Corte d’appello di Brescia ha erroneamente ritenuto che nel caso di specie la presunzione di pregiudizio per la massa dei creditori dell’atto oneroso, effettuato dall’imprenditore poi fallito, fosse a carattere relativo e suscettibile di prova contraria,’ onde la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorsola cassata con rinvio, anche per le spese, alla medesima Corte d’appello in diversa composizione che si atterra’ al principio di diritto dianzi enunciato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010

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