Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5504 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 235/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Europam Spa (già Europam Srl), rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giuseppe Carretto e Desideria Boggetti, con domicilio eletto presso

la seconda in Roma via Ariodante Fabretti n. 8, giusta procura

speciale notarile del 5.11.2018;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1537/02/16, depositata il 9 dicembre 2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe;

Lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale de

Augustinis Umberto che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto non fondato l’invito di pagamento per la maggiore accisa non versata per biodiesel attesa la carenza delle caratteristiche fisico-chimiche idonee per ottenere l’agevolazione.

La contribuente ha depositato procura speciale notarile e, in data 5 ottobre 2019, memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dalla contribuente, la quale non ha provveduto a depositare e notificare controricorso.

Nella specie, infatti, trattandosi di ricorso depositato in data 3 gennaio 2018, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016, non trova applicazione il correttivo (rilevante per i ricorsi depositati in epoca anteriore) previsto dall’art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.M. n. 256 del 2003, artt. 1 e 2, in combinato disposto del regolamento n. 210 del 1996, per aver la CTR affermato il diritto all’agevolazione nonostante la merce fosse risultata, in sede di controllo, priva dei parametri per classificarla come biodiesel.

3. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione.

3.1. La CTR, infatti, dopo aver rilevato che il biodiesel, per le sue caratteristiche intrinseche (“avendo un alto contenuto di acidi grassi insaturi”), è “molto sensibile all’ossidazione”, ha evidenziato che tra il momento del prelievo dei campioni e l’analisi del prodotto era decorso un lungo periodo di tempo (“maggiore di nove mesi fino a 26 mesi”), da cui l’inattendibilità degli esiti analitici e ciò, a maggior ragione, nel caso di “non adeguata sistemazione in contenitori metallici di ferro”, soggetti, tra l’altro, “alla elevata temperatura dei mesi estivi”.

Va sottolineato, sul punto, che la CTR, quanto alla non corretta modalità di conservazione, si riferisce, in evidenza, agli esemplari prelevati e non al complesso della merce, restando la diversa prospettazione dell’Ufficio carente per autosufficienza, neppure essendo stato riprodotto il pvc.

3.2. Non sussiste, dunque, la lamentata violazione: la CTR ha, semplicemente, valutato inaffidabili, ai fini della prova della carenza delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, le analisi operate atteso l’eccessivo divario temporale dal prelievo, nonchè la non idonea conservazione dei campioni, conclusione che – come si ricava dalla sentenza – trovava ulteriore riscontro negli stessi risultati analitici poichè, nonostante gli anzidetti fattori di degrado, solo per quattro dei tredici campioni gli esiti erano “risultati fuori norma”.

4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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