Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5504 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5504 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA
sul ricorso 13980-2008 proposto da:
OTTOVEGGIO MARIA, SALERNO ROSSANA, elettivamente
domiciliati in ROMA, PLE DELLE BELLE ARTI 8, presso
lo studio dell’avvocato ABRIGNANI IGNAZIO,
rappresentati e difesi dagli avvocati GANDOLFO
GIUSEPPE ERNESTO, NAPOLI MICHELE giusta delega a
2014

margine;
– ricorrenti –

119
contro

FONDIARIA SAI SPA , MANNONE ANTONINO;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

avverso la sentenza n.

1108/2007

della CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/12/2007 R.G.N.
1828/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO

udito l’Avvocato TIBERIO SARAGO’ per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso.

2

AMATUCCI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel 1986 il sessantunenne Nicolò Salerno morì a seguito
dello scontro del ciclomotore che conduceva con la vettura di
Antonino Mannone, assicurata per r.c.a. dalla Eurass, posta in
liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio

figlia del defunto (una volta divenuta irrevocabile, nel 1990,
la sentenza d’appello che aveva ritenuto il Mannone
responsabile del reato di omicidio colposo, determinando nel
70% il suo apporto causale).
Con sentenza del 10.6.2003 il Tribunale disse prescritto il
diritto di Maria Ortoveggio e Rosanna Salerno, rigettandone la
domanda nei confronti del Mannone e dell’impresa designata
Fondiaria Sai s.p.a.
2.- La decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di
Palermo che, con sentenza n. 1108 del 2007, ha condannato
solidalmente i convenuti al risarcimento del solo danno non
patrimoniale (liquidato in circa e 119.000 per ciascuna delle
attrici in relazione alla suddetta percentuale), escludendo che
fosse ravvisabile un danno patrimoniale da lucro cessante in
considerazione della pensione di reversibilità da loro
percepita.
3.-

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione la

Ortoveggio e la Salerno sulla base di un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

promosso per il risarcimento, nel 1993, dalla moglie e dalla

1.-

Il Collegio ha prescritto che la

motivazione sia

redatta in forma semplificata.

2.-

E’

fondatamente

denunciata

violazione

e

falsa

applicazione degli artt. 143, 1223, 2043, 2056 e 2697 c.c. per
essersi la Corte di merito discostata dal principio enunciato

compensati° lucri cum damno non si configura quando, a seguito

della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti
aventi diritto al risarcimento del danno sia stata concessa una
pensione di reversibilità, giacché tale erogazione si fonda su
un titolo diverso rispetto all’atto illecito”.
Si tratta di principio assolutamente consolidato (oltre alla
sentenza appena citata cfr.,

ex multis,

Cass. nn. 1347/98,

10291/2001, 4205/2002, 3357/2009), che va anche in questa
occasione riaffermato.
3.- La sentenza impugnata se n’è apoditticamente discostata
ed è per questo cassata con rinvio alla stessa Corte
territoriale, che vi si conformerà, regolando anche le spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Roma, 17 gennaio 2014
Il pr

stensore

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da Cass., n. 8828 del 2003, nel senso che “l’ipotesi della

CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

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