Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5504 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 08/03/2011), n.5504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.S.C., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avv. NICOLA DE MARINIS, che li rappresenta e

difende, giusti mandati ad litem che vengono allegati in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3344/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.4.09, depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

Libertino Alberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che e’ stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 20.4 – 17.11.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto, fra gli altri, dagli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Economia e dette Finanze ed inquadrati nella posizione C3, ex 9^ qualifica funzionale, avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento, parimenti inquadrato nella posizione C3;

2. D.D.S.C., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso;

3. i ricorrenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 assumendo che nel settore de pubblico impiego non e’ consentito un trattamento economico ingiustificatamente differenziato a parita’ di mansioni svolte;

la questione all’esame e’ gia’ stata affrontata da questa Corte, che l’ha risolta in senso sfavorevole ai lavoratori ricorrenti (cfr., Cass., n. 11982/2010) osservando che:

le qualifiche ad esaurimento indicate provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972 e, in particolare, dall’art. 60, comma 3, mentre il successivo art. 61 ne aveva definito il relativo trattamento economico;

la 9^ qualifica funzionale era stata invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2 convertito in L. n. 78 del 1986, con fissazione del relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (e poi al 92% in base D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione de ruolo ad esaurimento;

il D.Lgs. n. 29 del 1993, l’art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, ha pero’ conservato le qualifiche al personale che le rivestiva, descritto le funzioni attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della 9^ qualifica e stabilito che “il trattamento economico e’ definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45 mantenendo quindi, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia quanto alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle stesse e al trattamento economico attribuito, rispetto alla 9A qualifica;

in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, mantenendo tuttavia, ancora nella tornata contrattuale del quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retribuivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3 tale trattamento differenziato trova pertanto la propria legittimazione nei ricordato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e, comunque, la propria giustificazione, oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della differenziazione, anche nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti;

la persuasivita’ delle suddette argomentazioni, non scalfite dalle argomentazioni dei ricorrenti, induce, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. alla conferma dell’orientamento ermeneutico gia’ accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, sostanzialmente seguito anche nella sentenza impugnata;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00), oltre ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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