Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5504 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.03/03/2017),  n. 5504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26805/2014 proposto da:

COMUNE DI GIARDINI NAXOS, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO RICCI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CATALIOTO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE SICILIANO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’, in

persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MESSINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 164/2014 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 12/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

uditi gli avvocati Marco SELVAGGI per delega dell’avvocato Antonio

Catalioto e Federico DI MATTEO per l’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/7/2014 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunziando in sede di giurisdizione diretta, ha respinto il ricorso proposto dall’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana in relazione all’ingiunzione dell’Ufficio del genio civile di Messina al Comune di Giardini Naxos di dismissione della pavimentazione in asfalto e di eliminazione della pubblica illuminazione e di servizi vari lungo la strada esistente negli alvei del torrente (OMISSIS) e del torrente (OMISSIS), nonchè di rimozione delle passerelle utilizzate dai privati per l’accesso ai fondi di rispettiva proprietà.

Avverso la suindicata pronunzia il Comune di Giardini Naxos propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso l’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 132, 340 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il Tsap abbia erroneamente ed illogicamente valutato le emergenze processuali, non tenendo in particolare conto della “Delib. G.M. 30 dicembre 2000, n. 579, allegata in atti” da cui risulta la circostanza che “l’alveo del Torrente (OMISSIS) è suddiviso amministrativamente fra il Comune di Giardini Naxos e di Taormina”, avendo pertanto “omesso qualsiasi ragionamento logico-giuridico che in qualche modo potesse mostrare d’aver esaminato, ancorchè implicitamente, anche tale aspetto della questione puntualmente esposta nel secondo motivo del ricorso introduttivo”.

Lamenta che, avendo illogicamente valutato gli “elementi di giudizio”, in particolare attribuendo “all’impegno assunto dal genio Civile di Messina un significato fuori della sua effettiva portata”, la “sentenza è viziata da una evidente incompatibilità e contrasto tra gli argomenti dedotti”.

Si duole non essersi considerato che “l’esecuzione dell’ordinanza impugnata determinerebbe un problema di ordine pubblico, peraltro già palesato all’Ufficio del genio civile…, perchè la strada (che) esiste da tempo indeterminabile è l’unica via d’accesso per decine di famiglie”, tant’è che, “consapevole dei propri limiti ad affrontare da solo la complessità del problema… ha ripetutamente chiesto l’intervento del Prefetto di Messina ai sensi della L. n. 225 del 1992 , art. 15, comma 4”.

Lamenta che “l’adozione delle ordinanze impugnate scaturisce non da una vera e concreta situazione di pericolo compiutamente riscontrata, tale da impedire o rendere disagevole, rispetto a prima, il buon regime delle acque, ma dalla necessità di evitare, a futura memoria, profili di responsabilità personale”.

Il motivo è infondato.

Va anzitutto osservato che, pur denunziando violazione dell’art. 132 c.p.c., il ricorrente contraddittoriamente lamenta in sostanza l’erroneità e l’illogicità dell’operata valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della “Delib. G.M. 30 dicembre 2000”.

Va ulteriormente posto in rilievo che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (che lo stesso ricorrente invero richiama a premessa delle proprie doglianze), il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, fornisca un’esauriente e convincente motivazione della decisione adottata sulla base degli elementi che ritiene più attendibili e pertinenti gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., 15/4/2011, n. 8767; Cass., 5/10/2006, n. 21412. E già Cass., 25/5/1995, n. 5748; Cass., 8/1/1980, n. 137 e Cass., 28/4/1975, n. 1641).

Orbene, alla stregua della pur stringata – sul punto – motivazione tale principio risulta invero osservato nell’impugnata sentenza dal Tsap, il quale, nel valutare le censure sottoposte alla sua attenzione, esclusa la sussistenza nella specie di “alcun vero difetto d’istruttoria”, e atteso l’incontestato uso improprio degli alvei dei torrenti de quibus, ha argomentato essenzialmente dal rilievo che, non avendo il Comune provveduto alla rimozione delle opere di cui trattasi, legittimamente l’Ufficio del Genio civile di Messina ha agito in autotutela R.D. n. 523 del 1904, ex artt. 96 e 97, al fine di assolvere agli obblighi di mantenimento del buon regime delle acque e delle opere connesse.

Ha altresì negato di poter in contrario riconoscere rilievo alla dedotta relativa insistenza da lungo tempo sulle strade de quibus, nonchè alla segnalata impossibilità per i proprietari di accedere senza di esse ai fondi di rispettiva proprietà, al riguardo sottolineando come l’interesse di questi ultimi non sia bilanciabile con quello pubblico al godimento della risorsa idrica.

Ha infine osservato che in effetti la risoluzione delle “obiettive difficoltà” emergenti dalla situazione de qua “passa per statuizioni e scelte che sono nell’esclusiva responsabilità del Comune, non certo di chi tutela la pubblica incolumità”.

Emerge pertanto evidente, a tale stregua, che le deduzioni del ricorrente (tra l’altro formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) in realtà nella specie si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322) e nella conseguente pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata, invero contrastante con i limiti istituzionali del giudizio di legittimità.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Le ragioni della decisione costituiscono peraltro giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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