Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5503 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26233/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Unicalcestruzzi Spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 891/04/17, depositata il 5 giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle dogane impugna per cassazione, con quattro motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego di rimborso della somma per le addizionali sulle accise corrisposte sui consumi di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, avanzata dalla contribuente sull’assunto del contrasto tra la disciplina interna e la normativa unionale.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, la società Unicalcestruzzi Spa era priva di legittimazione attiva in quanto consumatore finale e non soggetto passivo dell’imposta.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è stata avviata alla notifica a mezzo del servizio postale universale con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’Agenzia, peraltro, non ha dato prova della ricezione dell’atto, non avendo depositato, fino al giorno dell’udienza camerale, l’avviso di ricevimento della raccomandata stessa (nè, del resto, della ricevuta di spedizione).

Manca, dunque, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria, sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, nei confronti dell’Agenzia delle dogane in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA