Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5503 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 26/02/2021), n.5503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22046/2019 R.G. proposto da:

A.A.M.M., rappresentato e difeso dall’avv.

Clara Provezza, con domicilio in Milano, Via Simone D’Orsenigo n. 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2911/2019,

depositata il 2.7.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A.M.M. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di provenire dall'(OMISSIS) e di essersi allontanato dal paese di origine per aver riportato una condanna penale a 15 anni di reclusione; che, in particolare, durante la celebrazione del matrimonio di un parente, aveva condotto un veicolo con a bordo un conoscente, il quale aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco, provocando cinque feriti ed un morto; che in caso di rimpatrio, sarebbe stato imprigionato o ucciso dai parenti delle vittime.

La domanda è stata respinta dal tribunale, con pronuncia confermata in appello.

La Corte distrettuale milanese ha giudicato del tutto inattendibili le vicende narrate dal ricorrente, osservando che questi nulla aveva saputo riferire circa il processo cui era stato sottoposto e la condanna che aveva dichiarato di aver subito, che la documentazione acquisita non corroborava le contraddittorie dichiarazioni rese in giudizio e che il ricorrente non aveva compiuto alcuno sforzo per circostanziare la domanda.

La pronuncia, ritenuta operante la causa di esclusione della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16 ha negato la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato anche per la mancanza della stessa allegazione dei presupposti di tale forma di protezione, osservando che non vi era prova che il ricorrente non potesse ottenere tutela dalle autorità locali.

Ha respinto la domanda di protezione sussidiaria in mancanza di un effettivo collegamento tra la vicenda personale del ricorrente e la situazione politica dell'(OMISSIS), caratterizzata da una progressiva normalizzazione dopo le vicende del 2011, ed ha escluso anche la sussistenza di una specifica condizione di vulnerabilità soggettiva dell’interessato ai fini della protezione umanitaria, ritenendo di non dover effettuare alcuna comparazione con il grado di integrazione conseguita in Italia, che non è presupposto sufficiente per l’accoglimento della domanda.

La cassazione della sentenza è chiesta da A.A.M.M. con ricorso in quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazionedel D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto non credibili le dichiarazioni del ricorrente, benchè questi avesse riferito fatti specifici e circostanziati, avesse compiuto ogni sforzo per documentare la domanda ed avesse sottoposto alla valutazione della Corte d’appello ogni elemento probatorio in suo possesso.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), artt. 5 e 14 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza negato la protezione sussidiaria nonostante la grave situazione di pericolo interno che caratterizza l'(OMISSIS) a causa dei frequenti attacchi terroristici, delle violenze e delle morti sospette, ascritte da fonti internazionali anche all’azione delle autorità di sicurezza.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 4, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 19 nonchè l’errata ed insufficiente motivazione riguardo ad un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per aver la sentenza trascurato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il grado di inserimento conseguito in Italia, avendo l’interessato dimostrato di aver ottenuto una stabile occupazione con contratto a tempo indeterminato. Si assume che le recenti novità normative introdotte in (OMISSIS) avevano eroso le garanzie di un processo equo, introducendo uno stato di emergenza, limitando i diritti delle associazioni non governative e le forme di dissenso, avendo il nuovo Presidente, eletto nel 2012 e riconfermato nel 2018, instaurato un regime autoritario.

Il quarto motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34, art. 2 Cost. e art. 8 CEDU, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale omesso del tutto l’esame dei presupposti della protezione umanitaria quanto alla condizione di vulnerabilità in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio, che aveva già conseguito una stabile occupazione e mostrato di adeguarsi e di rispettare le regole di vita italiane. Occorreva, inoltre, considerare le gravi violazioni dei diritti umani, il pericolo per la vita o per la sottoposizione a trattamenti carcerari disumani o degradanti, tenendo conto che il ricorrente si era allontanato dal paese di provenienza sin dal 2009, non intrattenendo alcun rapporto con l'(OMISSIS).

2. Il primo motivo è infondato.

La valutazione delle dichiarazioni del ricorrente è stata effettuata mediante l’utilizzo dei criteri di attendibilità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Come ha precisato il giudice di merito, l’interessato nulla di preciso aveva saputo riferire circa il processo svoltosi a suo carico e circa la condanna riportata, non aveva fatto alcuno sforzo per circostanziare la domanda e non aveva fornito nessun elemento in suo possesso per supportare le vicende descritte in giudizio, avendo riferito fatti stereotipati e privi di elementi di dettaglio.

Tale giudizio di credibilità sorregge validamente la statuizione di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria con riferimento alle ipotesi sub lett. a) e b) D.Lgs. n. 251 del 2007 e la richiesta di protezione umanitaria.

Giova ribadire che, in tema di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve avere innanzi tutto ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 4892/2019).

Detta valutazione di non credibilità integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, se non (o, come in questo caso, infondatamente) censurata, è destinata a consolidarsi e a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti ai profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola di per sè insuscettibile di accoglimento, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015).

Il giudizio espresso in proposito dalla Corte distrettuale sostanzia, infine, un apprezzamento che, ove rispettoso dei criteri di cui all’art. 3, comma 5, attiene al fatto e resta quindi incensurabile, apparendo, anche nello specifico, logicamente motivato.

Peraltro, la Corte di merito non si è affatto arrestata al giudizio di credibilità del racconto del richiedente asilo, avendo dato conto della situazione interna e delle condizioni di sicurezza del paese di provenienza alla luce delle informazioni acquisite da fonti accreditate, nonchè della operatività della causa di esclusione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16, con statuizione non censurata ma idonea da sola a giustificare il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

3. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Le censure propongono di confutare il giudizio in fatto espresso dalla sentenza riguardo alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza alla luce di informazioni ulteriori e diverse da quelle utilizzate dal giudice di merito, prospettando circostanze riguardanti la repressione dei reati di opinione, la persecuzione delle opposizioni politiche al regime in carica, il deficit di democraticità dell'(OMISSIS), il rischio di attentati terroristici, che non mostrano alcuna attinenza rispetto alla vicenda personale del ricorrente, centrata sulle conseguenze della commissione di un delitto comune.

4. Anche il quarto motivo è infondato.

Ribadito che a fondamento della domanda era stato dedotto il rischio di incarcerazione per fatti di omicidio, non poteva rilevare il clima di repressione e la violazione dei diritti umani legati all’appartenenza politica o ad eventuali manifestazioni di dissenso verso il governo in carico, non essendovi alcuna correlazione con la vicenda personale descritta in domanda.

Correttamente, la decisione ha escluso una condizione di vulnerabilità, ravvisando, nella sostanza, un difetto di allegazione di una delle condizioni che legittimano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ed evidenziando – motivatamente l’assenza di uno specifico collegamento della situazione generale del paese, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, e la storia individuale del richiedente asilo.

In questo quadro, non era doverosa la valutazione del grado di integrazione conseguita in Italia.

Anche in tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).

La paventata situazione di generalizzata violazione dei diritti umani nel paese di provenienza assume rilievo non in sè, ma solo se suscettibile di specificarsi e di aver attinenza alla condizione soggettiva del richiedente asilo, per come rappresentata in sede amministrativa e, poi, giudiziale.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA