Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5503 del 10/03/2014
Civile Sent. Sez. 3 Num. 5503 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: AMATUCCI ALFONSO
Data pubblicazione: 10/03/2014
SENTENZA
sul ricorso 13878-2008 proposto da:
STRAFINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI
CANDIA CLAUDIO giusta delega a margine;
– ricorrente –
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contro
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei procuratori
speciali, dott. ROBERTO SERENA e dott. TOMMASO
CECCON, elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE
49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI,
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che la rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente
non chè contro
D’AMICO COSIMO;
– intimato –
SEDE DISTACCATA DI GALATINA, depositata il 12/03/2008
R.G.N. 162/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ del ricorso.
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avverso la sentenza n. 9/2008 del TRIBUNALE DI LECCE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-
Nel marzo 2004 l’autovettura Mercedes di Alessandro
Strafino riportò danni a seguito dello sbandamento che in
secondo grado il Tribunale di Lecce, in persona del giudice
onorario, ritenne verosimilmente provocato, sulla scorta delle
mancata presentazione del convenuto per rispondere
all’interpello), dallo sbandamento della stessa Mercedes
provocato dall’urto impresso all’altezza dello spigolo anteriore
sinistro dalla vettura Fiat Uno di Cosimo D’amico, che aveva
sbandato in fase di sorpasso.
Il giudice di pace aveva solo parzialmente accolto (nei limiti
della metà di C 8.049,73) la domanda dello Strafino nei
confronti del D’Amico e delle Generali Assicurazioni s.p.a.,
ritenendo non superata la presunzione di paritetico apporto
causale colposo dei due conducenti per non essere stata provata
la dinamica dei fatti.
2.- Con sentenza n. 8 del 12.3.2008 il Tribunale di Lecce ha
rigettato l’appello dello Strafino sulla scorta dei rilievi:
– che, ai sensi dell’art. 2054, secondo comma, c.c., in caso di
scontro tra autoveicoli, l’accertamento in concreto della
responsabilità di uno dei due conducenti non comporta il
superamento della paritetica presunzione di colpa a carico
dell’altro che non abbia offerto la prova liberatoria, “se non
sia emersa una diversa percentuale di colpa” (così la sentenza
impugnata a pag. 3, in fine);
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risultanze istruttorie (modulo CID, deposizione di un teste,
- che la condotta del conducente della Mercedes non appariva
comunque priva di censure, giacché egli aveva totalmente perso
il controllo del proprio mezzo (assai più pesante di quello che
lo aveva solo lievemente urtato di striscio) in quanto, su
strada con limite massimo di 90 km/h, viaggiava a velocità non
grandinata in atto).
3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione lo Strafini
sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la
sola Assicurazioni Generali s.p.a., che ha anche depositato
memoria illustrativa. Quella del ricorrente è stata tardivamente
depositata (recava, peraltro, data già di meno di cinque giorni
anteriore alla data fissata per la discussione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-
Col primo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c. per essersi il
Tribunale discostato dal principio di diritto secondo il quale
la presunzione posta dalla disposizione citata “non opera
allorquando l’apporto causale colposo di uno dei conducenti sia
stato positivamente determinato”, come si assume accaduto nel
caso in esame.
1.1.- La censura è infondata.
Benché sia stato chiarito che la regola posta dall’art. 2054,
secondo comma, cod. civ. non impone di considerare uguale
l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi
coinvolti in uno scontro soltanto perché non sia stato provato
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adeguata (60-70 km/h) alle condizioni meteorologiche (fortissima
che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il
sinistro, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei
due possa concorrere con quella accertata dell’altro anche con
apporto percentuale diverso da quello paritetico (Cass. n.
20982/2011; e cfr. anche Cass. n. 9040/2010 e n. 2739/2002),
con valutazione di fatto, ritenere non determinabile l’incidenza
dell’apporto causale di ciascuno dei conducenti coinvolti nello
scontro.
E’ quanto in sostanza accaduto con motivazione niente affatto
incongrua nel caso di specie, non avendo il Tribunale affermato
di essere in condizione di apprezzare l’entità dell’apporto
causale colposo del conducente della vettura del convenuto.
Che, poi, l’apprezzamento di fatto (esclusivamente proprio del
giudice del merito) possa essere stato in ipotesi erroneo è
circostanza in se stessa del tutto irrilevante in sede di
legittimità.
2.-
Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 141 del codice della strada assumendosi
che, poiché la disposizione deve essere interpretata nel senso
che il conducente deve tenere una velocità tale da poter sempre
fronteggiare gli eventi prevedibili e poiché quanto era accaduto
era imprevedibile, per questo il Tribunale non ne aveva fatto
corretta applicazione.
2.1.- Anche questa doglianza è infondata.
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tanto tuttavia non impedisce che il giudice del merito possa,
Il Tribunale non ha fatto alcun riferimento alla indicata
disposizione. Ha più semplicemente ritenuto che la velocità
fosse eccessiva in relazione alle circostanze.
Che così effettivamente fosse costituisce, anche qui, il
risultato di un apprezzamento di fatto, nella specie
reiterabile dalla Corte di cassazione.
3.- Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che
liquida in C 1.700, di cui C 1.500 per compensi, oltre agli
accessori di legge.
Roma, 17 gennaio 2014
adeguatamente motivato (forte grandinata in atto) e certo non