Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5503 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1539/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

L.F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5483/245/015 emessa il 16/04/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

R.G. 1539/15.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, avvocato, ha ricevuto cartella esattoriale per il pagamento dell’Irap per l’anno 2009. Egli sostiene, in particolare, l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, che vale da presupposto dell’imposta.

La CTR ha accolto il suo ricorso osservando come il reddito dichiarato elevato (oltre 900 mila Euro) non sia di per sè indizio della presenza di un’autonoma organizzazione, quanto piuttosto delle capacità professionali personali, e come le spese dichiarate (317 mila Euro) erano per l’affidamento esterno di compiti di segreteria.

Avverso tale decisione l’Agenzia propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia ritiene che il reddito dichiarato elevato (oltre 900 mila euro) ed i compensi erogati a terzi (317 mila Euro) sono indicativi della esistenza di una autonoma organizzazione produttiva, mentre, con il secondo criterio l’ufficio denuncia che sia stato violato il criterio di ripartizione dell’onere della prova.

L’articolata censura è fondata.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito e ritenuto legittimo l’assoggettamento al tributo del commercialista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività in particolare per la tenuta della contabilità dei propri clienti, funzionale all’attività di consulenza fiscale e societaria -, aveva impiegato in modo non occasionale una società di servizi retribuita ci percentuale, erogandole significativi compensi per le sue prestazioni)” (Cass. n. 22674/14, 8962/13, in materia di out-sourcing, 10151710, con riferimento all’esorbitanza dei costi, 16220/09).

Nel caso di specie, considerato il disfavore verso il coinvolgimento societario nell’attività professionale (Cass. sez. un. n. 7371/16), vanno verificati in concreto, i rapporti tra contribuente e società servente (Cass. n. 961/15 – par. 14.1 -), al fine di verificare se i servizi resi al professionista in out-sourcing fossero nei limiti di quanto stabilito da questa Corte (sez. un. 9451/16).

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Campania, in diversa composizione, affinchè, riesamini il merito della controversia, alla luce delle considerazioni sopra esposte.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per la Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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