Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5502 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12703/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Alutek Sistemi Srl;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 2407/09/15, depositata il 16 novembre 2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego all’istanza della Alutek Sistemi Srl di rimborso dell’Iva assolta con il meccanismo del reverse charge per l’anno 2009, per l’assenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti, trattandosi di operazioni di fornitura di beni, la cui posa in opera aveva carattere meramente accessorio, e non di appalto.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

L’Agenzia delle entrate, in sostanza, lamenta che la CTR abbia ritenuto motivi nuovi in appello – e dunque inammissibili – le contestazioni avanzate sul contratto prodotto in appello dalla contribuente, diverso da quello esibito in primo grado e nella fase precontenziosa, sulla riferibilità delle fatture prodotte, nonchè in ordine all’esistenza di un contratto di subappalto per mancata individuazione del committente all’origine del suddetto rapporto.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha ripetutamente precisato che “il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno” (Cass. n. 15026 del 02/07/2014; v. anche Cass. n. 17811 del 09/09/2016 e, da ultimo, Cass. n. 17239 del 27/06/2019).

Sotto altro profilo, inoltre, si è specificamente rilevato che “il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili”, sicchè è sempre ammissibile la contestazione delle deduzioni documentali del contribuente, effettuata dall’Agenzia delle Entrate per la prima volta in grado di appello (Cass. n. 22105 del 22/09/2017; v. anche Cass. n. 31224 del 29/12/2017, nonchè Cass. n. 12614 del 22/05/2018, secondo la quale “In tema di appello nel processo tributario, la contestazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta dall’altra parte in primo grado non può essere considerata un’eccezione in senso stretto rientrante nel divieto posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, in quanto si tratta di una mera difesa, che non amplia l’oggetto del giudizio”; in una prospettiva ancora più ampia v. Cass. n. 12651 del 23/05/2018, per la quale “Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poichè il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine”).

1.2. Orbene, come risulta dalle controdeduzioni in primo grado e dall’atto di appello dell’Agenzia, riprodotti per autosufficienza, la contestazione operata dall’Ufficio investiva la sussistenza, in tutti i suoi elementi, del fatto costitutivo del diritto al rimborso ed era specificamente rivolta, tra l’altro, anche all’omessa identificazione del committente (da cui l’assenza di ogni novità), mentre con riguardo alle deduzioni sulla documentazione (tanto più a fronte di nuove produzioni in appello della controparte) si tratta, in evidenza, di mere difese, che in nulla hanno modificato i fatti già allegati e dedotti in giudizio.

1.3. Ha dunque errato la CTR ritenendo inammissibili le censure sollevate dall’Ufficio, sì da delimitare, illegittimamente, l’ambito della cognizione, sicchè la decisione va cassata con rinvio alla CTR competente per un nuovo esame.

2. Il secondo motivo, con cui si denuncia, in via subordinata, la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. a, e art. 17, comma 6, resta assorbito.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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