Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5502 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5502 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 13716-2008 proposto da:
GUALFUCCI ORIETTA, elettivamente domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALARI MAURIZIO giusta delega a margine;
– ricorrente contro

INA ASSITALIA SPA , ZINGARETTI MARIO;
– intimati –

sul ricorso 17221-2008 proposto da:
INA ASSITALIA SPA (a seguito di fusione per

1

Data pubblicazione: 10/03/2014

incorporazione di INA VITA SPA ed ASSITALIA – LE
ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA nella FATA ASSICURAZIONI
SPA, in persoa del Procuratore speciale, Avv.
MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato

delega a margine;
– ricorrente contro

GUALFUCCI ORIETTA, elettivamente domiciliata ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALARI MAURIZIO giusta delega a margine;
– controricorrente nonchè contro

ZINGARETTI MARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 106/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 05/04/2007 R.G.N. 278/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato MAURIZIO SALARI;
udito l’Avvocato DAVID MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso

2

MORGANTI DAVID, che la rappresenta e difende giusta

per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto
del ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Orietta Gualfucci propone ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della
Corte di Appello di Perugia che, in parziale riforma della sentenza di
primo grado del Tribunale di Perugia, ha liquidato la somma dovuta alla
ricorrente, in solido da Assitalia e da Mario Zingaretti, a titolo risarcitorio
per un sinistro verificatosi il 30/1/87 in L. 84.882.020 (L. 171.840.000 in
primo grado).

incidentale, pure illustrati da successiva memoria.
La Gualfucci resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Mario Zingaretti non si è costituito.
Le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno

preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
2.- Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, la ricorrente si duole dell’affermazione della Corte di
Appello secondo cui le patologie di cui soffre la sig.ra Gualfucci non
furono conseguenza né diretta né indiretta del sinistro stradale di cui è
causa.
2.1.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente si
limita a prospettare una lettura delle risultanze probatorie diversa da
quella, congruamente motivata con riferimento alle conclusioni del CTU
nominato in secondo grado, accolta dalla Corte di Appello.

D’g2e~-A-9

3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la

ricorrente si duole che la Corte di Appello, accogliendo il secondo motivo
di impugnazione di Assitalia, abbia ritenuto, senza motivazione, la
liquidazione effettuata “in moneta attuale” (al 2001) benché compiuta
sulla base di tabelle del 1997.
3.1.- Il secondo motivo è inammissibile, attenendo la questione
dedotta al fatto.
4.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del
vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole della motivazione di
rigetto del IV motivo di appello di Assitalia.

3bis

Resiste con controricorso Assitalia, proponendo due motivi di ricorso

4.1.- Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse,
considerato che il IV motivo di appello di Assitalia è stato comunque
rigettato.
5.- Con il quarto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la
ricorrente principale si duole sostanzialmente della liquidazione del
danno.
5.1.- Il quarto motivo è inammissibile, attenendo al fatto.
Il ricorso principale va perciò dichiarato inammissibile.

Conseguentemente va dichiarato inefficace il ricorso incidentale di
Assitalia, in quanto tardivo (la sentenza risulta depositata il 5/4/07 ed il
ricorso incidentale è del 16/6/2008).
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.

PQM
la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale ed
inefficace l’incidentale; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 17 gennaio 2014.

6.-

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