Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5501 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 26/02/2021), n.5501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23060/2019 R.G. proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avv. Carla Pennetta, con

domicilio eletto in Roma, Via Circumvallazione Clodia n. 88, presso

l’avv. Giovanni Arilli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 282/2019,

depositata il 10.5.2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.M. ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, esponendo di provenire da (OMISSIS), di esser stato sostenitore del partito dell’ex leader (OMISSIS) ((OMISSIS)), di aver subito minacce dal partito del nuovo presidente A.O. e di aver abbandonato il paese di origine, temendo per la propria incolumità in caso di rimpatrio. Il Tribunale ha respinto la domanda, con pronuncia confermata in appello.

Secondo il giudice distrettuale, il racconto del richiedente asilo appariva incongruente ed insufficientemente circostanziato, soprattutto in ordine alle motivazioni che lo avevano spinto a fuggire dalla (OMISSIS), evidenziando che, dinanzi alla Commissione territoriale, questi aveva dichiarato di aver aderito al (OMISSIS), ma di non esser stato mai arrestato o fermato dalla polizia, e di aver subito minacce del tutto generiche da parte del partito del nuovo Presidente ((OMISSIS)), alle quali si era sottratto semplicemente spostandosi in altro quartiere.

La pronuncia ha dato atto che, in (OMISSIS), la situazione si era ormai normalizzata e che non vi era alcuna minaccia per la quale l’interessato non potesse ottenere tutela nel paese di provenienza. Ha altresì osservato che il pericolo paventato in domanda non proveniva dallo Stato, nè da soggetti muniti di un potere tale da precludere ogni tutela da parte delle autorità locali.

Riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice di appello ha ritenuto indimostrato che in (OMISSIS) la situazione di violenza fosse tale da far ritenere che il civile rientrando in patria, potesse subire un danno grave alla persona, mentre, riguardo alla protezione umanitaria, ha osservato come non fossero state allegate o provate situazioni soggettive tali da far annoverare il richiedente asilo in una delle categorie esposte al pericolo di una grave lesione dei diritti fondamentali della persona.

La cassazione della sentenza è chiesta da T.M. con ricorso in tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia – letteralmente – la violazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31.1.1967 e della Direttiva del Consiglio 2004/83/CE del 29.4.2004, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte d’appello abbia omesso di procedere d’ufficio all’accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale, non abbia concesso al richiedente il beneficio del dubbio e non abbia specificato le ragioni che ostavano all’accoglimento delle tesi esposte in domanda, avendo valorizzato esclusivamente la credibilità soggettiva, senza acquisire informazioni sul paese di provenienza e senza indicare le fonti di informazione utilizzate.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto compiere una più puntuale verifica delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente ai fini della protezione umanitaria, anche attraverso una comparazione tra il contesto di vita attuale ed il grado di integrazione conseguita in Italia, apprezzando adeguatamente la sproporzione intercorrente tra i due diversi contesti.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 10 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale omesso di valutare se i fatti allegati dal ricorrente giustificassero la concessione dell’asilo costituzionale – anche ove ritenuti non idonei per la concessione di una delle diverse forme di protezione garantite dalla legge – e ciò sulla base di quanto asserito dalla stessa sentenza, ossia che la (OMISSIS) fosse un paese in cui il processo di democratizzazione era ancora in corso, senza essere giunto, tuttavia, a compimento.

2. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono, con assorbimento del secondo motivo.

La domanda di protezione internazionale si basava su ragioni di persecuzione politica, legata all’appartenenza del ricorrente al partito politico dell’ex Presidente della (OMISSIS), e sulla deduzione di un rischio per l’incolumità personale, ricollegabile alle generali condizioni di insicurezza del paese di provenienza.

Nel respingere la domanda di rifugio e di protezione sussidiaria, la Corte di merito ha valorizzato l’incoerenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente, rispetto a quanto desumibile dalle informazioni acquisite, omettendo – tuttavia – di indicare le specifiche fonti utilizzate.

Analoga carenza ha condotto al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

Anche in tal caso, la sentenza ha stabilito che, nel paese di provenienza, non era in atto un conflitto armato tale da generare un clima di violenza indiscriminata – con esposizione al rischio per l’incolumità delle persone per il solo fatto di trovarsi sul territorio nazionale – ma senza minimamente indicare quali elementi abbia utilizzato per giungere ad una tale conclusione.

Questa Corte ha stabilito che il dovere di cooperazione istruttoria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8) gravante sul giudice nella materia della protezione internazionale o umanitaria, impone di utilizzare C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza adeguatamente aggiornate, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione è censurabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. 15125/2020).

Detta valutazione deve avvenire tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, che devono essere pertinenti al caso esaminato ed aggiornate al momento dell’adozione della decisione.

Nel compiere tale verifica, il giudice del merito non può, però, limitarsi a valutazioni generiche, nè può omettere di indicare le fonti informative di cui abbia fatto uso (Cass. 9230/2020; Cass. 13897/2019).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

3. Il terzo motivo è infondato, poichè postula la sussistenza di un’area di diretta applicabilità dell’art. 10 Cost. e la configurazione di situazioni soggettive attive in capo al migrante, ulteriori e diverse rispetto a quelle che si realizzano nelle tre forme di protezione contemplate per legge.

E’ – invece – principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali costituite dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

All’infuori di tali ipotesi, non sussiste alcun margine di residuale e diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale (Cass. 10686/2012; Cass. 13362/2016; Cass. 11110/2019).

E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo ed è respinto il terzo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e respinge il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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