Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5501 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5501 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1877-2017 proposto da:
NIVOLETTA RIVA, BOLLINA TAMARA, elettivamente domiciliate in
Roma, Via Tirso 101, presso lo studio dell’avvocato Francesco
Fabiano, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Federica Lamberti;
– ricorrenti contro
TAMBORINI FEDERICA, TROMBINI ROBERTO, elettivamente
domiciliati in Roma, Via Cicerone 44, presso lo studio dell’avvocato
Giovanni Corbyons, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno
Santamaria;
– controricorrenti –

-2-}

1

Data pubblicazione: 07/03/2018

C O +-c

avverso la sentenza n. 3831/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 17/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

– Riva Nivoletta e Bollina Tamara (convenute nel giudizio di primo
grado) hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della
sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale – per
quanto in questa sede ancora rileva – confermò la pronuncia del
primo giudice, che, in accoglimento della domanda proposta nei loro
confronti da Trombini Roberto, ebbe a condannarle alla demolizione
dell’autorimessa edificata a confine col fondo attoreo in violazione
delle distanze legali;
Trombini Roberto e Tamborini Federica (quest’ultima chiamata in
causa ad integrazione del contraddittorio rispetto alle domande
riconvenzionali proposte dalle convenute) hanno resistito con
controricorso;
– la parte controricorrente ha depositato memoria;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale statuito che l’autorimessa andava
demolita per intero, piuttosto che limitatamente alla sola porzione
fronteggiante la parete finestrata dell’edificio attoreo) è
manifestamente infondato, in quanto, premesso che la norma di cui
all’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretata nel senso che
la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una
sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e il rispetto della
distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in

-2-

Rilevato che:

parte privi di finestre (Cass., Sez. 2, n. 13547 del 20/06/2011), la
Corte territoriale ha accertato – con giudizio di fatto esente da errori
logici e giuridici – che l’autorimessa si trova alla distanza di m. 5,26 e
che il ripristino della distanza legale non può avvenire senza la
demolizione dell’intero fabbricato;
– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc.

Bollina avessero chiesto l’arretramento della loro autorimessa nei soli
limiti della porzione di cm. 32×474 fronteggiante la parete finestrata
del fondo attoreo) è manifestamente infondato per le ragioni dinanzi
evidenziate circa la necessità che la riconduzione a distanza legale
deve riguardare l’intero fabbricato (pur dovendosi, sul punto,
correggere la motivazione in diritto della sentenza impugnata,
laddove erroneamente ha dato rilievo al fatto che i convenuti RivaBollina non avevano chiesto l’arretramento del loro fabbricato,
richiesta questa del tutto irrilevante ai fini della pronuncia sulla res in
iudicio deducta);
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R.

n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

-3-

civ., per avere la Corte territoriale escluso che i convenuti Riva-

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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