Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5500 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 26/02/2021), n.5500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22155-2019 proposto da:

A.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPINA MARCIANO,

ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MILANO, VIA

FONTANA 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 5211/2019 del TRIBUNALE di MILANO del

14/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato in data 7.8.2018, A.R. proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale, emesso della competente Commissione Territoriale, notificatogli in data 11.7.2018.

Sentito dalla Commissione, il ricorrente dichiarava di provenire dal villaggio di (OMISSIS) nel distretto di (OMISSIS) ((OMISSIS)); di avere i genitori e quattro sorelle e di essere celibe senza figli; di essere di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); di non aver frequentato la scuola, ma di essere in grado di leggere e scrivere grazie agli insegnamenti di una sorella maggiore e di aver lavorato come bracciante agricolo su terreni altrui. Dichiarava che il testamento del nonno prevedeva la divisione della casa di famiglia tra i quattro figli. Diversi anni dopo la morte del nonno, i tre zii paterni, ricchi commercianti di riso, tentavano di impossessarsi della quota abitata dalla famiglia del richiedente, aggredendo e torturando sia il richiedente che il fratello maggiore. La famiglia si rivolgeva alla polizia, poi al capo-villaggio, quindi agli anziani, ma non riceveva aiuto in quanto tutte le autorità interessate pretendevano denaro. Alla fine, decidevano di vendere la loro quota di casa a un trafficante. Nel (OMISSIS) il fratello veniva ucciso, il padre era arrestato con una falsa accusa di matrice politica e il richiedente era accusato di aver ucciso il fratello. Il ricorrente fuggiva in Libia con i proventi della vendita della quota di casa appartenuta alla famiglia; dopo tre anni arrivava in Italia il 3.8.2016.

Con decreto n. 5211/2019, depositato in data 14.6.2019, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Il Tribunale riteneva che il racconto non fosse credibile in quanto il ricorrente non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda rendendo dichiarazioni vaghe e generiche (ad es. egli non era in grado di dare indicazioni precise in merito al carcere dove sarebbe stato detenuto il padre; anche sul soggiorno in Libia le dichiarazioni erano piuttosto vaghe); non aveva fornito una ragionevole spiegazione dei motivi per cui non era riuscito a provare la domanda, ad es. con documenti relativi alle denunce che gli zii avrebbero rivolto al padre (accuse di natura politica) e al ricorrente (accusa di aver ucciso il fratello); aveva reso dichiarazioni poco plausibili e scarsamente dettagliate (dinamica di vendita della casa, in seguito alla quale gli zii avrebbero ucciso il fratello; fuga dal paese nonostante pendesse su di lui una denuncia per omicidio). Tale giudizio di inattendibilità esimeva il Collegio dall’onere di cooperazione nell’acquisizione della prova, essendo le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili. In ogni caso, nella fattispecie, il timore paventato dal ricorrente difettava degli elementi necessari per inquadrare la vicenda in una delle ipotesi tipizzate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 in quanto egli aveva lasciato il Paese d’origine per sottrarsi a una contesa su un bene di famiglia che aveva causato l’assassinio del fratello e l’arresto del padre sulla base di una falsa accusa. Si trattava di una vicenda di natura meramente privatistica, essendo il richiamo a ragioni politiche disancorato da elementi di specificità.

Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale riteneva che non sussistesse il rischio per il richiedente di essere sottoposto a pena capitale o trattamenti inumani nel Paese d’origine, tenuto conto della non credibilità della falsa accusa di omicidio. Con riferimento alla situazione di violenza generalizzata, si evidenziava che dalle informazioni aggiornate risultava che in (OMISSIS) non vi fosse alcun tipo di conflitto armato in corso, tale da poter porre in pericolo l’incolumità della popolazione civile.

Anche la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria non poteva essere accolta, in quanto la situazione personale del ricorrente evidenziava un inserimento nella realtà socio-lavorativa tutt’altro che stabile, il mancato apprendimento della lingua italiana e la mancanza di un’autonoma sistemazione alloggiativa; così da non potersi presumere che se egli fosse stato costretto al rimpatrio avrebbe visto compromesso in modo apprezzabile il suo diritto a un’esistenza libera e dignitosa che, in ogni caso, non risultava aver adeguatamente raggiunto in Italia.

Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione A.R. sulla base di tre motivi. il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11, art. 46 par. 3 Dir. 2013/32/UE, art. 47 CDFUE, artt. 6 e 13 CEDU, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per violazione del dovere del Giudice di cooperazione e del principio di attenuazione dell’onere della prova in merito alla mancata audizione del ricorrente per approfondimenti sul proprio racconto”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria – in merito all’effettiva situazione sociale, politica ed economica e sulla pericolosità sociale in (OMISSIS)”.

1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente contesta la “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; omesso esame circa un fatto decisivo della controversia: presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Questa Corte ha posto in evidenza che (ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale), il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. n. 618 del 2020; Cass. n. 17076 del 2019; Cass. n. 32029 del 2018; Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 27182 del 2018).

L’obbligo non riguarda tuttavia anche il rinnovo dell’audizione, che grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente: ne consegue che il giudice di merito può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. n. 2817 del 2019, v. anche Corte di giustizia UE, sent. 26 luglio 2017 in causa C-348/16).

Non sussiste, dunque, alcun automatismo tra la mancanza di videoregistrazione e la rinnovazione dell’ascolto del richiedente (Cass. n. 21594/2020; 17717 del 2018), che costituisce quindi una scelta discrezionale, che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce di quanto dichiarato di fronte alla Commissione; e ciò, a meno che: a) non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria la acqusizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.

2.2. – Orbene, nella specie, il giudice designato, rilevato che la difesa, richiamando la vicenda personale del ricorrente, non aveva introdotto ulteriori elementi di indagine nè aveva allegato fatti nuovi, fissava l’udienza di comparizione, senza prvvedere alla nuova audizione, poichè il Collegio riteneva di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, senza necessità di intervistare nuovamente il ricorrente (decreto pag. 2), in ragione del fatto che la difesa aveva ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazioni di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze d4audizione che potevano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di una udienza davanti al giudice (decreto pag. 3).

Tale ultima affermazione del Collegio appare intrinsecamente incoerente con la decisione di non provvedere tout court alla nuova audizione, nonostante il ricorrente avesse espressamente ribadito la necessità di integrazione delle proprie difese, attraverso una nuova audizione su specifici profili ritenuti non credibili. E ciò, là dove la stessa Corte di Giustizia, Terza sezione, causa Euro 560/2014, sentenza resa il 9.2.2017 (evocata dallo stesso Tribunale), ritiene che debba tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche che riguardano gli elementi di cui dispone l’autorità competente, oppure la situazione personale o generale, in cui si inerisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda.

3. – Per tali ragioni, va accolto il motivo, con assorbimento degli altri, imponendosi la cassazione del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Milano, diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

 

 

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