Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5500 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29015/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRATELLI ROCCA ARREDAMENTI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 20,

presso lo studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO TROBIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6614/39/2014, emessa il 9/10/2014 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di

LATINA, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 29015/15.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia, facendo ricorso a studi di settore, ha rettificato il reddito dichiarato dalla società contribuente per l’anno di imposta da 717.531.00 Euro a 775.505.00 Euro, con una differenza dunque di 58174 Euro.

La società proponeva ricorso che veniva, in seconda istanza, respinto dalla CTR, la quale confermava dunque l’esattezza del ricalcolo effettuato dal Fisco.

Avverso la decisione di appello, però, la contribuente ha proposto revocazione adducendo la circostanza che i giudici di secondo grado erano caduti in errore stimando una differenza (tra il dichiarato e l’accertato) del 30% anzichè dell’8%. La istanza di revocazione è stata accolta.

L’Agenzia con due motivi di ricorso contesta questa decisione, ma si oppone con controricorso la società.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione preliminare, sollevata in controricorso, secondo cui, mancherebbe la prova dell’esistenza di uno specifico incarico-mandato, da parte dell’Agenzia delle Entrate all’Avvocatura dello Stato.

Il motivo non merita adesione, in quanto è consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, dopo la costituzione, disposta dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa l’1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), delle agenzie fiscali, alle quali sono trasferiti i rapporti giuridici relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dai dipartimenti delle entrate, le agenzie medesime possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio, ex art. 72 del citato D.Lgs., del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43. Ai sensi di quest’ultima disposizione, qualora sussista autorizzazione di legge, la rappresentanza e la difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato sono assunte in via organica ed esclusiva (eccettuati i casi di conflitto d’interessi con lo Stato o le regioni e fatta salva la facoltà delle amministrazioni, in casi speciali, di non avvalersi del detto patrocinio), con la conseguenza che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto – dopo l’1 gennaio 2001 – dall’Agenzia delle Entrate rappresentata, senza la necessità di speciali autorizzazioni, dall’Avvocatura generale dello Stato (cfr. Corte Cass. 5 sez. 13.5.2003 n. 7329; id. 9.11.2004 n. 21301; id. 9.6.2005 n. 12152; id 2.11.2006 n. 24623; id Sez. 5, Sentenza n. 11227 del 16/05/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 16/10/2008; id. Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 12/02/2010), Cass. n. 18377/15.

Con il primo motivo, l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 e dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, la questione di fatto, oggetto del dedotto vizio revocatorio aveva costituito un punto controverso deciso dalla sentenza.

Il motivo è infondato.

Infatti, è pacifico dal tenore delle difese delle parti, che l’oggetto della controversia riguarda lo scostamento tra il valore dei ricavi dichiarati – nella dichiarazione annuale IVA 2004 – per complessivi Euro 712.177,00 e quelli accertati induttivamente attraverso gli studi di settore, per Euro 770.351,00, con un maggior valore dei ricavi accertati, come detto induttivamente, per Euro 58.174,00, che in percentuale ammontano all’8,16% dei ricavi dichiarati, percentuale che invece, la sentenza della CTR revocata aveva ritenuto di gran lunga superiore al 30%, con un evidente errore di calcolo aritmetico; tale questione, proprio perchè pacifica non ha costituito oggetto del dibattito processuale, perchè l’ammontare dello scostamento era pacifico, mentre ha costituito oggetto di discussione se tale scostamento giustificasse l’accertamento induttivo mediante studi di settore per come seguito dall’ufficio, con l’automatismo dei coefficienti utilizzati.

Con il secondo motivo di censura, l’ufficio denuncia la violazione dell’art. 402 c.p.c., in quanto, il giudice d’appello, chiamato a pronunciarsi sulla revocazione aveva reso il giudizio rescindente ma non quello rescissorio.

Il motivo è fondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicchè il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente ci decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata. Infatti. il giudizio ex art. 402 c.p.c., è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico giuridico espresso dalla decisione revocata” (Cass. n. 8326/04, 2181/01).

Nel caso di specie, è evidente come il giudice chiamato a pronunciarsi sulla revocazione abbia omesso la fase rescissoria, quindi, di provvedere su merito della controversia.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, affinchè riesami e decida il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, sezione di Latina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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