Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 550 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 12/01/2011), n.550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 270-2007 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona de legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2005 della CORTE D’APPELLO di RRESCIA,

depositata il 31/12/2005 r.g.n. 541/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 31 dicembre 2005, ha rigettato l’appello contro la decisione con la quale i Tribunale di Cremona, accogliendo il ricorso di Poste italiane spa, aveva dichiarato legittima la sanzione disciplinare inflitta al dipendente M.G..

2. La Corte espone quanto segue. Il contratto collettivo del 3 luglio 1998 regolò, in via sperimentale, il recapito della corrispondenza con il sistema detto “ad areola”, poi mantenuto in uso dall’azienda con determinazioni unilaterali. Tale sistema comporta la suddivisione del territorio in aree di recapito (areole) costituite da zone adiacenti e l’assegnazione all’areola dei titolari di ciascuna zona, i quali sono tenuti al recapito dell’intero corriere della propria zona ed, in più, a collaborare, unitamente agli altri colleghi delle zone facenti parte dell’areola, all’azzeramento dell’intero corriere dell’areola, quando sia assente il collega di una delle zone costituenti l’areola, percependo un compenso forfettario di L. 60.000, da dividersi tra gli operatori che contribuiscono all’azzeramento. La sanzione disciplinare era stata applicata a causa del rifiuto da parte del lavoratore di eseguire le prestazioni di areola.

3. La Corte, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che tale rifiuto non potesse fondarsi sulla motivazione che in tal modo veniva superato il limite delle sei ore giornaliere, in quanto la disciplina dell’orario di lavoro fissa solo un limite di trentasei ore settimanali, consentendo al lavoratore di terminare la prestazione prima delle sei ore giornaliere qualora riesca ad esaurire il corriere giornaliero prima e di recuperare in altro giorno della settimana. Secondo la Corte la flessibilità giornaliera dell’orario, all’interno di un limite settimanale di trentasei ore di lavoro ordinario, si desume dall’art. 28 del ccnl e dalle circolari datoriali acquisite agli atti di causa.

4. A fronte di questa regolamentazione dell’orario, il fatto che lo smaltimento dei corriere di areola potesse comportare il superamento delle sei ore lavorative nella singola giornata non implicava di per sè il superamento dell’orario ordinario di lavoro e, quindi, la prestazione per lo smaltimento di tale corriere non poteva di per sè essere considerata lavoro straordinario. Il rifiuto non era pertanto il rifiuto di prestare lavoro straordinario: “il lavoratore non ha dimostrato, come era suo onere, che il rifiuto derivava dal già avvenuto superamento delle trentasei ore di lavoro settimanale” e tale mancata dimostrazione comporta per la Corte e per il Tribunale la legittimità della sanzione disciplinare.

5. Il lavoratore ricorre per cassazione articolando tre motivi di ricorso. Poste spa si difende con controricorso. E’ stata depositata una memoria del ricorrente.

6. Con il primo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in quanto la Corte, a fronte di una domanda delle Poste di dichiarare la legittimità della sanzione applicata al lavoratore perchè questi si era rifiutato rispettare il sistema ad areola, omettendo di effettuare parte della prestazione di altro collega assente, non ha risposto alla duplice eccezione del lavoratore che “l’accordo in questione era decaduto proprio perchè stabilito in via sperimentale” e che “l’azienda non poteva pretendere un’ulteriore prestazione lavorativa, scaduto l’orario giornaliero”.

7. Non vi è omissione alcuna da parte della Corte di Brescia, che ha risposto ad entrambe le eccezioni. Quanto alla prima, ha rilevato che al contratto collettivo sono seguite determinazioni unilaterali aziendali di analogo contenuto (su tali determinazioni aziendali e sulla loro vincolatività, cfr. Cass. 25 novembre 2003, n. 17995).

Quanto alla seconda, ha precisato che l’orario giornaliero non era scaduto o, quanto meno, non era stato provato che lo fosse.

8. Con il secondo motivo si denunzia un vizio di “omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione” per aver sostenuto illogicamente che il lavoro straordinario nel sistema collettivo delle Poste è quello che supera le trentasei ore settimanali, in contrasto con la previsione dell’art. 8 del ccnl ed in contrasto con un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere che impone di indicare l’ora di inizio e di fine della prestazione.

9. La presunta violazione del ccnl si basa sulla asserzione che sarebbe stata interpretata erroneamente una previsione contrattuale collettiva, ma non viene indicato il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato, nè si delineano le ragioni della violazione. Il fatto che giornalmente venissero rilevate le presenze non è poi in contrasto logico con il calcolo dello straordinario su base settimanale.

10. Con un terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione delle regole sull’onere della prova, laddove la sentenza afferma che “il lavoratore non ha dimostrato, come era suo onere, che il rifiuto dell’areola derivava dal già avvenuto superamento delle trentasei ore di lavoro settimanale”. Si sostiene che il lavoratore non doveva dimostrare nulla di tutto ciò avendo “quel giorno terminato la sua prestazione lavorativa ed essendo questa la sua eccezione”. Peraltro, poichè l’assunto di Poste è che il sistema dell’areola riguarda una prestazione aggiuntiva da svolgersi all’interno del normale orario di lavoro, l’onere probatorio, secondo il ricorrente, era a carico delle Poste che avrebbero dovuto dimostrare che il portalettere aveva ancora tempo lavorativo ordinario nella settimana per effettuare la prestazione di sostituzione.

11. Anche questo motivo non è fondato: Poste italiane spa aveva l’onere di provare che tra le prestazioni che il lavoratore era tenuto a svolgere vi era anche quella di consegnare la corrispondenza, pro quota, del collega assente, assegnatario di altra zona della medesima areola. La società ha provato la sussistenza di tale obbligo.

12. Il lavoratore, posto che è pacifico che la prestazione non è stata resa, aveva l’onere di provare che il suo rifiuto non costituiva inadempimento parziale della prestazione lavorativa. Una volta eccepito che la ragione del rifiuto era costituita dal fatto che aveva superato l’orario di lavoro ordinario e gli era stata richiesta una prestazione di lavoro straordinario, il dipendente aveva l’onere di provare tale affermazione. Questo onere non è stato adempiuto.

13. Il criterio di ripartizione dell’onere della prova seguito dalla Corte d’Appello di Brescia è conforme a quanto disposto dall’art. 2967 cod. civ..

14. Il ricorso, pertanto, è nel suo complesso infondato e deve essere respinto, con le conseguenze previste dal codice in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 35,00 Euro, nonchè 2.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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