Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 550 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 550 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 3091 2011 proposto da:

LUCENTE

DOMENICA

LCNDNC61A60L571C)

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 50, presso lo
studio dell’avvocato PAPARUSSO DANILA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTOLICO
MARIA SANTA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2012
6018

contro

‘ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

in

persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 10/01/2013

STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

controrlcorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 777/08 della
CORTE D’APPELLO di LECCE del 26.11.09, depositato il
13/01/2010;

udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Equa riparazione

R.g. n. 3091/11 U. P. 25 settembre 2012

Ritenuto che Domenica Lucente, con ricorso del 24 gennaio 2011, ha impugnato per cassazione
— deducendo due motivi di censura —, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della
Corte d’Appello di Lecce depositato in data 13 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello,
pronunciando sul ricorso della Lucente vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio
con il Ministro della giustizia — il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del
ricorso —, ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 6.500,00, a titolo di
equa riparazione per danno non patrimoniale, compensando per intero le spese di lite;
che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto nella misura di e 18.000,00 — proposta con ricorso
del 27 agosto 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la Lucente era stata convenuta dall’INPS, in
causa previdenziale, dinanzi al Pretore di Bari ivi costituendosi con memoria difensiva il 29
novembre 1996; b) il Tribunale di Bari aveva deciso la causa con sentenza dell’Il marzo 2008;
che la Corte d’Appello di Lecce, con il suddetto decreto impugnato: a) non ha determinato la
durata complessiva del processo presupposto né la sua durata ragionevole; b) ha ritenuto giustificati
e non addebitabili all’apparato giudiziario rinvii di quattro mesi ed il tempo di sei mesi per la
redazione e per il deposito della sentenza, determinando il periodo eccedente la ragionevole durata
appunto in sei anni e sei mesi e liquidando l’indennizzo di € 6.500,00, sulla base di un parametro
annuo di € 1.000,00; e) ha compensato per intero le spese di lite, osservando che la domanda era
stata accolta solo parzialmente e che il resistente aveva chiesto soltanto la riduzione del quantum;
che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione
semplificata.

Considerato che, con i motivi di censura, la ricorrente critica il decreto impugnato, anche sotto
il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente calcolato
come irragionevole, ai fini dell’indennizzo, il solo periodo di sei anni e sei mesi, anziché di otto
anni e tre mesi, senza stabilire né la durata complessiva del processo né il periodo di ragionevole
durata e, conseguentemente, hanno erroneamente liquidato l’indennizzo, applicando peraltro
parametri inferiori a quelli della Corte EDU;
che le censure sono fondate;
che il processo presupposto ha avuto una durata complessiva di undici anni e quattro mesi (dal
29 novembre 1996, data della costituzione in giudizio della convenuta, odierna ricorrente, al 17
marzo 2008, data del deposito della sentenza di primo grado);
che il costante orientamento di questa Corte è nel senso che — fermo restando il periodo di
ragionevole durata di tre anni per il processo di primo grado e di due anni per il processo d’appello
—, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui all’art. 2 della

Sentenza

legge n. 89 del 2001, si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di € 750,00 per ciascuno
dei primi tre anni di irragionevole durata e di € 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;
che i Giudici a quibus, in palese violazione di tale orientamento, hanno: illegittimamente
omesso di computare la durata complessiva del processo, omesso altresì di determinare il periodo
necessario per la definizione del processo secondo ragionevolezza, al fine di stabilirne
l’irragionevole protrazione, individuato infine arbitrariamente ed immotivatamente come
irragionevoli soltanto il periodo di sei anni e sei mesi;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.;
che, sulla base dei criteri dianzi indicati e qui ribaditi, alla ricorrente spetta l’indennizzo di C
7.600,00 per gli otto anni e quattro mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi dalla domanda di
equa riparazione al saldo;
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate;
che a tal fine rileva, per le spese del giudizio di merito, la disciplina del D. m. (Giustizia) 8
aprile 2004, n. 127;
che in particolare, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per
l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale
procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B)
allegate al citato Decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50,
paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa
allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i
procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);
che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente
liquidate — sulla base delle tabelle A, paragrafo IV, e B, paragrafo I, allegate al Decreto del Ministro
della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi — in complessivi €
1.140,00, di cui C 50,00 per esborsi, C 600,00 per diritti ed E 490,00 per onorari, oltre alle spese
generali ed agli accessori come per legge;
che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel
dispositivo;
che, a tal fine, rileva invece il D.m. (Giustizia) 20 luglio 2012, n. 140, giacché il suo art. 41
prevede che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla
sua entrata in vigore» (cioè al 23 agosto 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, come stabilito dall’art. 42 dello stesso decreto), armonizzandosi con la norma, di rango
legislativo, di cui all’art. 9, comma 3, del di. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo la quale le «tariffe
vigenti alla data di entrata in vigore del presente continuano ad applicarsi, limitatamente alla
2

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che pertanto, tenuto conto della tabella A — Avvocati, richiamata dall’art. 11 del citato D. m. n.
140 del 2012, del valore della controversia (pari ad 7.600,00) e, quindi, dello scaglione di
riferimento fino a curo 25.000,00 per i giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, nonché applicata (in
ragione della minima complessità della controversia, alla stregua della ponderazione richiesta
dall’art. 4 dello stesso D. m.) la diminuzione massima indicata all’interno di detto scaglione per
ciascuna fase e ridotto il compenso così risultante del 50% ai sensi dell’art. 9 del medesimo d.m. n. ,
140 del 2012, trattandosi di causa avente ad oggetto l’indennizzo da irragionevole durata del
processo, spetta ai ricorrenti la somma di curo 180,00 per la fase di studio, euro 112,50 per la faseg
introduttiva, ed euro 213,25 per la fase decisoria e così complessivamente la somma di curo 505,75il
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa
nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della
somma di E 7.600,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore
della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in
complessivi € 1.140,00, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio
di legittimità, in complessivi E 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 25 settembre 2012
Il cs sigliere relatore ed estensore

liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al
comma 2», cioè, segnatamente, del decreto del Ministero della giustizia che, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, stabilisce i parametri per la determinazione del
compenso del professionista, ciò in quanto lo stesso art. 9 del citato di. n. I del 2012 ha abrogato
tutte «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» (comma 1), nonché «le
disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alla tariffe
di cui al comma 1» (comma 5);

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