Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 55 del 07/01/2010

Cassazione civile sez. II, 07/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 07/01/2010), n.55

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato MAGNO PIETRO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLI BRUNO;

– ricorrente –

contro

N.P., P.A.M., F.A.,

F.E., F.C.;

– intimati –

e sul ricorso n. 9498/2004 proposto da:

P.A.M. (OMISSIS), F.A.

(OMISSIS), F.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliali in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18, presso lo

studio dell’avvocato JAUS RICHIELLO MARIA LUISA, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti ric. incidentali –

contro

F.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 07, presso lo studio dell’avvocato MAGNO PIETRO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLI BRUNO;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

F.C., IMMOBILIARE BETTINA SRL, N.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1200/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;

udito l’Avvocato MAGNO Pietro, difensore della ricorrente che si

riporta agli alti;

udito l’Avvocato JAUC RICHTELLO M. Luisa, difensore dei resistenti

che si riporta agi atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per inammissibilita’ in subordine

rigetto dei ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1991, F.F. adiva il pretore di Roma, chiedendo che P.A. ed F.E. venissero condannale al rilascio di un appartamento si sua proprieta’ sito in (OMISSIS), siccome occupato dalle predette sine titulo; le convenute si costituivano, chiedendo la chiamata in causa di tutti gli eredi di F.D. e, nel merito, sostenendo che l’acquisto di detto immobile da patte della attrice fosse simulato e che il predetto F.D. loro marito e, rispettivamente, padre, fosse dichiarato proprietario in vita dello stesso immobile con la conseguenza che lo stesso andasse a far parte dell’asse ereditario.

Ancora, in via subordinata, chiedevano che fosse accertata la donazione dell’appartamento, con conseguente riduzione della donazione fino alla quota disponibile e/o declaratoria di usucapione da parte loro dell’immobile. Si costituiva F.A., aderendo alle predette domande e, riassunto il giudizio di fronte al tribunale, venivano citate anche F.C., che aderiva alle domande attoree e l’immobiliare Bettina srl, che aveva venduto l’immobile a F.F., che rimaneva contumace.

Costituitasi F.F., che resisteva a tutte le richieste di controparte, il tribunale di Roma, con sentenza 12.6 – 7.9.1996, condannava la P.E. e A. al rilascio dell’appartamento e regolava le spese. Le stesse P. E. ed A., impugnavano tale decisione e la F. resisteva; con due sentenze in data rispettivamente 11.4 – 11.6.1997 (non definitiva) e 17.1 – 12.3,2003, la Corte di appello di Roma respingeva la domanda di usucapione proposta dalle appellanti e disponeva per il prosieguo; rigettava poi la domanda di rilascio dell’immobile, dichiarava la simulazione dell’atto di compravendita di tale appartamento tra la immobiliare Bettina srl e la F., atteso che il reale acquirente era F.D. nel cui patrimonio l’immobile doveva ritenersi compreso, e, stante l’intervenuto decesso del predetto, facente parte dell’asse ereditario.

Argomentava la Corte nel senso che la notifica dell’atto di appello alla societa’ doveva ritenersi regolare in relazione alle risultanze delle certificazioni e delle visure rilasciate dalla Camera di commercio e che era risultata documentalmente provata la simulazione per interposizione fittizia dell’acquisto dell’appartamento da parte di F., atteso che era stato D., di lei fratello, ad acquistarlo con denaro proprio ed a volerne l’intestazione fittizia alla sorella F..

Per la cassazione di tale sentenza ricorre sulla base di tre motivi, F.F.;

resistono con controricorso, proponendo a loro volta appello incidentale condizionato, articolato su due motivi, la P. e A. ed F.E., cui la F. resiste con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Il procedimento veniva rinviato per impedimento del relatore, poi ancora per dichiarazione di astensione del relatore successivamente nominato ed infine per Integrare il contraddittorio, con assegnazione di termine all’uopo;

si perviene cosi’ all’odierna udienza.

E’ stata presentata memoria da parte delle resistenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c..

Nella memoria, le resistenti hanno proposto eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, atteso che l’atto di integrazione del contraddittorio, dopo una prima notifica negativa presso il luogo di ultima residenza del N., legale rappresentante della societa’ Bettina, risultato trasferito altrove sin dal 1990, notificato a norma dell’art. 143 c.p.c. e’ stato consegnato all’Ufficiate giudiziario il 4.5.2009 e il successivo 5 e’ stata effettuata la notifica mediante deposito di copia in busta sigillata nella casa comunale di Roma; orbene, il termine per attuare la disposta integrazione del contraddittorio scadeva il 16.5.2009, mentre, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., u.c., la notifica si e’ perfezionata solo il 25 maggio 2009.

Poiche’ non e’ stato richiesto alcun termine per rinnovare detta notifica e, del resto, il compimento delle operazioni necessarie al perfezionamento della vocatio in ius richiedeva, come era emerso gia’ in precedenza, in occasione delle precedenti notificazioni nei confronti della stessa Societa’, una notifica con il rito degli irreperibili, sicche’ era conseguente la necessita’ di provvedere in tempo utile al fine, il mancato perfezionamento della notifica come effettuata comporta l’inosservanza del termine perentorio assegnato, in ragione anche della tardiva attivazione della ricorrente, che solo a distanza di dodici giorni dalla scadenza del termine assegnato ha effettuato la prima notifica che (in ragione di quanto in precedenza verificatosi) poteva prevedersi negativa, cosi’ ponendosi scientemente nella condizione di provvedere alla notifica ex art. 143 c.p.c. in data che non avrebbe consentito di perfezionarne la efficacia se non dopo la scadenza del termine perentorio assegnato e omettendo di richiedere termine ulteriore per la rinnovazione della notifica stessa. Nella specifica situazione descritta, anche in considerazione della congruita’ del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio (sessanta giorni), devesi concludere nel senso della inammissibilita’ del ricorso principale per inosservanza del termine perentorio assegnato a tal fine.

L’inammissibilita’ del ricorso principale comporta l’inefficacia del ricorso incidentale. Le spese vanno poste a carico della ricorrente principale e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in 3.200,00 Euro, di cui 3.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2010

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