Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 55 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2018, (ud. 22/09/2017, dep.04/01/2018),  n. 55

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato l’1 marzo 1978 F.P., F.S. e F.M.C. convenivano avanti al Tribunale di Bologna L.F.S., onde sentir negare l’esistenza di un diritto di passaggio sulla strada privata della via dell’Osservanza in Bologna. Si costituiva la convenuta, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, la costituzione in favore del suo fondo del diritto di passaggio anche a titolo di servitù coattiva sull’anzidetta strada privata consorziale, quanto meno per la porzione situata tra il fondo di sua proprietà e l’accesso alla pubblica via.

Con sentenza del 3 luglio 1981 il Tribunale accoglieva le domande attoree e respingeva la domanda riconvenzionale, ordinando la chiusura dell’accesso tra il fondo e la strada privata.

Avverso tale sentenza interponeva appello la L.F., riproponendo tutte le domande di primo grado. Nel giudizio intervenivano B.S., B.B., b.c. e ba.lo., che avevano acquistato nelle more porzioni dell’edificio costruito dalla L.F. sul suo fondo.

La Corte di Appello, con sentenza datata 3 maggio 1983, dichiarava nullo, per omessa integrazione del contraddittorio, il capo della sentenza impugnata relativo al rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva e rimetteva le parti avanti al primo giudice per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri contitolari della strada privata di cui sopra.

Riassumevano la causa sia la L.F. sia B.S., B.B., ba.lo., b.c., la Silverhouse s.r.l. e Mo.Gi. e le due cause così instaurate venivano riunite. In seguito veniva effettuata la chiamata in causa di altri proprietari di porzioni della strada privata.

L’istruttoria della causa si svolgeva mediante la produzione di documenti e lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio.

Interrotto il processo a seguito del decesso di due parti convenute, la causa veniva ritualmente riassunta. Si costituiva in giudizio BA.RI., erede della L.F.’, deceduta nelle more. Con sentenza n. 459/05 del 9 febbraio 2005, il Tribunale di Bologna respingeva la domanda di costituzione di servitù coattiva, condannando le parti richiedenti la costituzione della servitù alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale sentenza interponevano appello B.B., B.S. e ba.lo., lamentando che il primo giudice aveva motivato la propria sentenza per relationem a quella del 1981 e criticando l’affermazione del medesimo secondo il quale non si doveva tener conto delle innovazioni legislative intervenute in corso di causa e l’accoglimento, da parte sua, di errate affermazioni del consulente tecnico d’ufficio. Deducevano, inoltre, che quest’ultimo aveva escluso potesse essere costruita una strada sul fondo L.F., di tal chè doveva essere costituita la servitù ex art. 1051 c.c..

Impugnava la sentenza n. 459/05 altresì Bo.Ri., quale erede della L.F., affermando che sussisteva l’interclusione negata dal primo giudice e che le condizioni dell’azione dovevano essere verificate al momento della decisione.

Resistevano i convenuti costituitisi con varie argomentazioni.

Riunite le due cause ed ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 28 settembre 2012, rigettava gli appelli, confermando, per l’effetto, l’impugnata sentenza, sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni:

1) dovendo il giudice avere a riferimento il momento della costituzione della servitù (e, quindi, della decisione) per valutare le condizioni dell’azione e considerare le disposizioni legislative applicabili, occorreva considerare quanto accertato dal CTU, e cioè che all’attualità non era possibile la costruzione di una strada di accesso alla proprietà B. ed altri, tenuto conto delle norme urbanistiche che negavano la possibilità di abbattere alberi protetti esistenti sulla residua proprietà L.F. (ora Ba.);

2) d’altra parte, sempre dalla CTU del geometra P. risultava che, comunque, l’anzidetta strada sulla residua proprietà della venditrice avrebbe attraversato un’aia ed un cortile di tale proprietà, in violazione dell’art. 1051 c.c., u.c., con la conseguenza che, in astratto, gli aventi causa dalla L.F. avrebbero potuto chiedere la costituzione della servitù coattiva di passaggio sul fondo limitrofo di proprietà dei terzi;

3) l’interclusione ai fini della costituzione della servitù di passaggio coattiva può essere considerata anche quando dipenda dal fatto proprio di colui che richiede il passaggio, sempre che il proprietario, il quale ha operato una trasformazione dei luoghi determinante l’interclusione, abbia effettivamente avuto di mira il conveniente uso del suo fondo;

4) ciò nonostante, il fondo per il quale veniva richiesta la servitù non era interciuso, atteso che godeva di accesso alla via pubblica, avendo un lato confinante con la stessa, sul quale erano stati costruiti i garages di pertinenza dell’edificio abitativo;

5) quest’ultimo si trovava in una posizione superiore rispetto alla via pubblica (presentando un dislivello di circa 14-15 mt.) ed era raggiungibile dalla via pubblica mediante una scalinata in muratura, la quale, dunque, da un lato collegava le due parti in cui il fondo era idealmente divisibile e, dall’altro lato, consentiva l’accesso pedonale dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla L.F.;

6) dallo stato dei luoghi derivava che il passaggio dall’una all’altra parte del fondo era già oggettivamente praticabile;

7) sebbene lo stato dei luoghi apparisse piuttosto conforme all’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 1052 c.c., la costituzione della servitù era stata richiesta ex art. 1051 c.c., assumendo che il fondo su cui erano state edificate le nuove abitazioni fosse intercluso.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.B., ba.lo. e B.S., sulla base di cinque motivi. Il (OMISSIS), G.G., G.M. e Be.Fr. hanno resistito con controricorso. F.S. e F.P. hanno altresì proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Non hanno svolto difese gli altri intimati.

In. prossimità dell’udienza le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3), per aver la corte territoriale ritenuto che, in virtù della sola esistenza della scalinata pedonale, il fondo dovesse essere preso in considerazione unitariamente e la parte alta dello stesso ove sorge l’abitazione fosse non interclusa, senza considerare che il preteso fondo dominante può essere valutato unitariamente soltanto quando le singole parti siano facilmente accessibili l’una all’altra, laddove nel caso di specie la facile accessibilità, a causa del notevole dislivello, era da escludere.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, a ben vedere, si traduce nel sollecitare una nuova valutazione dei fatti non consentita a questa Corte.

Poichè per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica (nel caso di specie, quella sulla quale sono stati realizzati i garages), sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa (nel caso di specie, costituita da quella sulla quale è stato eretto l’edificio), altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all’altra del fondo dominante (Sez. 2, Sentenza n. 22834 del 28/10/2009).

Inoltre, il principio secondo il quale il terreno intercluso deve essere preso in considerazione unitariamente al fine di verificare l’esistenza dell’interclusione è applicabile nel caso in cui, dal punto di vista morfologico, esso presenti una conformazione tale da far ritenere che le singole parti del fondo siano facilmente accessibili l’una dall’altra (Sez. 2, Sentenza n. 18372 del 13/09/2004).

Orbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato, da un lato, che il collegamento tra le due parti del fondo è già stato realizzato attraverso una scalinata in muratura, e dall’altro lato, che le originarie caratteristiche naturali del terreno non possono essere incise dalla realizzazione, a monte dello stesso, dell’edificio a bitativo.

La valutazione espressa dalla corte territoriale in merito allmoggettivamente praticabile” passaggio dall’una all’altra parte del fondo (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), involgendo apprezzamenti in punto di fatto, non è scrutinabile nella presente sede, vieppiù se si considera che, essendo la sentenza impugnata soggetta, ratione temporis, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella sua attuale formulazione, la censura sarebbe stata ammissibile solo in presenza di una mancanza assoluta della motivazione, di una motivazione meramente apparente o di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento all’accertamento dell’esistenza dell’interclusione assoluta o relativa di un fondo (Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006).

D’altra parte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Del resto, già in passato questa Corte, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, aveva statuito che il fondo che ha accesso diretto alla via pubblica per mezzo di una scala in muratura non è, neppure relativamente, intercluso, ai sensi dell’art. 1051 c.c. (Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 28/05/1993). Le unità, di cui un bene si compone, possono essere considerate distinte ed autonome solo allorquando è impossibile porle in comunicazione tra loro (Sez. 2, Sentenza n. 3452 del 08/06/1984).

In conclusione, la corte locale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “La indagine diretta ad accertare l’interclusione di un fondo, ai fini della costituzione a vantaggio di esso di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., va condotta con riguardo al fondo nella sua unitarietà e cioè al fondo nel suo complesso e non già in relazione a singole parti di esso (anche se aventi, per libere scelte e determinazioni del proprietario, destinazione economica eterogenea), per ottenere più passaggi coattivi a favore di singole parti del fondo o un passaggio coattivo a favore di una singola parte di esso, perchè un fondo non può essere considerato intercluso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1051 c.c., se, comunque, una parte di esso confina con la via pubblica ed ha, quindi, uscita su di essa o può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio” (Sez. 2, Sentenza n. 1258 del 02/02/1995).

Non incide sulla conclusione cui si è pervenuti la sentenza menzionata dai ricorrenti a pagg. 17-18 del ricorso (Cassazione civile, sez. 2, 15/03/2012, n. 4147), che si è pronunciata in una fattispecie in cui tra le due porzioni esisteva un dislivello di 15 metri e le stesse erano collegate attraverso una scala in muratura che, però, non consentiva il carico e lo scarico del materiale che serviva ad una falegnameria situata a monte. Invero, nel caso di specie, al di là del fatto che il collegamento tra le due porzioni del fondo già esiste e non necessita, quindi, per essere realizzato, di un eccessivo dispendio o disagio, l’edificio posto a monte del fondo è destinato ad abitazione e la corte d’appello, con valutazione, ripetesi, non sindacata, ha affermato che la scalinata realizzata sul dislivello naturale consente l’accesso pedonale dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla L.F. ed è “oggettivamente praticabile”.

Da non confondere, infine, con la valutazione unitaria o parcellizzata del fondo (che presuppone l’analisi della facile o difficile accessibilità dall’una all’altra parte dello stesso) è la necessità di assicurare all’interno del fondo un transito veicolare (id est, un collegamento carrabile), che concerne un problema di viabilità interna (e non certo il libero accesso alla via pubblica esterna) e, come tale, è irrilevante ai fini del riconoscimento del passaggio coattivo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1051 c.c., con riferimento alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 1,L. 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 1,3 e 24, D.M. 14 giugno 1989, n. 236, artt. 1,2,3 e 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte di merito, negando l’interclusione per la sola circostanza che il fondo ha un accesso pedonale alla via pubblica, garantito la mobilità delle persone e l’eliminazione delle barriere architettoniche, non considerando che la scalinata in muratura rappresenta un percorso non agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali (tenuto conto dell’età e delle malferme condizioni di salute di uno dei ricorrenti).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, della questione sollevata con il motivo in esame non vi è cenno nella sentenza impugnata.

Orbene, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest’ottica, il ricorrente ha l’onere di riportare, a pena d’inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041).

Senza tralasciare che l’inaccessibilità al fondo da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria dovrebbe essere valutata con riferimento all’uscita sulla via pubblica, e non già al passaggio interno al fondo.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame delle dimensioni e delle caratteristiche (dislivello di 15 metri, lunghezza di 48 mt. e 70 cm., larghezza di 1 mt. e 20 cm., numero dei gradini – 84 -, accessibilità) della scalinata in muratura (in relazione all’art. 360 c.p..c, comma 1, n. 5), per aver la corte locale, ciò nonostante, ritenuto la presenza della stessa circostanza necessaria e sufficiente per escludere l’interclusione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il fatto che i giudici di merito dovevano prendere in considerazione, ai fini della valutazione in ordine alla natura interclusa o meno del fondo di proprietà degli odierni ricorrenti, era la presenza di un collegamento (recte, di un diretto accesso) tra la via pubblica ed il fondo stesso.

Le dimensioni e le caratteristiche della scala in muratura avrebbero potuto assumere rilevanza, semmai, qualora gli attori avessero proposto una domanda ai sensi dell’art. 1052 c.c. (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 5981 del 28/05/1993), evenienza espressamente esclusa dalla corte bolognese (cfr. pag. 18 della sentenza).

In ogni caso, il motivo sottopone alla Corte – nella sostanza profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (evidenziando, tra l’altro, la duplice funzione assolta dalla scalinata in muratura; cfr. pag. 17 della sentenza), sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c. operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando, con valenza pregnante, che l’omesso esame di elementi istruttori ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e Rv. 629831).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento e, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda, ex art. 1052 c.c., di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale (fondata sull’esistenza di un disagevole passaggio), essendosi, a loro dire, espressa solo con riferimento alla domanda di servitù coattiva carraia (fondata sulla interclusione assoluta ai veicoli).

4.1. Il motivo è infondato.

La corte d’appello ha, da un lato, affermato che la scalinata in muratura consente l’accesso “pedonale” dalla via pubblica alle abitazioni edificate dalla L.F. (cfr. pag. 17) e, dall’altro lato, escluso che fosse stata richiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ai sensi dell’art. 1052 c.c. (cfr. pag. 18).

Occorre premettere che gli odierni ricorrenti sono intervenuti nel corso del primo giudizio di appello per aver acquistato dalla originaria convenuta ( L.F.S.) porzioni dell’edificio costruito dalla medesima sul suo fondo. Si è, pertanto, al cospetto di un intervento operato ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3. Invero, la successione a titolo particolare nel diritto controverso, che legittima il successore ad intervenire in causa (nella specie, in fase di appello), si ha non soltanto quando sia alienato l’identico diritto che forma oggetto della controversia, ma ogni volta che l’alienazione importi, per un rapporto di derivazione sostanziale, il subentrare dell’acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio (Sez. 1, Sentenza n. 415 del 12/02/1973).

Orbene, il cessionario che sia intervenuto, ex art. 111 c.p.c., nel processo, accettando il contraddittorio sulle domande formulate verso il suo dante causa e svolgendo difese nel merito, assume la veste di parte processuale in qualità di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo, non potendosi qualificare il suo intervento come adesivo dipendente (Sez. L, Sentenza n. 17151 del 24/06/2008).

In particolare, assumendo la posizione di parte e non quella di terzo (Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007), il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può proporre domande nuove, salvo quella diretta all’accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie (Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/08/2001, Rv. 548666 – 01).

Dalle considerazioni che precedono deriva che, in ossequio al principio di autosufficienza, i ricorrenti avrebbero dovuto riprodurre, almeno nei suoi passaggi salienti, non già la loro comparsa di intervento depositata in data 5.10.1981 (cfr. pagg. 31-32 del ricorso; con la quale gli stessi ebbero a dedurre la situazione di interclusione assoluta, quanto al passaggio veicolare, e quella relativa, con riferimento al passaggio pedonale, evidenziando, in particolare, in ordine a quest’ultimo, che il fabbricato era sì raggiungibile a piedi, ma solo attraverso una “scomoda e ripida scala a più rami”), bensì la comparsa di costituzione della loro dante causa.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Sez. 5, Sentenza n. 19410 del 30/09/2015; Sez. L, Sentenza n. 11738 del 08/06/2016).

Peraltro, fermo restando che l’ipotesi disciplinata dall’art. 1051 c.c., ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interciusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interciusione relativa), mentre il passaggio coatto (disciplinato dall’art. 1052 c.c.) può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato, i ricorrenti persistono nel sollecitare una valutazione dell’inadeguatezza della scalinata in muratura collocata, all’interno del terreno, sul declivio, e non già dell'(eventuale) inadeguatezza o dell’insufficienza dell’accesso (pedonale) alla via pubblica, dando per scontato che la detta valutazione dovrebbe operarsi sulla base di una visione parcellizzata (anzichè unitaria) del fondo asserito dominante (evenienza di fatto esclusa a seguito del rigetto del primo motivo di gravame).

5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la nullità del procedimento e, in particolare, la violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte omesso di pronunciarsi sull’eccezione di carenza di legittimazione in capo a M.F. (non essendo questi nè uno dei contitolari della strada privata nè valido rappresentante di uno dei convenuti) sollevata nella prima difesa successiva alla costituzione di quest’ultimo.

5.1. Il motivo è, per un verso, inammissibile per carenza di interesse e, per altro verso, infondato.

Invero, per quanto dalla motivazione della sentenza qui impugnata non si desuma che la corte d’appello abbia espressamente preso posizione sull’eccezione, la corte bolognese ha condannato le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore degli appellati costituitisi (tra i quali M.F., nella qualità di amministratore dei partecipanti alla comunione sul tratto stradale), della somma omnicomprensiva di Euro 13.775,00, oltre accessori. Da ciò deriva che l’eventuale estromissione del M. non avrebbe avuto alcuna incidenza sul governo delle spese processuali.

Inoltre, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016). Orbene, dovendosi ritenere implicito nella condanna alle spese processuali il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione in capo al M., i ricorrenti deducono che questi non sarebbe proprietario della strada (cfr. pag. 38 del ricorso), non considerando che il titolo speso era quello differente di amministratore dei partecipanti alla comunione sul tratto di strada privata compreso tra il civico n. 14 ed il civico n. 56 di via dell’Osservanza (cfr. l’intestazione della sentenza d’appello).

Del resto, i ricorrenti non hanno neppure dedotto che il M. abbia agito in giudizio nella qualità di amministratore della comunione e, quindi, in rappresentanza dei partecipanti in assenza di potere attribuitogli con una delega di cui all’art. 1106 c.c., comma 2.

6. Con un unico motivo F.S. e F.P. denunciano, con ricorso incidentale condizionato, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli artt. 112e 345 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte bolognese omesso di valutare se la domanda proposta con l’atto di appello dai coniugi ba. – B. fosse ammissibile e, comunque, nuova.

6.1. Il motivo, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale, resta assorbito nel rigetto di quest’ultimo.

7. In definitiva, il ricorso principale non è meritevole di accoglimento, laddove quello incidentale va dichiarato assorbito.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento, da parte dei ricorrenti principali, del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti, della somma di Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, a titolo di spese processuali, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente principale tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

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