Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 55 del 03/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 03/01/2011), n.55

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7226/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 271, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE Francesco,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2012/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/11/2006 R.G.N. 3148/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

udito l’Avvocato PASQUALE MOSCA per delega BALDASSARRE FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che con ricorso notificato il 23 febbraio 2007, la s.p.a.

Poste Italiane chiede con un unico articolato motivo, la cassazione della sentenza depositata il 20 novembre 2006 e notificata il 27 dicembre successivo, con la quale la Corte d’appello di Lecce, riformando la decisione del giudice di primo grado, ha condannato la società, a seguito dell’accertamento della nullità del termine apposto – ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994 così come integrato dall’accordo 25 settembre 1997 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” – al contratto di lavoro intercorso con M.A. decorrente dal (OMISSIS), a risarcire al lavoratore il danno, rapportato alle retribuzioni perdute dall’atto dell’offerta delle sue prestazioni al datore di lavoro;

che M.A. si è difeso nel presente giudizio con rituale controricorso;

che con atto dell’21 gennaio 2009, depositato in cancelleria prima dell’udienza, le parti hanno raggiunto, in sede sindacale, una conciliazione stragiudiziale della controversia;

ritenuto che, per effetto dell’accordo conciliativo raggiunto tra le parti, è venuto meno l’interesse ad agire della società ricorrente e che pertanto il relativo ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di questo giudizio vanno compensate nello spirito della regolamentazione intervenuta tra le parti nel verbale di conciliazione suddetto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, con compensazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2011

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