Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5499 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/02/2020), n.5499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. ADET NOVIK Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21196/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bontempi Vipo Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro

Romano e Mario Brancadoro, con domicilio eletto presso il secondo in

Roma via Federico Cesi n. 72, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 221/04/12, depositata il 17

aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre

2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la decisione della CTR in epigrafe, che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il diniego all’istanza di Bontempi Vipo Spa al pagamento degli interessi maturati sulla quota di rimborso Iva, relativa all’anno 1988, disposta dall’Ufficio il 17/11/1994 e il 27/09/1996, per non essere decorso il termine prescrizionale.

Resiste la contribuente con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2944 e 2946 c.c., per aver la CTR erroneamente considerato atto interruttivo della prescrizione del diritto agli interessi i pagamenti parziali, relativi all’importo capitale, avvenuti nel 1994 e nel 1996.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Va premesso, in fatto, che, a fronte dell’originaria richiesta di rimborso, l’Amministrazione provvedeva, con le disposizioni del 17.11.1994 e 27.09.1996, al pagamento di una parte della somma richiesta e, per il residuo, sospendeva l’erogazione in pendenza del ricorso avverso l’avviso di rettifica per la maggiore Iva pretesa.

Il relativo giudizio era definito con la sentenza della CTC del 27.11.2006, favorevole alla contribuente, che reiterava le istanze di rimborso, per cui l’Ufficio, in data 9.07.2009, disponeva il pagamento della restante sorte capitale e dei relativi interessi.

1.3. Orbene, la CTR ha ritenuto non potesse esser invocata la prescrizione “poichè il pagamento parziale del debito costituisce atto interruttivo… il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta… rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione”.

1.4. L’Ufficio ha interpretato l’indicazione della CTR come riferita ai pagamenti effettuati nel 1994 e nel 1996.

Tale conclusione, peraltro, non solo non trova riscontro nella motivazione ma risulta illogica atteso che, ove il giudice d’appello avesse effettivamente considerato i pagamenti operati negli anni ‘90, la prescrizione sarebbe comunque largamente maturata.

Ne deriva che il pagamento a cui la CTR ha inteso riferirsi è costituito proprio dalla disposizione del 2009 con cui si pagava capitale (residuo) e interessi.

Ciò spiega, tra l’altro, l’applicazione dell’invocato principio atteso che, seppur il pagamento della sola somma capitale non possa essere invocato ai fini interruttivi della prescrizione degli interessi, diversa conclusione va tratta ove il pagamento parziale riguardi specificamente gli interessi stessi.

1.5. La doglianza, dunque, non attinge gli elementi di fatto considerati dalla CTR, sui quali si incardina il contestato principio di diritto.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di Bontempi Vibo Spa, che liquida in complessive Euro 5.200,00, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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