Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5499 del 26/02/2021
Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 26/02/2021), n.5499
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24192-2019 proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA
SCORDAMAGLIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
nonchè contro
PROCURA REPUBBLICA CATANZARO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 844/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A.S., nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 844/2019, pubblicata il 17 aprile 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21 settembre 2017, di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria.
2. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, quindi ha escluso il rischio di persecuzioni ovvero di minaccia grave all’incolumità in caso di reimpatrio, ed ha altresì escluso profili di vulnerabilità in capo al richiedente.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e si contesta il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, che invece sarebbe stato circostanziato e coerente nell’ambito della situazione di scontri tra minoranze religiose che è diffusa nel Paese di provenienza.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 8, 14, lett. b), e si contesta il mancato riconoscimento della protezione internazionale e sussidiaria in relazione al rischio connesso alla persecuzione per motivi di religione.
3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e si contesta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in considerazione sia della raggiunta integrazione sia del timore concreto ed attuale per l’incolumità in caso di rimpatrio.
4. I primi due motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito indicati.
4.1. La sentenza della Corte d’appello non ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, e non ha valutato la situazione dell’area di provenienza attraverso l’esame di fonti ufficiali aggiornate, quali quelle richiamate dal ricorrente (a pag. 11 del ricorso). La descrizione della situazione del (OMISSIS), su cui la sentenza impugnata si diffonde, oltre che ricavata da fonti risalenti nel tempo, è specificamente orientata all’analisi del fenomeno terroristico e non fornisce dati significativi sui conflitti interni dovuti a fattori religiosi, potenzialmente rilevanti nel caso in esame.
4.2. Rimane assorbito il terzo motivo di ricorso che riguarda la domanda subordinata di protezione umanitaria, necessariamente richiesta con i primi due motivi.
5. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, per un nuovo esame della domanda di protezione. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021