Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5499 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5499 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 5078-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’
DI di_ \ RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
remporc, elettivamente domiciliato

in

RO \LA, VIA D1,1

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GUNERALF. DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis:
– ricorrente contro
TAMBURELLO SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCISCA
BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DA
SEI’ LIMO P SS LTTI ;
– controricorrentve-

f

Data pubblicazione: 07/03/2018

- della CORTE D’APPELLO di
avverso la sentenza n. 880/201 5
FIRENZE, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:

Tribunale di Pisa che aveva accertato l’illegittimità della reiterazione dei
contratti a tempo determinato intercorsi tra il Iinistero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca e Silvia Tamburello, protrattasi per oltre
Un

triennio, e riconosciuto un’indennità risarcitoria nella misura di 15

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ritenuta misura
compensativa della mancata assunzione in applicazione del parametro
desunto dall’art. 18 della I. n. 300/1970 nella previgente formulazione,
maggiorata da interessi, legali; aveva inoltre riconosciuto la
progressione economica derivante dalla successione dei contratti a
tempo determinato, con le conseguenti differenze retributive, in
misura pari a quella prevista dal c.c.n.l. per i colleghi a tempo
indeterminato;
2. che il NITUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, sv()Ìi-,enclo cluattro
3. che Silvia Tamburello ha resistito con controricorso
4. che il

L.TR ha depositato anche memoria ex art. 380 bis

comma 2 c.p.u.,
5. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che con il primo motivo il MIUR valorizza la specificità del
regime delle assunzione nel compatto scuola e denuncia la violazione e
falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro ad
Ric. 2016 n. 05078 sez. ML – ud. 24-01-2018
-2-

1. che la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del

essa allegato, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 36 del digs
n. 165 del 2001, dell’art. 2697 c.c., negando che sussista alcun profilo
di illegittimità nel comportamento del Ministero nella reiterazione dei
contratti a tempo determinato;
2. come secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1223,

condannato al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei
contratti a termine, in assenza di alcuna prova di danni sofferti;
3. come terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 5 della legge n. 300 del 1970 e lamenta che il danno
sia stato liquidato in applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970, disposizione inapplicabile ai casi di nullità del termine di durata
apposto al contratto;
4. come quarto motivo, in ordine al riconoscimento delle
differenze stipendiali, lamenta la violazione della Direttiva 99/70/CE,
del d.lgs n. 368 del 2001 (in particolare artt. 6 e 10), dell’art. 70 del d.lgs
n. 165 del 2001, degli artt. 485, 489, 526 del d.lgs n. 297 del 1994;
dell’art. 9 comma 18 del di n. 70 del 2011, come convertito dalla legge
n. 106 del 2011, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45
del ellgs n. 165 del 2001, degli arti. 77, 79 e 106 del CCNI, Comparto
Scuola del 29.1 12007;
5. che il primo motivo di ricorso è fondato: questa Corte, con le
entenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 ( dal n. 2 9 55 2 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n.
9042), ha già affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto
delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia ( sentenza 26 novembre
2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale ( sentenza n.
Ric. 2016 n. 05078 sez. ML – ud. 24-01-2018
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1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e lamenta che il MIUR sia stato

187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte ( sentenza n.
5072 del 15.3.2016) ha quindi chiarito che, per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11
della legge 3.5.1999 n. 124 (sentenza n. 187/2016) e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve ritenersi abusiva la reiterazione

anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, solo nel caso di
contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 4 comma
citato, prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti
e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico (c.d. organico di
diritto), oppure quando il lavoratore alleghi e provi il ricorso improprio
o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola
reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;
6. che la decisione impugnata non è dunque conforme alle
conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta nei richiamati arresti,
con motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod.
pFOC. civ., cui occorre dare continuità;
7. che il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti
dall’accoglimento del primo motivo, potendosi porre la questione del
risarcimento del danno solo laddove risulti l’abuso nella reiterazione
dei contratti nel senso sopra prospettato;
8. che il cluarto motivo è infondato, in quanto la sentenza
impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte
con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e
successive conformi, con le quali si è statuito che “nel settore
scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
Ric. 2016 n. 05078 sez. ML – ud. 24-01-2018
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dei contratti a tempo determinato che abbia avuto durata complessiva,

determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta
applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al
personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per
i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo,

prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la
retribuzione degli assunti i tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
9. che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare
in dubbio il richiamato orientamento;
10. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il
secondo e terzo motivo e rigettato il quarto motivo, ai sensi dell’art.
375, n. 5, cod. proc. civ.;
11. che segue quindi coerente la cassazione della sentenza
impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte
territoriale che dovrà rivalutare la Fattispecie alla luce degli affermati
principi di diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio, ferma
restando la pronuncia avente ad oggetto le differenze stipendiali
riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all’anzianità
maturata

1.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo
motivo; rigetta il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Firenze in diversa composizione.

sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,

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