Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5498 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. II, 26/02/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 26/02/2021), n.5498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24349-2019 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE CROTONE, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 1964/2019 del TRIBUNALE di

CATANZARO, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Catanzaro n. 1964/2019, pubblicato il 10 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale, che ha condiviso il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente espresso dalla Commissione, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela richiesta.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto finalizzato alla eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e si contesta il mancato riconoscimento di una delle forme di protezione, anche residuali invocate dal richiedente, alla luce della situazione di grave pericolo per la vita e l’incolumità, e di generalizzata compromissione dei diritti fondamentali esistente in (OMISSIS) (è richiamato un Rapporto Amnesty International 2017-2018).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e si contesta la valutazione della situazione esistente nel Paese d’origine e la mancata applicazione del principio di attenuazione dell’onere della prova. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia utilizzato i poteri istruttori officiosi, nell’ambito del più ampio dovere di cooperazione finalizzato all’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di protezione.

3. Con il terzo motivo è denunciato “omesso esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS)”, e si contesta, in particolare, che il Tribunale non avrebbe considerato la giovane età del richiedente all’epoca degli episodi di violenza riferiti nel racconto (era minorenne), donde la ridotta capacità dello stesso richiedente di precisare a distanza di anni quei fatti traumatici.

4. I motivi, che possono essere valutati congiuntamente perchè connessi, risultano privi di fondamento ove non inammissibili.

4.1. Il Tribunale, dopo avere dato conto nel dettaglio della storia narrata dal richiedente prima alla Commissione e poi in sede giudiziale, durante l’audizione, ha concluso nel senso della non credibilità del racconto del richiedente, risultato lacunoso, stereotipato e non espressivo di una vicenda personale, oltre che contraddittorio. In particolare, nel decreto impugnato si dà conto della differente versione del racconto fatto dal richiedente alla Commissione e poi all’autorità giudiziaria, riguardo ai luoghi di provenienza.

Il giudizio di non credibilità, non ulteriormente sindacabile in questa sede, ha reso inutile l’attivazione dei poteri istruttori officiosi finalizzati a verificare l’esistenza del rischio persecuzione addotto dal richiedente (ex plurimis, Cass. 27/06/2018, n. 16925), tanto più a fronte dell’incertezza sulla regione di provenienza nell’ambito di un Paese di dimensioni enormi e differenti condizioni tra gli stati interni.

E’ stato quindi coerentemente escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

4.2. Quanto alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha evidenziato che il richiedente non parla la lingua italiana e che ha lavorato a tempo determinato come lavapiatti. Tali elementi sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare la raggiunta integrazione sociale del richiedente, integrazione che in ogni caso neppure sarebbe di per sè sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di raffronto con le condizioni di vita alle quali il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di reimpatrio (così Cass. 23/02/2018, n. 4455).

4.3. Risulta inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi, in quanto finalizzata a sollecitare un nuovo esame dei fatti a fronte dell’esame approfondito svolto dal Tribunale.

5. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in quanto l’atto difensivo depositato dall’Amministrazione non presenta contenuto di controricorso. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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