Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5498 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5498 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Responsabilità

SENTENZA

concorrente
degli

sul ricorso 14010-2010 proposto da:

ingegneri
direttori

MICALI GIUSEPPE MCLGPP63C10F158Y, MICALI NATALE

dei lavori

MCLNTL72E18F158J, considerati domiciliati ex lege in
R.G.N.

14010/2010

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
Cron.

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
Rep.

BONANNO LUCIA, CAMMAROTO GIUSEPPINA giusta delega in
Ud. 13/12/2013

2013

atti;
PU

– ricorrenti –

2437
contro

GRIMALDI GIOVANNI GRMGNN47A24F158Q, ZAGAMI VITTORIA
ZGMVTR50E55F158E,

GALLETTA

1

DOMENICO

Data pubblicazione: 10/03/2014

GLLDNC62A06F158N,

CAMPAGNA

MAURIZIO

CMPMRZ62B14F158R, RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA
00218610327;
– intimati –

Nonché da:

ZGMVTR50E55F158E, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

MICALI NATALE MCLNTL72E18F158J, MICALI GIUSEPPE
MCLGPP63C10F158Y, considerati domiciliati ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
CASSAZIONE,

rappresentati e ditesi

DI

dagli avvoc a ti

BONANNO LUCIA, CAMMAROTO GIUSEPPINA giusta delega in
atti;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

GALLETTA DOMENICO, CAMPAGNA MAURIZIO;
– intimati –

Nonché da:
MICALI NATALE MCLNTL72E18F158J, MICALI GIUSEPPE
MCLGPP63C10F158Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CLAUDIO MONTEVERDI 15, presso lo studio degli

2

GRIMALDI GIOVANNI GRMGNN47A24F158Q, ZAGAMI VITTORIA

avvocati

AGATI

FRANCESCO

e

RICCI

ALBERTO,

rappresentati e difesi dall’avvocato BONANNO LUCIA
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

GRIMALDI

GIOVANNI,

ZAGAMI

VITTORIA,

GALLETTA

DOMENICO, CAMPAGNA MAURIZIO, RAS S.P.A., ALLIANZ
SPA;
– intimati nonchè da

GRIMALDI GIOVANNI GRMGNN47A24F158Q, ZAGAMI VITTORIA
ZGMVTR50E55F158E, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti incidentali contro

MICALI NATALE, MICALI GIUSEPPE, GALLETTA DOMENICO,
CAMPAGNA MAURIZIO, RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ SPA,
ALLIANZ SPA;
– intimati –

avverso

la

sentenza n.

400/2009 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 28/05/2009,
R.G.N. 606/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

13/12/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso principale, assorbiti gli incidentali;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.Con citazione del 15-20 luglio 1998 i coniugi Giovanni Grimaldi
e Vittoria Zagani, nella veste di proprietari di fabbricati rurali
ristrutturati dai fratelli Micali Natale e Giuseppe, sulla base di
accordi contrattuali del giugno 1986, convenivano i Micali in

costruzioni, dinanzi al Tribunale di Messina, proponendo le
seguenti domande:
a.condannare i Micali per inadempimento agli obblighi relativi al
contratto di appalto, da risolversi per grave inadempimento, per
avere i costruttori ristrutturato i fabbricati, su progettazione e
direzione dei lavori da parte degli ingegneri Domenico Galletta e
Maurizio Campagna, adoperando materiali inidonei alla
ristrutturazione in condizioni di sicurezza, in particolare
deducevano che il getto del conglomerato era avvenuto con
materiale scadente.
I
b.condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni,in
relazione ad una ristrutturazione meritevole di demolizione.
Il contraddittorio si costituiva tra i Grimaldi, i Micali, gli
ingegneri e la società assicuratrice RAS, che assicurava gli
ingegneri per la responsabilità professionale. Le parti convenute
contestavano, rispettivamente:
j_ costruttori Micali contestavano la natura del contratto, essendo
i committenti Grimaldi i “domini” di un contratto che prevedeva la
esecuzione dei lavori in economia, ed in particolare il MICALI
GIUSEPPE assumeva di aver ricevuto in proprio lo incarico, e

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proprio e quali soci della società in accomandita Micali

comunque i convenuti deducevano domanda riconvenzionale per il
mancato pagamento delle prestazioni date e dei materiali e mano
d’opera impiegate, gli ingegneri sostenevano di aver realizzato un
progetto in ordine al quale era stata concessa licenza di
costruzione, e che non rispondevano per l’impiego del getto del

la garanzia salvo che per una franchigia del 10% ma sosteneva le
ragioni dei propri assicurati.
La causa era istruita con prove orali, documentali ed espletamento
di CTU che evidenziava i deficit strutturali e la inidoneità
assoluta del conglomerato utilizzato. Nel corso della causa il GI
con ordinanza ordinava la demolizione dei fabbricati a cura delle
parti convenute; la RAS in data 26 novembre 2004 corrispondeva
agli attori la somma di euro 100.000,00 che veniva accettata in
acconto.
2.11 tribunale di Messina con sentenza del 12 aprile 2006 così
decideva:
a.dichiara risolto il contratto di appalto per colpa dei convenuti
Micali che condanna al risarcimento per euro 62.026,83; rigetta
le altre domande, dichiara inefficace il provvedimento cautelare
nei confronti degli ingegneri in ordine ai quali escludeva esservi
responsabilità,
b.compensa per un terzo le spese tra attori e Micali ponendo i due
terzi a carico dei soccombenti, e compensa per intero le spese tra
le altre parti.

6

conglomerato; la assicuratrice Ras, costituitasi, non contestava

3.Contro la decisione proponevano appello i coniugi Grimaldi,
chiedendo la estensione della condanna anche agli ingegneri
progettisti e direttori dei lavori, e deducendo richiesta di
ulteriore quantificazione dei danni, come analiticamente indicato
nel quinto motivo di appello.

di essere creditori per le forniture di materiali, di mano d’opera
e di mezzi, per un importo di euro 117.545,77 e sostenevano che
non vi era stato inadempimento e che andavano restituite le somme
del risarcimento indicate dal tribunale;
anche la Ras proponeva appello incidentale in adesione alle tesi
degli assicurati, che si costituivano per resistere all’appello.
4.La Corte di appello di MESSINA con sentenza del 28 febbraio
2008, non notificata, in parziale accoglimento dello appello
proposto dai Grimaldi,accertava la responsabilità solidale degli
ingegneri confermando la risoluzione del contratto relativo a
lavori eseguiti in economia, e confermava altresì il provvedimento
di urgenza anche nei confronti dei detti ingegneri, in parziale
accoglimento dello appello della Ras condannava i Micali a
rivalere la Ras per le somme corrisposte ai Grimaldi; rigettava
ogni altra domanda e provvedeva al nuovo regolamento delle spese
come in dispositivo.
5.Contro la decisione hanno proposto ricorso:
5.1.ricorso principale, una prima volta i Micali, in data 7 maggio
2010, notificato a tutte le controparti nel rispetto del termine
annuale e sulla base di nove motivi;

7

Resistevano i Micali e proponevano appello incidentale assumendo

5.2.un secondo ricorso, di otto motivi, che non riproduce il nono
del ricorso precedente, risulta nuovamente notificato nel rispetto
del termine breve, alle controparti in data 9 luglio 2010, ed è
stato depositato in termini.
5.3.1 GRIMALDI RESISTONO CON CONTRORICORSO E RICORSO INCIDENTALE.

ingegneri. I MICALI resistono con controricorso, non invece gli
ingegneri pur ritualmente citati.
Hanno prodotto memorie i Micali ed i Grimaldi.
Motivi della decisione.

I ricorsi principali e incidentali sono stati previamente riuniti,
ai sensi dello art.335 c.p.c. in relazione a ragioni di unitarietà
processuale e sostanziale della controversia, vedi sul punto le
puntualizzazioni date dalle SU civili 4 agosto 2010 n.1850.
PRELIMINARMENTE questa CORTE deve esaminare la questione derivante
dalla riunione dei due ricorsi principali, proposti dai MICALI :
un primo ricorso, con redazione in data 7 maggio 2010

risulta

notificato alle controparti tra il 13 ed il 18 maggio, nel
rispetto del termine ultimo annuale dal 28 maggio 2007 data di
pubblicazione ed il 13 luglio 2010. Detto ricorso costa di nove
motivi ed è soggetto al regime dei quesiti; un secondo ricorso
con data di redazione 8 luglio e data di deposito in cancelleria
del 23 luglio 2009 risulta notificato a tutte le controparti in
data 9 luglio, nel rispetto del termine annuale e del termine
breve della notifica dalla prima impugnazione a decorrere dal 13
maggio, e consta di otto motiv£ non riproponendo il nono motivo
/
8

Questo ultimo è stato notificato separatamente ai Micali ed agli

che presenta un error in procedendo ma senza formulazione del
quesito in diritto.
Si tratta allora di stabilire se il secondo ricorso si sostituisca
al primo o se invece / essendo rituale la notifica del primo ricorso
a tutte le controparti e nei termini di legge, incluso il

LA eorte ritiene che si adatti alla fattispecie in esame il
principio di diritto affermato nella recente sentenza delle
sezioni unite civili del 22 febbraio 2012, seguita da arresti
conformi delle sezioni semplici,secondo cui se il primo ricorso è
valido ed efficace, il potere di impugnazione risulta esaurito o
consumato, non potendosi ammettere, senza contrastare la chiara
ratio legis, lo ius variandi o di resipiscenza del difensore in
relazione alla particolare natura e funzione del giudizio di
legittimità.
Conseguentemente il secondo ricorso deve essere di ufficio
dichiarato inammissibile e deve procedersi allo scrutinio del
primo.
6.1. ESAME DEL RICORSO MICALI NATALE E GIUSEPPE ,depositato nel
maggio 2010.
Il ricorso ratione temporis è soggetto al regime dei quesiti e si
articola in nove motivi. Per chiarezza espositiva se ne offre una
sintesi ed a seguire la analisi in diritto tenendo conto delle
osservazioni dei controricorrenti.
SINTESI DEI MOTIVI.

9

deposito, vi è preclusione per la consumazione della impugnazione.

Nel PRIMO MOTIVO del ricorso si deduce in premessa la
“insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio” con la precisazione che
detto fatto attiene alla qualificazione del rapporto intercorso
tra i committenti Grimaldi e da ditta dei fratelli Micali, che la

poi risolvere il contratto per grave inadempimento. IL QUESITO DI
FATTO, malgrado le diffuse considerazioni da i ff 11 a 25 non
risulta formulato, restando rimessa alla Corte la integrazione per
argomenti.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce da ff 31 a 35 la omessa motivazione
su fatto controverso e decisivo, avendosi riguardo alle censure
svolte nello appello incidentale in ordine alla graduazione del
concorso di colpe ed al computo del credito per le opere che si
assumono non contestate ed indicate nella domanda riconvenzionale,
e si censura la motivazione nella parte in cui la Corte non
avrebbe considerato i dati integrali della consulenza tecnica.
Nel TERZO MOTIVO si deduce a ff 36 la violazione e falsa
applicazione di norme di diritto in relazione allo art.112 c.p.c.
ed il vizio della motivazione.
Il quesito di diritto a ff 32 recita:”dica la Corte se incorre nel
vizio di ultrapetizione il giudice, che pronunciando sulla domanda
di risoluzione di un contratto per vizi dei manufatti, qualifiche
diversamente il rapporto, ravvisando la figura di lavori in
economia e pronunci la risoluzione del rapporto per vizi delle

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Corte di appello qualifica in termini di “lavori in economia” per

forniture, nonostante non siano mai stati denunziati dalla parte
né dedotti in giudizio neanche in via di eccezione.”
Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione agli
artt. 1453,1455,1511 c.c. ed il quesito a ff 34 recita:”dica

la

Corte se l’applicazione degli artt.1453 e 1455 c.c. per vizi,

cemento, in concreto apparenti, presupponga la prova della
specifica obbligazione della fornitura di conglomerato e quella
relativa alla contestazione dei vizi o della mancata
corrispondenza delle qualità e delle caratteristiche dei
materiali forniti rispetto a quelli richiesti, nel termine di cui
allo art.151 e se, in assenza di tali prove, possa pronunciarsi la
risoluzione per grave inadempimento.”
Nel QUINTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione o
falsa applicazione di una norma di diritto in relazione agli
artt.101 e 2 della Costituzione, ed il quesito a ff 37 recita:
“Dica la Corte se proposta domanda di risoluzione per
inadempimento di un contratto di appalto per vizi di manufatti,la
successiva pronuncia di risoluzione per vizi di forniture di
materiali, previo riscontro nella fattispecie di lavori in
economia, implichi la violazione degli artt.101,3,24 della
Costituzione ove non sia stata offerta al venditore, a causa della
mancata instaurazione del contraddittorio, la concreta possibilità
di svolgere le relative difese, ivi compresa la decadenza ai sensi
dell’art.1511 c.c. e la prescrizione di cui allo art.1495 c.c.”.

11

attinenti alle forniture dei materiali e di conglomerato di

Nel SESTO MOTIVO

si deduce la contraddittoria motivazione su

fatto controverso e decisivo per il giudizio argomentandosi sulla
responsabilità dei MICALI e dei direttori di lavori, per come
indicata dai Grimaldi e contestata dai Micali nella comparsa di
costituzione del giudizio di secondo grado.

Nel SETTIMO MOTIVO si deduce contraddittoria motivazione su fatto
controverso e decisivo con riferimento alla domanda del Grimaldi
di risarcimento danni per equivalente accolta dalla Corte con la
liquidazione delle somme occorrenti per gli interventi di
demolizione del fabbricato e per il consolidamento del pendio.
Dove la contraddizione è tra tale statuizione e la conferma del
provvedimento cautelare di demolizione, se il ristoro del danno
per equivalente viene riconosciuto.
Nell’OTTAVO MOTIVO si deduce la contraddittoria motivazione su un
fatto controverso e decisivo del giudizio con riguardo al diritto
della RAS di ripetere dai Micali, quali autori dei fatti dannosi,
la somma anticipata dalla assicurazione per loro conto ai
Grimaldi.
Nel NONO MOTIVO INFINE si deduce quasi riassuntivamente la nullità
della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e
dispositivo in diversi punti, che vengono indicati solo nella
9L

parte argomentativ3 da ff 45 a 49.
7.ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE E DEL CONTRORICORSO dei GRIMALDI
che propone due motivi di censura.
La replica ai motivi del ricorso viene in esame infra sub,par.8.

12

NEL primo motivo del ricorso incidentale si deduce error in
iudicando e in procedendo per la violazione degli artt. 112 e 132
c.p.c. cui si aggiunge il vizio della motivazione omessa e
insufficiente.
Il quesito a ff 39 lamenta la mancata valutazione del quinto

riduzione del diritto al risarcimento.
Nel secondo motivo si deduce error in iudicando per violazione e
falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 c.c. anche con
riferimento agli artt. 1699 e 2056 c.c. in relazione allo art.36 °
n.3 c.p.c.
IL QUESITO a ff 20, sempre con riferimento al quinto motivo di
appello proposto dai Grimaldi, deduce il mancato riconoscimento di
un danno ulteriore, relativo a spese per lavori di muratura
eseguiti nel 1998, a spese per la progettazione e direzione dei
lavori necessari ed a seguito della demolizione.
8.CONFUTAZIONE IN DIRITTO DEL RICORSO PRINCIPALE DEI MICALI.
Il ricorso risulta inammissibile per tutti i motivi proposti, non
essendo i quesiti di diritto e di fatto conformi ai precetti cui
all’art.366 bis del codicecivile.
Il primo motivo, che prospetta il vizio della motivazione risulta
inammissibile per la mancata indicazione nel corpo del motivo del
quesito di fatto da cui desumere che la fattispecie sussunta dalla
Corte per qualificare il rapporto intervenuto tra le parti e
relativo a lavori in economia ma sotto la vigilanza degli

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motivo di appello dei Grimaldi con conseguente illegittima

ingegneri progettisti, costituisse invece un diverso rapporto di
appalto.
La qualificazione giuridica del rapporto,

per consolidata

giurisprudenza di questa Corte appartiene alla valutazione
esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in questa sede

Vedi sul punto CASS. 2007 N.24924 E 2008 N.1802 in parte motiva.
Il secondo motivo del ricorso risulta parimenti inammissibile in
relazione alla incongruità del quesito che deduce come error in
iudicando una omessa pronuncia su una voce di danno aggiuntiva
rispetto alla statuizione risarcitoria della Corte, ed in
relazione alla mancanza di specificità e di allegazione dei
documenti e dati di riferimento.
Inammissibile il terzo motivo che deduce la ultrapetizione.
NON sussiste invero alcuna pronuncia ultra petitum, posto che la
CORTE

qualificato il rapporto di prestazione di opera sotto

direzione e controllo di ingegneri di reciproco affidamento tra le
parti, ha poi rilevato come fondata la domanda di risoluzione per
la gravità degli inadempimenti.
Inammissibile il quarto motivo,che denuncia l’error in iudicando
per la risoluzione del contratto per vizi delle forniture, senza
tener conto che NON vi sarebbe stato una denuncia tempestiva di
detti vizi ai sensi dello art. 1511 del codice civile. Dallo esame
del motivo e del quesito che lo conclude emerge infatti la
eccentricità del quesito rispetto al tema decidendi considerato
dalla Corte ai fini della risoluzione, posto che i MICALI si erano

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ove congruamente motivata, come è nella specie.

impegnati per la ristrutturazione in sicurezza degli edifici e non
già per la sola fornitura di materiali di qualità.
Inammissibile il quinto motivo che deduce la violazione dei
principi del giusto processo. IL QUESITO di diritto è carente
della sintesi descrittiva ed è del tutto fuorviante rispetto ad un

reciproche difese senza la verifica di errori processuali in tema
di prova.
Inammissibile il sesto motivo che deduce la contraddittorietà
della motivazione in punto di responsabilità dei direttori dei
lavori.
La inammissibilità deriva dalla mancata formulazione del quesito
di fatto e dalla incongruità della censura, posto che gli
ingegneri rispondono per responsabilità professionale verso il
committente ed i Micali per responsabilità contrattuale.
Inammissibile il settimo motivo, posto che pone in evidenza una
contraddizione inesistente, ed in vero la Corte di appello
accoglie la pretesa risarcitoria non per equivalente, ma per danno
patrimoniale emergente.
Nessun vizio della motivazione sussiste in ordine alla conferma
del provvedimento cautelare, che aveva disposto la demolizione,
posto che il fatto dannoso era già in essere.
Inammissibilità dello ottavo motivo, espressamente proposto contro
la RAS, come vizio della motivazione contradditoria, mentre la
censura è in diritto ed attiene agli effetti della solidarietà
delle parti che rispondono a diverso titolo e da ciò la necessità

15

processo dove le parti hanno ampiamente dedotto e sviluppato le

e della formulazione di un chiaro quesito di fatto e della
o

enunciazione del quesito di diritto,che attiene ai rapporti
O

interni tra parti solidali.
Inammissibilità infine del nono motivo dove si deduce la nullità
della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e

eventuali errori in procedendo da denunciare con la precisa
formulazione di un quesito di diritto,che non risulta proposto.
LA CONCLUSIONE è quindi quella della totale inammissibilità dei
motivi.
9.CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE DEI GRIMALDI.
Il ricorso incidentale non merita accoglimento in ordine ai motivi
dedotti.
IL PRIMO MOTIVO si scinde in due censure, una prima che attiene al
vizio della motivazione e risulta inammissibile per la mancata
proposizione di un quesito di fatto idoneo a verificare la logica
motivazionale. Il fatto controverso da denunciare non è quello
posto a base del motivo di appello, ma è il fatto dannoso come
accertato da quei giudici nel contraddittorio tra le parti.
La seconda censura propone in quesito di diritto che risulta
incongruo ed oscuro in relazione alla cd mancata corrispondenza
tra il chiesto e il pronunciato, e non si chiarisce se tale
censura attiene al contenuto referenziale della seconda sentenza
ovvero se vale la ratio decidendi che esclude la necessità di una
r
.

nuova consulenza tecnica di natura esplorativa, come valutazione
di una situazione probatoria già considerata.

16

dispositivo, il che determina quanto meno un error in iudicando ed

INFONDATO appare il secondo motivo in relazione ad una dedotta
riduzione del danno. IL QUESITO di diritto appare ammissibile
nella sua parte critica, ma è infondato in relazione al difetto di
specificità in relazione alla mancata deduzione e allegazione di
prove già acquisite, anche ai sensi dello art.369 n.4.c.p.c.

ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale e
inammissibile per consumazione della impugnazione il secondo
ricorso integrativo di quello incidentale.
SUSSISTONO giusti motivi in ragione della reciproca soccombenza
per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.q.M.

RIUNISCE i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale
ed il successivo ricorso del medesimo ricorrente per la
consumazione della impugnazione e rigetta il ricorso incidentale
di Grimaldi e compensa tra le parti le spese del giudizio di
cassazione.

IN CONCLUSIONE deve essere dichiarata la inammissibilità del

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