Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5498 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5498
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28657-2015 proposto da:
R.G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e
difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 957/15/2015 emessa il 11/05/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA MESTRE, SEZIONE
DISTACCATA di VERONA, depositata il 03/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha preteso la deduzione degli oneri consistenti nelle spese di bonifica consortili.
l’Agenzia delle Entrate ha negato la deducibilità, sostenendo che il terreno in relazione a cui era chiesta era già assoggettato alle tariffe catastali speciali o derivate.
La tesi dell’Agenzia è stata accolta dai giudici di merito.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per Cassazione il contribuente con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia. Il ricorso è infondato.
E’ regola affermata da questa Corte quella per cui “In tema di Irpef, la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, lett. a) (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 25 secondo cui “il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno” – ed al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539, art. 97 – per il quale le spese “relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (…) di regola non si conteggeranno nel determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe”, in base ai precedenti artt. 95 e 96, “ma si dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate”) – con la conseguenza che, avendo l’inclusione dei contributi “de quibus” nella ordinaria determinazione delle tariffe d’estimo natura di eccezione alla “regola”, la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi, dall’ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta considerazione nella tariffa d’estimo applicata allo specifico terreno.” (Cass. n. 4788 del 2011; Cass. 18747 del 2014).
Nella fattispecie, lo stesso ricorrente riconosce che le tariffe speciali per i suoi terreni contengono già una deduzione, sia pure forfettaria, degli oneri di bonifica, che non vanno dedotti una seconda volta, infatti, interpretando l’art. 10 TUIR, il beneficio della deduzione può essere riconosciuto sul reddito complessivo, in caso di rendita catastale ordinaria e non nel caso, che qui ricorre, “di rendita speciale derivata”, dove un’agevolazione è già riconosciuta nella formazione del reddito domenicale.
Il che giustifica la decisione anche sotto il profilo dell’onere della prova, posto che spetterebbe all’Agenzia dimostrare che la deducibilità è già inclusa nella stessa tariffa del terreno, ma, nella fattispecie, tale dimostrazione deriva dalla documentazione fornita dallo stesso contribuente.
Il secondo e terzo motivo, nella misura in cui lamentano un difetto di motivazione (il secondo, sotto l’apparente rubrica di una violazione di legge), sono inammissibili per la “doppia conforme” (Cass. n. 5528/14). In tema di giudizio di cassazione, la causa, dovendo essere rinviata alla pubblica udienza allorchè “non ricorrono le ipotesi previste all’art. 375”, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), ben può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375 c.p.c., n. 5) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza). (Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009, Rv. 607447).Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017