Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5497 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. I, 18/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AUTELCOM s.p.a., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv.

Giulia Milia, avvgiulianomilia.puntopec.it, elett. dom. presso lo

studio dell’avv. Erika Giovannetti, in Roma, via Giuseppe Ferrar n.

11, come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

MERKER s.p.a. in amm. str., in persona del comm. str., rappr. e dif.

dall’avv. Massimo Basilavecchia, studio.pec.basilavecchia.it, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Quirino D’Angelo, in Roma, Via Paolo

Emilio n. 34, quirinodangelo.ordineavvocatiroma.org, come da procura

in calce all’atto;

– controricorrente –

per cassazione della sentenza App. L’Aquila 10.7.2015, n. 905 del

2015, in R.G. 165/2012;

vista la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 25.1.2022.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. AUTELCOM s.p.a. impugna la sentenza App. L’Aquila 10.7.2015, n. 905 del 2015, in R.G. 165/2012 che ne ha rigettato l’appello principale avverso la sentenza Trib. Pescara 7.11.2011, che aveva accolto la domanda di revocatoria svolta da MERKER s.p.a. in amm. str. per pagamenti percepiti nell’anno anteriore alla dichiarazione d’insolvenza, con condanna alle spese, compensate per due terzi e così rigettando l’appello incidentale dell’appellata;

2. la corte d’appello ha rilevato che, per il tribunale: a) con bonifici e l’incasso di cambiali, Autelcom riceveva da Merker, conoscendone lo stato d’insolvenza, pagamenti per 263.641,31 Euro; b) l’elemento soggettivo dell’azione, promossa L. Fall., ex art. 67, comma 2 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49, era fondato sulla operatività della solvens, impresa di grandi dimensioni, anche nella

medesima area pescarese d’intervento dell’accipiens, in un anno (il 2002) contrassegnato da interruzioni e ritardi della produzione, molti insoluti, notizie di stampa sulla crisi, le risultanze della Centrale Rischi della Banca d’Italia, deposizioni di testi, solleciti di pagamento proprio nel rapporto fra le parti, oltre a provvedimenti monitori, procedimenti esecutivi, così come emerso anche da una relazione tecnica assunta in giudizio;

3. secondo la sentenza qui impugnata, l’appello era infondato in quanto: a) nessuna rilevanza andava ascritta all’ipotizzata assenza di danno, dedotta sul presupposto che gli impianti costruiti dalla appellante erano entrati nell’attivo dell’impresa debitrice, così neutralizzando il pregiudizio ai creditori, in quanto la natura antindennitaria della revocatoria si fonda sul fatto che il danno è in re ipsa nel depauperamento patrimoniale della società solvens ma insolvente, mirando l’azione a recuperare le singole uscite ricostituendo la par condicio creditorum a fini distributivi; b) la citata lesione sussiste a prescindere dal riutilizzo dell’attivo introitato a fronte di pagamenti ove volto ad estinguere debiti verso creditori garantiti, per quella ratio distributiva dell’azione persistita anche dopo la riforma del 2006, tanto più che Autelcom era solo creditore chirografario e i citati impianti non avevano recato particolari benefici alla massa, per avvenuto ammortamento del rispettivo valore all’epoca di cessione dell’azienda; c) in causa risultava provata, per presunzioni ed elementi concreti, la conoscenza effettiva dello stato d’insolvenza della debitrice sin dal maggio del 2002, anteriormente ai primi pagamenti, così apprezzandosi tutte le circostanze già valorizzate dal primo giudice e con conferma dai bilanci secondo cui l’insolvenza emergeva dall’esercizio chiuso a fine 2001, nonché da un’ipoteca giudiziale a settembre 2002, un sequestro conservativo, un pignoramento presso terzi, le notizie di stampa, l’esorbitanza dai fidi accordati e l’anomalia del singolo pagamento;

4. al rigetto dell’appello principale si affiancava anche quello dell’appello incidentale, formulato con la richiesta di interessi dalle date dei pagamenti, debito accessorio di valuta e dunque a generazione solo a partire dalla domanda giudiziale, nemmeno essendo fondata la richiesta di rivalutazione monetaria, per difetto di domanda e prova del maggior danno;

5. il ricorrente formula cinque motivi di ricorso, cui resiste la procedura con controricorso, atto seguito da memoria finale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si invoca la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, laddove la sentenza ha ritenuto che il danno alla massa dei creditori sia in re ipsa così escludendo la possibilità, da parte del convenuto, di superare tale presunzione con prova contraria;

2. con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2426 c.c., nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto sussistente il danno alla massa dei creditori per via dell’avvenuto ammortamento degli impianti oggetto di fornitura e quindi del loro valore al momento della cessione dell’azienda;

3. con il terzo motivo viene dedotta la complessiva violazione dell’art. 228 c.p.c., artt. 2730 e 2734 c.c., ove la sentenza ha attribuito valore di prova favorevole all’attrice alle dichiarazioni rese dal commissario straordinario in sede di interrogatorio formale e relative al realizzo dell’attivo;

4. con il quarto motivo si deduce la violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, avendo la sentenza erroneamente riconosciuto la sussistenza della scientia decoctionis, in realtà non effettiva, così ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto non accettare il pagamento della fornitura;

5. con il quinto motivo si censura la sentenza, ancora ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, ove la motivazione ha dato conto della sussistenza della scientia decoctionis omettendo però, con vizio di motivazione, i fatti decisivi quali le recensioni giornalistiche e le referenze bancarie che accreditavano la società Merker nel mercato;

6. il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, avversando esso l’applicazione, coerentemente esplicata dal giudice di merito, del principio, consolidato e per il cui superamento nessun argomento nuovo viene dedotto e già non affrontato da questa Corte, per cui nell’azione revocatoria fallimentare, se è vero che – a differenza che nella revocatoria ordinaria – la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, si dà che il pregiudizio alla massa può consistere anche nella mera lesione della par condicio creditorum “o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti” ed “e’ presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza”;

7. così Cass. 11652/2018 ha precisato che l’eventus damni è in re ipsa e, proprio perché consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, appare “ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente”, stante il carattere antindennitario dell’azione, così che perfino la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché “e’ solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi”;

8. la soluzione al caso di specie, peraltro, non solo s’infrange su siffatta ricostruzione dell’istituto, quale fissata da Cass. s.u. 7028/2006 e poi confermata anche dopo l’entrata in vigore della riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 4785/2010, 25571/2010, 7563/2011, 16565/2018) e cui il Collegio intende dare continuità, ma altresì sulle opzioni di alcuni precedenti che, in tema, avevano indicato gravare sul convenuto l’onere di provare che in concreto il danno non sussiste (Cass. 13002/2019), così in apparenza assecondando una nozione di presunzione relativa – e non invece assoluta come più fermamente inteso dal citato indirizzo di questa Corte – del pregiudizio connesso ai presupposti oggettivi dell’azione;

9. in realtà, è pacifico che l’accipiens era un creditore chirografario e dunque il pagamento ricevuto di per sé ha determinato un depauperamento patrimoniale della solvens, poi fallita, senza che risulti in causa – anche a voler dare rilievo al possibile dubbio sulla riconosciuta presunzione in senso assoluto, così poi definita da Cass. s.u. 7028/2006 – alcuna relazione di equivalenza rispetto al futuro trattamento concorsuale che lo stesso creditore sarebbe stato destinato a ricevere ove non avesse accettato i pagamenti revocati; la circostanza, di per sé e a maggior ragione ove correlata all’apprezzamento del giudice di merito nel senso dell’avvenuto significativo ammortamento dell’impianto installato al momento della cessione dell’asset che lo includeva, sottrae perciò rilevanza altresì al secondo e al terzo motivo, conseguentemente assorbiti;

10. il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, censurando l’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito e solo allegando un’alternativa valutazione di alcune circostanze, esaminate invece in sentenza sia partitamente che nella loro connessione di contesto economico e delle relazioni commerciali, in piena coerenza con il principio consolidato per cui “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività… il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva” (Cass. 29257/2019); mentre, a sua volta, “la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità” (Cass. 3854/2019); nella vicenda, peraltro, non sono mancati elementi fattuali propri della specifica relazione commerciale entrata in crisi e culminata in pagamenti oggetto di solleciti e a tal fine così essendo stato cambializzato il credito (pag. 9 sent. impugnata), ciò integrando un quadro di ampio raccordo con altri elementi extrasoggettivi (tra cui le stesse notizie di stampa, rilevanti secondo i parametri ribaditi, da ultimo, anche da Cass. 23650/2021) altrettanto significativi di una indiziata insolvenza della solvens;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile quanto ai motivi primo, quarto e quinto, assorbiti gli altri; le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate come meglio in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA