Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5497 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5497 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 4110-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del linistro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGI-If’,SI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legts;
– ricorrente L:0111TO

ESPOSITO EMANUELA, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato \ N CESC A
BUCCELLATO, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA DA
SETTIMO PASSEITI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/03/2018

avverso la sentenza n. 595/2015 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 01/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:

sentenza del ‘tribunale di Pisa, dichiarava l’illegittimità della
reiterazione dei contratti a tempo determinato intercorsi tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ed Emanuela
Esposito,

per il periodo ulteriore rispetto al primo triennio, e

riconosceva un’indennità risarcitoria nella misura di 15 mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto, ritenendola misura
compensativa della mancata assunzione in applicazione del parametro
desunto dall’art. 18 della I. n. 300/1970 nella previgente formulazione,
maggiorata da interessi legali; riconosceva poi la progressione
economica derivante dalla successione dei contratti

a tempo

determinato, con le conseguenti differenze retributive, in misura pari a
quella riconosciuta dal c.c.n.l. ai colleghi a tempo indeterminato;
2. che il NIFUR ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, svolgendo quattro motivi;
3. che Emanuela I’,sposito ha resistito con controricorso ;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che con il primo motivo il MI UR valorizza la specificità del
regime delle assunzione nel comparto scuola e denuncia la violazione e
falsa applicazione della Direttiva 99/70/CE e dell’Accordo quadro ad
essa allegato, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, dell’art. 36 del d.lgs
n. 165 del 2001, dell’art. 2697 c.c., negando che sussista alcun profilo
Ric. 2016 n. 04110 sez. ML – ud. 24-01-2018
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1. che la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della

di illegittimità nel comportamento del Ministero nella reiterazione dei
contratti a tempo determinato;
2. come secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 1223,
1976, 9043, 9 056 e 2697 c.c. e lamenta che il MIUR sia stato
condannato al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei

3. come terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 18 comma 5 della lume n. 300 del 1970 e lamenta che il danno
sia stato liquidato in applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del
1970, disposizione inapplicabile ai casi di nullità del termine di durata
apposto al contratto;
4. come quarto motivo,, in ordine al riconoscimento delle
differenze stipendiali, lamenta la violazione della Direttiva . 99/70/CE,
del d.lgs n. 368 del 2001 (in particolare artt. 6 e 10), dell’art. 70 del d.lgs
n. 165 del 2001, degli artt. 485, 489, 526 del d.lgs n. 297 del 1994;
dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del 2011, come convertito dalla legge
o. 106 del 2011, dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, degli artt. 36 e 45
del d.lgs n. 165 del 2001, degli arti. 77 79 e 106 del CCM – , Comparto
Scuola del 29.11.2007;
5. clic il primo motivo di ricorso è fondato: questa Corte, con le

sentenze pronunciate all’udienza del 18.10.2016 ( dal n. 22552 al n.
22557 e numerose altre conformi, tra cui da ultimo Cass. 7/4/2017 n.
9042), ha già affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo.
Dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto
delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia ( sentenza 26 novembre
2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C62/13; C-63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale ( sentenza n.
187 del 20.7.2016) ‘e dalle Sezioni Unite di questa Corte ( sentenza n.
5072 del 15.3.2016) ha quindi chiarito che, per effetto della
Ric. 2016 n. 04110 sez. ML – ud. 24-01-2018
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contratti a termine, in assenza di alcuna prova di danni sofferti;

dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi I e 11
della legge 3.5.1999 n. 124 (sentenza n. 187/2016) e in applicazione
della Direttiva 1999/70/CE 1999, deve ritenersi abusiva la reiterazione
dei contratti a tempo determinato che abbia avuto durata complessiva,
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, solo nel caso di

citato, prima dell’entrata in vigore della legge
< 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro là data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. organico di diritto), oppure quando il lavoratore alleghi e provi il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non g,ià la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima; 6. che la. decisione impugnata non è dunque conforme alle conclusioni alle quali questa Corte è pervenuta nei richiamati arresti, con motivazioni da intendersi qui trascritte ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., cui occorre dare continuità; 7. che il secondo e terzo motivo di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, potendosi porre la questione del risarcimento del danno solo laddove risulti l'abuso nella reiterazione dei contratti nel senso irpra prospettato; che il quarto motivo è int"Onclato, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze 07/11/2016 n. 22558, 23/11/2016 n. 23868, e successive conformi, con le quali si è statuito che "nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al Ric. 2016 n. 04110 sez. ML - ud. 24-01-2018 -4- contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la economico) iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"; 9. che non vengono prospettate argomentazioni idonee a revocare in dubbio il richiamato orientamento; IO. che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, all'esito della quale le parti non hanno formulato memorie, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti il secondo e terzo motivo e rigettato il quarto motivo, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.; • 11. che segue quindi coerente la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà rivalutare la fattispecie alla luce degli affermati principi di diritto, e provvedere anche sulle spese del giudizio, ferma restando la pronuncia avente ad oggetto le differenze stipendiali riconosciute dal contratto) collettivo di compari() in base all'anzianità maturata tccoglie il primo motivo di ricorso), assorbiti il secondo e terzo motivo; rigetta il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.1.2018 retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento

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