Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5497 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1426/2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio Dottor ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso da

sè medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1292/13/2014, emessa il 23/05/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI; R.G.

1426/16.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ha ricevuto un atto di rideterminazione del reddito per l’anno 2006. Egli aveva dichiarato ricavi per 14984,00 Euro mentre l’Agenzia ha presunto redditi per 34.132,00.

La presunzione di maggior reddito è stata basata sull’acquisto, in quell’anno, di un’autovettura.

I giudici di appello hanno ritenuto legittima la presunzione basta su tale acquisto e non smentita la sua rilevanza da parte del contribuente.

Quest’ultimo ricorre per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei precedenti quattro anni di imposta, che erano in regola e coerenti, elemento che avrebbe dovuto pesare sul giudizio relativo all’anno 2006.

Il secondo motivo riguarda il difetto di motivazione sulla questione della motivazione stessa dell’avviso di accertamento. Il contribuente aveva eccepito che l’atto impositivo non era sufficientemente motivato, eccezione che non sarebbe stata considerata dai giudici di merito.

Il ricorrente, in data 16.12.2016, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, ed ha contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Nella presente vicenda processuale, atteso l’esito della lite, non sussiste la debenza del doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. ord. n. 23175/15).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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