Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5496 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5496 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Data pubblicazione: 10/03/2014

SENTENZA

sul ricorso 9875-2008 proposto da:
CRIPPA

ALESSANDRO

02226440166,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo
studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ISACCHI AURELIO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2428

contro

ALPITOUR’ ‘.SPA 02486000041 in persona del Procuratore
Dott. ALBERTO RINERO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio

1

f

dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA,

rappresentata e

difesa dall’avvocato PAPARO RENATO giusta delega in
atti;
TORO ASSIC SPA 13432270158 in persona del Dott. LUIGI
DE PUPPI

legale rappresentante pro tempore e

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA
6, presso lo studio dell’avvocato OTTAVI LUIGI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROTA
FRANCO, FASSIO MARIO WALTER giusta delega in atti;
– controrlcorrenti

avverso la sentenza n. 117/2007 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 05/03/2007, R.G.N. 541/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ROBERTO ALOISIO per delega;
udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Svolgimento del processo.

1.Con citazione del 2 febbraio 1998 Alessandro Crippa
conveniva dinanzi al TRIBUNALE di Bergamo, nella veste di
contraente di un contratto di vacanze in quel di Maiorca, la
società Alpitour ITALIA SPA e ne chiedeva la condanna al

tale località il 20 giugno 1985 allorchè nel corso di una gita
in bicicletta, fornitagli dallo HOTEL AUDAX, era caduto
riportando lesioni per la inefficienza dei freni.
Si costituiva la società deducendo la competenza territoriale
di CUNEO e chiamava in garanzia la assicurazione TORO che
resisteva alle domande.
La lite era istruita con prove orali, documentali e consulenza
medico legale.
2.11 Tribunale, con sentenza del 30 luglio 2003 accoglieva la
domanda e condannava ALPITOUR al pagamento di EURO 19.962,52
oltre interessi ed alla rifusione delle spese di lite e
condannava la TORO a tenere indenne l’agenzia assicurata,
compensando le spese tra Alpi e Toro.
3.Contro la decisione proponeva appello ALPITOUR chiedendone la
riforma, resisteva il CRIPPA chiedendo il rigetto del gravame,
resisteva la TORO

chiedendo la restituzione delle somme

versate al CRIPPA in esecuzione della sentenza di primo grado.
4.La Corte di appello di Brescia con sentenza del 5 marzo 2007
in riforma della sentenza del tribunale di BERGAMO ha rigettato
la domanda proposta dal CRIPPA e in accoglimento della domanda

3

risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente avvenuto in

spiegata dalla

TORO

ha condannato lo appellato a restituire

alla compagnia di assicurazioni quanto da questa corrisposto al
CRIPPA per effetto della provvisoria esecuzione della sentenza,

ha condannato il

CRIPPA

a rifondere alle controparti

singolarmente costituite le spese del grado ponendo le spese di

5.Contro la decisione ricorre

CRIPPA

deducendo due motivi di

ricorso illustrati da memoria, resistono le controparti con
autonomi controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.11 ricorso, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti,
non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi dei
motivi ed a seguire la confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si denuncia il vizio della motivazione e si
formula a ff 6 il seguente quesito:
sentenza di secondo grado sia

“Dica la

Corte se

la

contraddittoria, insufficiente e

illogica sul seguente punto decisivo della controversia: tra i
servizi facenti parte del pacchetto turistico offerto da
ALPITOUR

è compreso il noleggio di biciclette, che sul catalogo

ALPITOUR ESTATE

95 era indicato tra i servizi

disponibili

presso l’HOTEL AUDAX? ”
La tesi svolta, citando il contenuto del pacchetto turistico, è
che lo organizzatore dei viaggi ha venduto al turista lo intero

4

CTU a carico dello appellato CRIPPA.

pacchetto incluso il godimento e l’uso di biciclette in
condizioni di sicurezza.
Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando ponendosi il
seguente quesito:”Dica

la Corte se siano state correttamente

applicate le norme della convenzione di BRUXELLES DEL 23 APRILE

fattispecie ratione temporis”.
7.00NFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo è inammissibile in quanto il quesito di fatto
attiene alla valutazione di una fattispecie, esaminata dai
giudici di appello, come non vincolante per la agenzia che ha
organizzato il viaggio, posto che il servizio era in essere
presso lo albergo ospitante e che dai patti contrattuali non
poteva desumersi un obbligo di servizio garantito dalla agenzia
per le gite in bicicletta.
Trattandosi di error in motivando la qualità delle censure,
dedotte cumulativamente e contraddittoriamente, andava riferita
ad un quesito di fatto completo ed autosufficiente da cui
desumere i patti vincolanti tra le parti stesse, onde
evidenziare la carezza degli argomenti motivazionali di rigetto
delle pretese di risarcimento ed il titolo del risarcimento se
negoziale o extranegoziale.
VEDI sul punto CASS. 23 MAGGIO 1997 N.12052

per utili

precisazioni di principio.
PARIMENTI inammissibile è il secondo motivo in quanto il
quesito di diritto è formulato come semplice domanda retorica

5

1970 RECEPITA CON LA LEGGE 1084 DEL 1977, applicabile alla

priva di contenuto propositivo della regula iuris che si
intende applicare ad una fattispecie che neppure si precisa.
La incongruità del quesito lo rende di per sé inammissibile.
Le tesi delle controparti controricorrenti sostanzialmente
riportano le considerazioni date.

rifondere ai resistenti le spese del giudizio di cassazione
liquidate come in dispositivo.

P.q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere ai
resistenti Toro ASSICURAZIONI ed ALPITOUR le spese del
giudizio di cassazione, liquidate a ciascuna parte in euro
2200,00 di cui euro 200 per esborsi.

AL RIGETTO del ricorso segue la condanna del ricorrente a

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