Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5496 del 07/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5496 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 17486-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente contro
BEGONIA GENNARO;
– intimato avverso la sentenza n. 443/2016 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO, depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 07/03/2018

RILEVATO

che il Tribunale di Salerno accolse la domanda proposta da Begonia
Gennaro nei confronti dell’INPS, diretta alla reiscrizione nell’elenco
dei braccianti agricoli del Comune di residenza;

in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la
decadenza ex art. 22 c. 1 D.Igs. 7/1970, convertito in I. 83/70, in
relazione alle richieste relative all’anno 2011, in ragione della
proposizione dell’azione giudiziaria oltre il termine di 120 giorni
decorrenti dalla definitività del provvedimento amministrativo;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS
sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria;

che il Begonia non ha svolto attività difensiva;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4
cod. proc. civ. Osserva che la Corte d’appello non aveva pronunciato
sul motivo d’impugnazione dell’Istituto relativo all’erronea
valutazione delle istanze istruttorie in punto di accertamento della
sussistenza di un valido rapporto di lavoro agricolo in capo al
Begonia negli anni 2009, 2010 e 2011, pur essendo stata la censura
Ric. 2016 n. 17486 sez. ML – ud. 24-01-2018
-2-

che la Corte di Appello di Salerno, a seguito di appello dell’Istituto,

ampiamente formulata in appello unitamente a quella, accolta, di
decadenza;

che il motivo è manifestamente fondato poiché nella sentenza
impugnata, al punto 3, si dà atto della proposizione della censura
che si assume non esaminata () e il ricorrente documenta, con modalità adeguate sotto il
profilo dell’autosufficienza, i termini in cui la censura, specifica, era
stata esposta nell’atto di appello, mentre in nessuna parte della
sentenza vi è traccia di argomentazione riferibile alla questione, né si
può indurre che la stessa sia stata decisa implicitamente;

che, conseguentemente, è ravvisabile la dedotta omessa pronuncia,
con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., la quale ricorre quando vi sia
omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda (Cass. n.
28308 del 27/11/2017) o, specificamente, quando difetti la decisione
in ordine a un motivo di appello (Cass. 6835 del 16/3/2017);

che, pertanto, la sentenza deve essere cassata in parte qua, con
rinvio alla Corte d’appello affinché, ad integrazione della sentenza,
decida in relazione al motivo di appello trascurato, riguardante
l’erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle
istanze istruttorie in punto di accertamento della sussistenza di un
valido rapporto di lavoro agricolo in capo al Begonia negli anni 2009,
2010 e 2011;
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione
al motivo d’appello non esaminato e rinvia, anche per le spese, alla
SALERtJO

Corte d’appello dijPalermq in diversa composizione.

e)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA