Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5496 del 03/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017),  n. 5496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25679-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA

5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/10/2015, emessa il 20/03/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di

LIVORNO, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. si verte in tema di impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap versata negli anni 2006-2010 da un medico pediatra convenzionato con il S.S.N.;

2. la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente.

Considerato che:

3. l’amministrazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte, alla luce dell’intervento delle S.U. che hanno chiarito la non debenza dell’imposta laddove il professionista impieghi un solo collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive (Cass. S.U. n. 9451/2016);

4. la rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata rispetto alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);

5. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;

6. non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. ord. n. 3688/16).

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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