Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5496 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25679-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA FARNESINA
5, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’AMATO, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 574/10/2015, emessa il 20/03/2015 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di
LIVORNO, depositata il 25/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. si verte in tema di impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap versata negli anni 2006-2010 da un medico pediatra convenzionato con il S.S.N.;
2. la sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini Irap dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente.
Considerato che:
3. l’amministrazione ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a controparte, alla luce dell’intervento delle S.U. che hanno chiarito la non debenza dell’imposta laddove il professionista impieghi un solo collaboratore con mansioni di segreteria o esecutive (Cass. S.U. n. 9451/2016);
4. la rinuncia, compatibile con la procedura camerale e tempestivamente formulata rispetto alle sue scansioni procedimentali, esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, n. 6418/15);
5. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
6. non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. ord. n. 3688/16).
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017