Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5495 del 28/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/02/2020, (ud. 10/07/2019, dep. 28/02/2020), n.5495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18016/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

M.F.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione staccata di Palermo, sezione n. 17, n. 349/17/2016,

pronunciata il 14/01/2016, depositata il 27/01/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il contribuente impugnò innanzi alla CTP di Catania il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria avverso la sua istanza di rimborso del 90% delle imposte versate, per gli anni d’imposta 1990, 1991, 1992, sostenendo di avere diritto al rimborso in quanto residente in uno dei comuni siciliani colpiti dal sisma del dicembre 1990;

la CTP, con sentenza n. 248/2012, accolse il ricorso;

2. la CTR, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, sul rilievo dell’omesso deposito della ricevuta di spedizione della notifica a mezzo posta dell’atto di gravame, che ha la funzione di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante;

3. l’Agenzia ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza della CTR; il contribuente è rimasto intimato;

il Sostituto Procuratore Generale Umberto de Augustinis ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, artt. 16 e 22, l’Agenzia assume che la notifica della sentenza di primo grado è avvenuta in data 19/03/2012; l’appello è stato ricevuto dal contribuente il 27/04/2012, entro il termine di legge che sarebbe scaduto il 18/05/2012; l’atto di appello è stato depositato il 4/05/2012, entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del destinatario;

addebita, quindi, alla CTR di avere erroneamente rilevato d’ufficio l’inammissibilità del gravame, per omesso deposito della ricevuta di spedizione della notifica dell’appello, all’atto della costituzione in giudizio, e cioè entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (ex art. 22 cit.), la cui funzione è di consentire il riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, trascurando, per un verso, che il termine di trenta giorni per la costituzione dell’appellante non decorre dalla data di spedizione dell’appello, ma da quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario; per altro verso, che l’Agenzia aveva prodotto in causa l’avviso di ricevimento (testualmente “la cartolina di ricevimento”) della notifica del gravame, attestante che l’atto era stato ricevuto dal destinatario il 27/04/2012, ciò che valeva a confermare la tempestività della costituzione in giudizio dell’ufficio avvenuta (come suaccennato) il 4/05/2012;

2. con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sui motivi d’appello, che ruotavano attorno all’inammissibilità del rimborso;

3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4 e art. 12, l’Agenzia si duole della decisione impugnata nella quale non è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di specificità dei motivi e per l’indeterminatezza del petitum;

4. con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, in riferimento al D.Lgs. cit., art. 40, comma 1, lett. b), l’Agenzia censura la decisione della CTR per non avere considerato l’eccezione dell’ufficio, secondo cui “il difensore del primo grado, nominato dalla controparte, era deceduto in data 19/08/2012, quindi, tra la notifica dell’appello dell’Ufficio e la pubblicazione della sentenza”, sicchè quest’ultima era nulla perchè emessa in assenza di un difensore che garantisse alla controparte l’assistenza tecnica;

5. con il quinto motivo, denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della legge di stabilità 2015 e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto che, trattandosi nella specie di un contribuente, lavoratore dipendente, che aveva chiesto il rimborso delle “ritenute pagate”, la sua istanza di rimborso era illegittima in quanto devono reputarsi rimborsabili solo le imposte “versate” all’erario dal sostituto d’imposta, e non quelle “ritenute” dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente;

6. il primo motivo è fondato;

6.1. è ius receptum (Cass. sez. un. 29/05/2017, n. 13452) che, nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga della notifica a mezzo posta, non decorre dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

non costituisce, inoltre, motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato a mezzo del servizio postale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nello stesso avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;

solo in tale caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattiloscritta della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricevuta del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza);

6.2. nella fattispecie concreta, innanzitutto, dalla verifica degli atti processuali – ai quali questa Corte ha accesso diretto, quale giudice del fatto processuale, nelle ipotesi (ed è il caso di specie, a prescindere dal riferimento, nella rubrica del motivo, alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè, come sarebbe stato corretto, al n. 4 dell’art. cit.) in cui sia denunciato un error in procedendo (Cass. 12/03/2018, n. 5971) -, risulta superata la “prova di resistenza” offerta dall’Amministrazione finanziaria, in quanto, effettivamente, al tempo della ricezione dell’atto d’appello, da parte del contribuente, giusta raccomandata ar (27/04/2012), il termine di sessanta giorni per proporre gravame, con scadenza 18/05/2012 (visto che la sentenza di primo grado era stata notificata all’ufficio il 18/03/2012), non era ancora decorso;

6.3. fatta questa precisazione, la Corte rileva che la Commissione regionale ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, in difetto del deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’appello, senza verificare la tempestività del ricorso (recte: dell’atto di gravame) e della costituzione in giudizio dell’appellante nel rispetto dei menzionati principi giuridici;

7. gli altri motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo di essi;

8. ne consegue che, accolto il primo motivo, ed assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, che si atterrà ai medesimi principi di diritto e provvederà anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2020

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