Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5495 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in Roma via Ugo De Carolis

n. 101, presso lo studio dell’Avv. Laviano Gilda, rappresentato e

difeso dall’avv. Nappi Severino per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.p.a. in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazza del Popolo n. 18,

presso l’Avv. Rizzo Nunzio, che la rappresenta e difende assieme

all’Avv. Gigliola lotti per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e

ISTISERVICE S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6724/09 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 9.1.10;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.1.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- P.C. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale del lavoro di Napoli Istiservice s.r.l. e CREDEM – Credito Emiliano s.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità della cessione dalla seconda alla prima società del ramo di azienda inglobante l’ufficio cui egli era addetto, con conseguente nullità del trasferimento del proprio rapporto di lavoro e reintegra alle dipendenze di CREDEM s.p.a.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal lavoratore, l’appellante e l’appellata Istiservice davano atto di aver conciliato la controversia in sede sindacale. Dopo che CREDEM s.p.a. aveva dichiarato di far propria la conciliazione, con sentenza pubblicata il 9.01.10 la Corte d’appello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere tra tutte le parti.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il lavoratore con cinque motivi, sostenendo che egli ha conciliato la controversia solamente nei confronti del cessionario (Istiservice) e non anche del cedente (CREDEM), nei confronti del quale ha riservato esplicitamente la prosecuzione del giudizio. Ne sarebbe derivato: a) error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto sarebbe stata omessa la pronunzia sulla domanda proposta nei confronti di una delle due parti in causa; b-c) violazione dei canoni di ermeneutica negoziale e carenza di motivazione, non essendo stato considerato che l’atto di conciliazione era destinato ad avere efficacia solamente tra i soggetti stipulanti (lavoratore e cessionario) e non del soggetto cedente, nei cui confronti era proposta la riserva di prosecuzione del giudizio; d-e) violazione dei criteri di interpretazione letterale del contenuto negoziale, per la parte della pronunzia in cui la Corte di merito ha ritenuto che a seguito della conciliazione fosse venuto meno ogni interesse dell’appellante al proseguimento del giudizio, atteso che la tesi di diritto sostenuta con l’atto di appello era che, comunque, il rapporto di lavoro nei confronti di CREDEM era ancora operativo, nonchè omessa pronunzia sulla domanda di accertamento dell’illegittimità della cessione.

Credito Emiliano s.p.a. si difendeva con controricorso, mentre Istiservice non svolgeva attività difensiva.

4.- Il consigliere relatore, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. depositatavi relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza, era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Credito Emiliano s.p.a. ha depositato memoria.

5.- Sono fondati i primi tre motivi di ricorso (v. n. 3.a-b-c), da trattare in unico contesto.

La Corte di merito rileva in fatto che, successivamente alla proposizione della domanda, il cessionario Istiservice ha chiuso i suoi uffici ed ha proceduto ad un licenziamento collettivo del personale e che il lavoratore in sede conciliativa, aderendo ad un accordo raggiunto da detto cessionario con le oo.ss., ha accettato la risoluzione del rapporto ed ha rinunciato a qualsiasi azione o domanda proposta in relazione “all’unico rapporto” di lavoro, dal che deriverebbe il venir meno di ogni interesse dell’appellante al proseguimento del giudizio e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra tutte le parti in causa (lavoratore, cedente e cessionario).

Deve, tuttavia, rilevarsi che nella pur ampia motivazione, all’atto dell’interpretazione del negozio transattivo e dell’accertamento della volontà negoziale del lavoratore di considerare legittima la cessione del contratto di lavoro (al punto da accettare il t.f.r. ed i ratei retributivi maturati, come risultante dal verbale di conciliazione sindacale acquisito agli atti), il giudice di merito non da conto alcuno di un passaggio della verbalizzazione dell’accordo che testualmente recita: “… il lavoratore rinunzia espressamente nei confronti della Società Istiservice agli atti e all’azione, nonchè ad ogni domanda c/o pretesa comunque contenuta nel ricorso in appello dal medesimo proposto avanti la Corte d’appello di Napoli contro la sentenza – Emessa dal Tribunale di Napoli in data … nella causa … Resta, invece, in piena facoltà del lavoratore proseguire, in qualunque forma e innanzi a qualunque autorità giudiziaria, detto giudizio nei confronti della sola CREDEM s.p.a. e di avvalersi nei confronti della sola CREDEM s.p.a. di ogni e qualsiasi pronunzia e/o effetto giuridico che, dalle statuizioni giurisdizionali, dovesse conseguire in proprio favore”.

Nel caso di specie si trattava di interpretare non il comune intento delle parti stipulanti l’atto di conciliazione, dato che CREDEM è ad esso estranea, quanto di individuare quali fossero gli effetti derivanti dal raggiungimento dell’accordo tra lavoratore e cessionario nei confronti del terzo soggetto in causa. L’omessa considerazione della verbalizzazione dell’accordo nella sua interezza e, soprattutto, della parte sopra riportata attinente le riserve che il lavoratore adottava nei confronti di CREDEM s.p.a. rappresenta una indubbia carenza della sentenza, sotto il piano non solo della congruità della motivazione, ma anche della incompleta disamina delle risultanze di causa.

6.- In conclusione, fondati i primi tre motivi e assorbiti di altri, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame dell’appello tenendo conto dell’intero testo dell’accordo intercorso tra il lavoratore e il soggetto cessionario.

Al giudice di rinvio va rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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