Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5495 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5495 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso 16957-2016 proposto da:
PICCOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LORENZO VALLA N 18, presso lo studio dell’avvocato LUCA
MARAGLINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO;
– con troricorrente contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 80415740580;
– intimato –
Data pubblicazione: 07/03/2018
avverso la sentenza n. 1463/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 22/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
che la Corte di Appello di Lecce confermò la sentenza di primo grado
che aveva rigettato la domanda proposta da Piccolo Antonio per
ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento,
stante la mancata dimostrazione del requisito sanitario;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Piccolo
sulla base di un unico motivo;
che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre il Ministero
dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia
(art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.),
con riguardo al mancato riconoscimento del diritto a percepire la
pensione di inabilità civile;
Ric. 2016 n. 16957 sez. ML – ud. 24-01-2018
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RILEVATO
che, al di là della formulazione in termini impropri, il ricorrente
sostanzialmente si duole non di vizio motivazionale ma di omessa
pronuncia, cioè del mancato riconoscimento della pensione di
invalidità civile, nonostante che la consulenza medico legale avesse
accertato la sua condizione di inabilità totale, e in tali termini deve
che, tuttavia, dal contenuto del ricorso di primo grado, come
riprodotto dal ricorrente in questa sede, non è possibile evincere che
fosse stata richiesta, oltre alla prestazione di accompagnamento,
anche la pensione di invalidità civile: in relazione alla prima
prestazione, infatti, è chiesto di
è chiesto soltanto di
formulata domanda volta al conseguimento di altra prestazione; ciò
è ulteriormente chiarito nelle conclusioni, in cui si fa esclusiva
menzione della
che, pertanto, mancando l’espressa richiesta, in via subordinata,
della pensione di inabilità civile, prestazione che rispetto all’indennità
di accompagnamento è diversa per petitum e per causa petendi (così
Cass. 14 luglio 2010, n. 16571), nessun vizio di omessa pronuncia è
ravvisabile (in tal senso Cass. 25259/2014, nella quale, richiamando
Cass. 10 settembre 2013, n. 20727, si evidenzia che laddove in sede
di conclusioni la domanda sia chiaramente e senza condizioni
circoscritta – nella specie alla sola indennità di accompagnamento non può il giudice d’ufficio, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.,
pronunciarsi in difformità);
che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con
liquidazione delle spese processuali secondo soccombenza in favore
della parte costituita;
Ric. 2016 n. 16957 sez. ML – ud. 24-01-2018
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essere esaminata la censura;
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna Tà ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita,
liquidate in complessivi C 2.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese per la parte rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 24/1/2018
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Nulla sulle