Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5494 del 10/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5494 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 6029-2008 proposto da:
ROVIERI

LUANA

RVRLNU75B62H501L,

FIORINI

ANNA

FRNNNA53P46A123A, ROVIERI GIANLUCA RVRGLC73CO2H501V,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CONSULTA
50, presso lo studio dell’avvocato MANCINI ANTONIO,
che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

PROVINCIA RIETI 00114510571, in persona del Presidente
legale

rappresentante

protempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CANDIA, 121, presso lo studio

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Data pubblicazione: 10/03/2014

dell’avvocato CRUCIANI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato CONTI LUCA giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 436/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 30/01/2007 R.G.N. 8203/2004;

udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ANTONIO MANCINI;
udito l’Avvocato LUCA CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.11 giorno 26 luglio 1999 Tommaso Rovieri alla guida di una bmw
percorreva la strada provinciale turanense; nello effettuare una
curva pericolosa la vettura usciva dalla sede stradale, urtava
contro un muretto che sfondava e precipitava nel lago di Turano;

Con citazione del 6 dicembre 2001 gli eredi Rovieri, la vedova
Fiorini Anna, ed i figli Gianluca e Luana, convenivano dinanzi al
Tribunale di Rieti la Provincia di Rieti e ne chiedevano la
condanna al risarcimento di tutti i danni derivati dalla morte del
congiunti, ritenendo inadeguato il muretto posto a proteggere la
curva pericolosa. Si costituiva la Provincia e contestava il
fondamento della domanda.
Il tribunale con sentenza del 25 ottobre 2003 rigettava le domande
e condannava gli attori alla rifusione delle spese del grado.
2.Contro la decisione proponevano appello i parenti della vittima
chiedendo la riforma della decisione, resisteva la controparte
chiedendo il rigetto del gravame.
3.La Corte di appello di Roma con sentenza del 30 gennaio 2007
rigettava l’appello e condannava gli appellanti alle spese del
grado.
4.Contro la decisione ricorrono gli eredi deducendo cinque motivi
di ricorso, resiste la Provincia con controricorso. Le parti hanno
prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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il conducente decedeva.

5.11 ricorso, che ratione temporis è soggetto al regime dei
quesiti, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si
offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in
diritto.
5.1.SINTESI DEI MOTIVI.

violazione e falsa applicazione del D.L.Lavori pubblici 4 maggio
1990,del D.M.18 febbraio 1992 n.233; dell’art.41 cod.penale; degli
artt.112,115,116, c.p.c. in relazione allo art. 360 n.3
cod.proc.civile,

nonché il vizio della motivazione,

omessa

contraddittoria o insufficiente su punto decisivo.
I quesiti ai ff 10 ed 11 del ricorso sono espressi nei seguenti
termini:
“Ai sensi degli artt.13 e 14 Dlgs 285 del 1992 e degli artt. 1 e 3
del DM 233 del 1992, sussiste uno specifico dovere giuridico
dell’ente pubblico, proprietario e gestore della strada, di
installare apposite barriere di sicurezza,progettate ed omologate
secondo le norme tecniche dettate dalla legge, nel tratti viari
che si sviluppano su scarpate ad andamento discendente che
arrivano fino ad un lago o ad altri corsi di acqua al fine di
garantire per quanto possibile il contenimento di veicoli che
tendano ad uscire dalla carreggiata ?”
“Una strada curvilinea, sviluppata lungo una scarpata discendente
verso il lago, è soggetta alla applicazione del DM 2 febbraio 1992
n.233 e conseguentemente all’obbligo dell’ente gestore di
provvedere all’adeguamento delle barriere di sicurezza a margine

4

Nel primo motivo del ricorso si deduce error in iudicando per

della carreggiata attraverso la istallazione di guard rail
progettati ed omologati secondo istruzioni tecniche predisposte
in allegato al suddetto decreto?”
Con il secondo motivo

si deduce error in iudicando per violazione

degli artt.40 e 41 c.p. e degli artt.112,115 e 115 c.p.c. nonché

quesito a ff 15 recita:

“Una barriera stradale inadeguata ed

incapace di resistere all’urto di una vettura ad una velocità di
20 km orari può costituire causa autonoma e sufficiente

della

morte per annegamento del conducente del veicolo che, perdendo il
controllo della vettura fuoriesca dalla carreggiata

e precipiti

nelle acque sottostanti dopo avere infranto la suddetta
barriera?”.
Con il terzo motivo si deduce

“Violazione e falsa applicazione

degli artt. 2051 e 2697 c.c., del DM 1992 n.233 3 e 3 gli artt. 13
e 14 del D.Lgs 1992 n.285, degli artt.40 e 48 cod.pen. degli artt.
112,115,116 CIDC, in relazione allo art.360 n.3 c.p.c., nonché il
vizio della motivazione su punto decisivo delle controversia.
I quesiti sono formulati a ff 18 e 19 configurando la
responsabilità della pubblica amministrazione con riferimento al
bene demaniale di cui ha il controllo e la prevenzione delle
situazioni di pericolo e sostenendo la tesi della responsabilità a
norma dello art.2051, con inversione dell’onere probatorio in caso
di danno cagionato a terzi dalla cosa in custodia.
Con il quarto motivo

si deduce : “violazione e falsa applicazione

degli artt. 2043 e 2697 c.c., del DM sopraccitato e degli art.13 e

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l’omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il

14 del Dlgs 1992 n.285,artt.40 e 41 c.pen., art.112,115,116 c.p.c.
in relazione allo art.350 n.3 c.p.c. ed inoltre il vizio della
motivazione su punto decisivo. Il quesito a ff 21 recita

:”Può

escludere il giudice di merito aprioristicamente la sussistenza
di una responsabilità al sensi dello art.2043 c.c. per mancanza

alla analisi del comportamento del danneggiante al fine di
considerarne il carattere eventualmente colposo?”.
“La mancata sostituzione, da parte del proprietario della strada,
di una barriera stradale vetusta e costruita con materiali

e

tecniche inidonee a resistere allo impatto di una autovettura in
marcia ad una velocità di venti km orari, può costituire
comportamento colposo ai sensi dello art.2043 c.c. ove dalla
collisione con la suddetta barriera consegua la caduta nel lago
sottostante della vettura e il conseguente decesso per annegamento
del conducente?”.
Con il quinto motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c. ed il vizio della
motivazione in punto di mancata compensazione delle spese in
presenza di giusti motivi come dedotti sin dal primo grado. Il
quesito è in termini a ff 25.
A tutti i motivi ha replicato il controricorrente anche con
memoria.
6.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il ricorso, pur articolandosi in cinque motivi, di cui i primi
quattro attengono alla ricostruzione della dinamica del sinistro

6

degli elementi di insidia e trabocchetto, senza neppure procedere

ed alla imputazione alla PROVINCIA della responsabilità civile,ai
sensi dello art.2043 codice civile, avendo la Corte escluso
l’obbligo di custodia per le particolari estese dimensioni della
strada provinciale, non può trovare accoglimento, in quanto i
motivi, pur dotati di quesiti sufficientemente specifici, non

motivazione della Corte di appello in tema di ricostruzione della
dinamica, del nesso di causalità e della condotta del conducente
del mezzo che guidava in stato di ebbrezza, senza indossare le
cinture di sicurezza, in un tratto di strada che recava ben
visibili i segnali di pericolo, anche in ora notturna.
A FF 7 della motivazione si legge dunque che Tommaso Rovieri non
era in grado di guidare in condizioni di sicurezza una potente
autovettura e che uscì di strada, sfondando il muretto e
precipitando nella scarpata, mentre avrebbe potuto evitare tale
evento se fosse stato compos sui, tanto più che le caratteristiche
della strada che frequentava abitualmente, gli erano note.
Pur dovendosi correggere la motivazione nel punto in cui esclude
la responsabilità per custodia, in relazione alla cd inesigibilità
del dovere di manutenzione e di tenere la strada in condizione di
sicurezza, il risultato della statuizione in ordine al fattore
determinante della condotta umana, equivalente al caso fortuito,
in concreto non rende la decisione emendabile con l’accoglimento
del terzo motivo, essendo ormai consolidato lo indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, pur dovendosi
applicare alla provincia, quale custode e manutentore della

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./{

appaiono congrui, i primi quattro, a dimostrare la erroneità della

strada, il criterio della inversione dell’onere della prova, nel
caso di specie è stato accertato il fattore esterno costituito dal
fatto dello stesso danneggiato che ha rotto il nesso eziologico
tra la cosa in custodia e lo evento lesivo. Vedi in tal senso le
recenti Cass. 11 marzo 2011 n.5910 e CASS 13 FEBBRAIO 2006 N.

ORBENE LA CHIARA RATIO DECIDENDI della motivazione non risulta
oggetto di specifica impugnazione in nessuno dei primi quattro
motivi del ricorso, che risultano pertanto incongrui rispetto alla
fattispecie considerata dai giudici del merito, a base del rigetto
delle pretese risarcitorie.
Resta inammissibile il quinto motivo posto che le spese di lite
seguono il criterio della soccombenza, che sussiste anche in
questa sede.
IL RICORSO deve essere pertanto rigettato per la incongruità dei
primi quattro motivi e la inammissibilità del quinto. I ricorrenti
sono tenuti a rifondere alla Provincia di Rieti le spese del
giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla
Provincia di Rieti le spese del giudizio di cassazione che liquida
in euro 3200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
ROMA 17 OTTOBRE 2013.
Il PRESIDENTE RELATORE G.B.PETTI

22284.

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