Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5494 del 08/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 08/03/2011), n.5494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., selettivamente domiciliata in Roma, via

Cicerone n. 44, presso lo studio dell’Avv. Sabbatucci Luciana,

rappresentata e difesa dall’Avv. Matrone Giacomo per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Coretti Antonietta ed Emanuele De

Rose per procura in calce al ricorso;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Napoli, depositata in

data 3.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.1.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Luigi Caliulo per delega Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

G.A. conveniva in giudizio l’INPS dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per ottenere ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) pari ad Euro 5.377,54, oltre accessori, in luogo del datore di lavoro, nei confronti del quale aveva infruttuosamente intrapreso azione esecutiva.

I eccepita dall’Istituto l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale in favore di quello di Milano, il giudice, rilevata la natura previdenziale del credito e fatta applicazione dell’art. 444 c.p.c., con sentenza 3.12.09 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del giudice del lavoro di Milano, essendo parte ricorrente residente in quel circondario.

G. proponeva istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e chiedeva affermare la competenza del giudice del lavoro di Napoli. Il credito sottostante ha, infatti, natura retributiva e costituisce solo il parametro della prestazione previdenziale, di modo che il Fondo di garanzia – obbligato alla prestazione ai sensi della L. n. 297 – svolge una funzione solo strumentale, nascente dalla necessità di dare attuazione alla direttiva comunitaria 80/897. Sulla base di tali premesse in diritto la competenza territoriale dovrebbe essere fissata ai sensi dell’art. 413 e non dell’art. 444 c.p.c.; di modo che, essendo la datrice di lavoro residente in Napoli ed essendosi il giudizio di merito per l’accertamento del credito ivi integralmente svolto, nonostante la residenza milanese dell’attrice, la competenza territoriale deve essere fissata dinanzi al giudice napoletano.

L’INPS non ha svolto attività difensiva, ma ha depositato memoria.

Ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. il consigliere relatore depositava relazione, che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

G. ha depositato memoria.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale – come tale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore – che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva) (tra le altre, Cass. 19.12.05 n. 27917 e 2.5.00 n. 5489).

Correttamente, dunque, il giudice di merito ha determinato la competenza territoriale ai sensi dell’art. 444 c.p.c., che per le controversie in materia previdenziale fissa la competenza del giudice del lavoro del luogo in cui ha residenza l’attore. Del resto una scelta di tal genere risultava effettuata implicitamente dalla stessa attrice, la quale – per sua stessa ammissione (v. pg. 5 del ricorso) – si era rivolta agli uffici INPS di Milano per ottenere l’adempimento della prestazione.

Il ricorso è, dunque, infondato.

Quanto alle spese, deve rilevarsi che il difensore dell’INPS, munito di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso, è validamente costituito ed è abilitato a partecipare alla discussione della causa (v. per tutte Cass. 19.1.06 n. 1016). Nel caso di specie, pertanto, deve riconoscersi al resistente – il cui difensore ha partecipato alla discussione in camera di consiglio – il diritto al rimborso delle spese per il rilascio della procura, nonchè degli onorari per lo studio della controversia e per la discussione orale.

Le spese, pertanto, nei limiti sopra indicati seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 (quindici/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011

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