Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5494 del 07/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5494 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso 16770-2016 proposto da:
LUCCI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ADALBERTO 6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, LUIGI CALIULO;
– resistente avverso la sentenza n. 70/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,
depositata il 18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
c
Data pubblicazione: 07/03/2018
RILEVATO
che il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione ad accertamento
tecnico preventivo, condannò l’INPS al pagamento in favore di Lucci
Giovanni delle somme dovute a titolo di pensione di inabilità ex legge
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Lucci
sulla base di un unico motivo;
che l’INPS non ha svolto attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;
CONSIDERATO
che con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza ex
art. 360 n. 4 primo comma cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. Rileva che il Tribunale era incorso in vizio di
ultrapetizione poiché gli aveva attribuito un bene della vita (pensione
di inabilità) diverso da quello richiesto (assegno ordinario di
invalidità ex art. 1 I. 222/84);
che il motivo è fondato poiché la divergenza denunciata emerge dagli
atti processuali, come allegati dalla ricorrente nel rispetto dei criteri
di autosufficienza. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo,
infatti, era stato chiesto
oggetto del ricorso in opposizione, mentre la sentenza aveva statuiro
in ordine al